Biocidi
Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).
In sintesi
- I prodotti usati per la disinfezione dell’acqua destinata al consumo umano rientrano nel PT5 (disinfettanti per acqua potabile) del Reg. (UE) 528/2012.
- Sì, i prodotti clorigeni PT5 richiedono l’autorizzazione biocida ai sensi del Reg. 528/2012.
- I principi attivi approvati o in avanzata revisione per PT5 includono: cloro gas, ipoclorite di sodio, ipoclorite di calcio, biossido di cloro, clorammine (monoclorammina), acido…
- Sì, se l’acqua è destinata al consumo umano o alla preparazione di alimenti e bevande, anche un’azienda con approvvigionamento autonomo da pozzo deve usare disinfettanti PT5…
Un’azienda alimentare con approvvigionamento idrico autonomo da pozzo deve mantenere un residuo di cloro nell’acqua di processo. Il responsabile tecnico vuole cambiare fornitore del prodotto clorigeno e si chiede: basta che il prodotto abbia una composizione equivalente, o ci sono verifiche specifiche da fare?
Questo caso pratico illustra le verifiche di conformità per un disinfettante PT5 destinato all’acqua potabile, con riferimento al Reg. 528/2012, al D.Lgs. 18/2023 e ai requisiti documentali.
Il tipo di prodotto PT5: disinfettanti per acqua potabile
Il Tipo di Prodotto 5 del Reg. 528/2012 comprende i prodotti usati per la disinfezione dell’acqua destinata al consumo umano, inclusa quella per la preparazione di alimenti e bevande. Rientrano nel PT5 anche i prodotti usati per la disinfezione delle reti di distribuzione, dei serbatoi e degli impianti di potabilizzazione.
Il PT5 è uno dei tipi di prodotto più sensibili sotto il profilo normativo, perché il biocida entra direttamente in contatto con l’acqua consumata da persone. Questo rende obbligatoria non solo l’autorizzazione biocida, ma anche la verifica della compatibilità con i valori parametrici fissati dalla normativa sull’acqua potabile.
Principi attivi approvati per PT5
I principi attivi più comuni per la disinfezione dell’acqua potabile, e il loro stato di approvazione per PT5, comprendono:
- Cloro gas (Cl₂): approvato per PT5; uso prevalente nei grandi impianti di potabilizzazione (non adatto per uso in piccoli impianti privati senza dispositivi di sicurezza specifici).
- Ipoclorite di sodio (NaOCl): approvato per PT5; il più diffuso per uso in impianti industriali e aziendali.
- Ipoclorite di calcio: approvato per PT5; in forma granulare o pastiglia; classificato Ox.Sol. 1 con conseguenti obblighi di stoccaggio e trasporto.
- Biossido di cloro (ClO₂): approvato per PT5; generato in situ da due componenti; efficace su biofilm e più stabile del cloro in reti di distribuzione con tempi di contatto lunghi.
- Monoclorammina: approvato per PT5; usato nelle grandi reti di distribuzione per la capacità di mantenere il residuo a distanza; richiede monitoraggio del rapporto cloro/ammoniaca.
- Perossido di idrogeno: in revisione per PT5; alcune autorizzazioni nazionali transitorie esistono ma la situazione varia per Stato membro.
Verifica 1: l’autorizzazione biocida PT5
Il primo controllo da fare sul nuovo fornitore è richiedere il numero di autorizzazione biocida PT5 del prodotto offerto. Questo numero deve comparire sull’etichetta del prodotto. L’autorizzazione è specifica per la composizione: un’ipoclorite di sodio al 14% con stabilizzanti ha un’autorizzazione diversa da una al 12% con diversa formulazione.
La verifica può essere fatta su:
- Il portale del Ministero della Salute per le autorizzazioni nazionali italiane.
- ECHA R4BP 3 per le autorizzazioni dell’Unione.
- Il registro pubblico dello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione, se il prodotto è in mutuo riconoscimento.
Un prodotto che ha solo la registrazione REACH e la classificazione CLP, ma non l’autorizzazione biocida PT5, non può essere usato legalmente per la disinfezione dell’acqua potabile.
Verifica 2: compatibilità con i limiti del D.Lgs. 18/2023
Il D.Lgs. 18/2023 (recepimento della Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) ha aggiornato i valori parametrici per i residui di disinfezione. I valori limite per il cloro residuo nell’acqua potabile distribuita sono:
- Cloro residuo libero: ≥ 0,2 mg/L (come soglia di efficacia) e ≤ 0,5 mg/L (valore guida) nel punto di utilizzo.
- Cloro totale: ≤ 0,8 mg/L nel punto di utilizzo.
- Clorito (sottoprodotto del biossido di cloro): ≤ 0,25 mg/L.
- Trialometani totali (THM, sottoprodotti di clorazione): ≤ 10 µg/L per cloroformio; ≤ 100 µg/L per il totale THM.
Il dosaggio del prodotto disinfettante deve essere tarato per rispettare questi limiti. L’autorizzazione biocida include già le concentrazioni massime ammissibili, ma il responsabile tecnico deve verificare che il sistema di dosaggio sia adeguato alla qualità dell’acqua grezza (pH, temperatura, carica organica influenzano il consumo di cloro).
Verifica 3: l’Art. 95 e la catena di fornitura
Come per tutti i biocidi, il fornitore del principio attivo (in questo caso l’ipoclorite di sodio sfuso o il cloro) deve essere incluso nella lista Art. 95 di ECHA per PT5. Per prodotti distribuiti come commodity (ipoclorite industriale), questo aspetto è spesso trascurato. La lettera di accesso al dossier Art. 95 va richiesta esplicitamente.
Errori tipici nella gestione dei disinfettanti per acqua potabile
- Usare ipoclorite di sodio generico (grado industriale, non autorizzato PT5) per la disinfezione dell’acqua di processo alimentare.
- Non monitorare la degradazione dell’ipoclorite nel tempo: una soluzione al 14% si degrada significativamente in 3-6 mesi a temperature >25°C, con conseguente perdita di efficacia biocida.
- Non disporre della SDS aggiornata in italiano: il personale che manipola il prodotto non conosce i DPI necessari (rischio schizzi, classificazione Skin Corr. 1 per concentrazioni >5% NaOCl).
- Non verificare i sottoprodotti di disinfezione (THM, clorito) se si cambia principio attivo o fornitore.
Domande frequenti
Quale tipo di prodotto biocida si applica ai disinfettanti per l’acqua potabile?
Il PT5 del Reg. 528/2012, che comprende i prodotti per la disinfezione dell’acqua destinata al consumo umano, incluse le reti di distribuzione e gli impianti di potabilizzazione.
Il cloro per acqua potabile ha bisogno di autorizzazione biocida e di conformità alla norma sulle acque?
Sì. Richiede autorizzazione biocida PT5 e deve rispettare i valori parametrici del D.Lgs. 18/2023 (recepimento Direttiva 2020/2184), in particolare i limiti per cloro residuo e sottoprodotti di disinfezione.
Quali principi attivi sono approvati nel PT5 per l’acqua potabile?
I principali sono: ipoclorite di sodio, ipoclorite di calcio, cloro gas, biossido di cloro, monoclorammina. La lista aggiornata è disponibile su ECHA – R4BP 3.
Un gestore privato di pozzi aziendali deve usare biocidi PT5 autorizzati?
Sì, se l’acqua è destinata al consumo umano o alla preparazione di alimenti. Le deroghe del D.Lgs. 18/2023 non esentano dall’uso di biocidi PT5 conformi.
Cosa verificare nella SDS di un disinfettante per acqua potabile?
Numero di autorizzazione biocida (sezione 15), concentrazioni compatibili con i limiti per cloro residuo (sezione 1/3), DPI per manipolazione sicura (sezione 8) e indicazioni sullo smaltimento (sezione 13).
Verifica la conformità dei tuoi disinfettanti per acqua potabile
Gestisci un impianto che usa biocidi PT5 per l’acqua di processo o potabile? Verifichiamo l’autorizzazione, l’Art. 95, la SDS e la compatibilità con il D.Lgs. 18/2023 per garantire la conformità ai controlli ASL e alle certificazioni di settore.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 528/2012 – EUR-Lex
- Direttiva (UE) 2020/2184 – qualità acque potabili – EUR-Lex
- Lista sostanze attive biocide – ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
