I 22 tipi di prodotto (PT) biocidi spiegati

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • Il Regolamento (UE) 528/2012 definisce 22 Tipi di Prodotto (PT1–PT22), suddivisi in 4 gruppi principali: disinfettanti (PT1–PT5), preservanti (PT6–PT13), controllo di parassiti…
  • Sì, un prodotto che ha più funzioni biocide può essere autorizzato per più PT, ma deve disporre di un’autorizzazione specifica per ciascun PT dichiarato.
  • Il PT è determinato dalla destinazione d’uso principale dichiarata dal responsabile dell’immissione in commercio.
  • L’uso non autorizzato costituisce una violazione dell’Art. 17 del Reg. (UE) 528/2012.

Classificare correttamente un biocida nel Tipo di Prodotto (PT) sbagliato è uno degli errori più costosi che un’azienda possa commettere: l’autorizzazione ottenuta per PT2 non vale per PT4, anche se il principio attivo è identico. Il Regolamento (UE) 528/2012 organizza i 22 PT in quattro gruppi, ciascuno con requisiti di dossier, test di efficacia e valutazione del rischio diversi.

Questa guida descrive sistematicamente tutti e 22 i Tipi di Prodotto, con la destinazione d’uso, esempi di prodotti tipici e le criticità normative più ricorrenti per ogni categoria. L’obiettivo è fornire uno strumento di riferimento per chi deve classificare un prodotto prima di avviare il percorso autorizzativo.

Come sono organizzati i 22 Tipi di Prodotto

L’Allegato V del Reg. (UE) 528/2012 suddivide i PT in quattro macro-gruppi:

  • Gruppo 1 — Disinfettanti (PT1–PT5): prodotti che eliminano, riducono o prevengono organismi nocivi su superfici viventi (cute umana/animale) e non viventi (superfici, acque).
  • Gruppo 2 — Preservanti (PT6–PT13): prodotti che proteggono materiali (legno, fibre, pellicole, fluidi industriali) dalla degradazione biologica.
  • Gruppo 3 — Controllo di parassiti (PT14–PT20): prodotti che controllano roditori, uccelli, insetti, molluschi e altri organismi infestanti.
  • Gruppo 4 — Altri biocidi (PT21–PT22): antivegetativi navali e fluidi per imbalsamazione.

Gruppo 1 — Disinfettanti (PT1–PT5)

PT Nome ufficiale Esempi tipici Nota critica
PT1 Igiene umana Gel idroalcolici, disinfettanti cutanei, antisettici mani Confine con cosmetici (Reg. 1223/2009): dipende dal claim
PT2 Disinfettanti per aree private/pubbliche e altri biocidi Pastiglie cloro piscina, disinfettanti per acque non potabili Non include acqua potabile (quella è PT5)
PT3 Igiene veterinaria Disinfettanti per stalle, attrezzature zootecniche, lettiere Controllo incrociato con Reg. (UE) 2019/6 medicinali veterinari
PT4 Settore alimentare e dei mangimi Detergenti/disinfettanti per superfici a contatto con alimenti Spesso soggetti anche a Reg. (CE) 852/2004 igiene alimenti
PT5 Acqua potabile Clorazione acqua potabile, disinfezione acque minerali Requisiti tossicologici molto più stringenti; coordinamento con D.Lgs. 31/2001

Gruppo 2 — Preservanti (PT6–PT13)

PT Nome ufficiale Esempi tipici
PT6 Preservanti per prodotti in scatola Conservanti per vernici in lattina, detersivi liquidi
PT7 Preservanti per pellicole Biocidi per pitture murali, pellicole plastiche anti-alghe
PT8 Preservanti per legno Impregnanti per legno strutturale, oli protettivi
PT9 Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati Antimuffa per tessuti tecnici, biocidi per cuoio
PT10 Preservanti per materiali da costruzione Biocidi per malta, calcestruzzo, materiali da costruzione
PT11 Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e di lavorazione Biocidi per fluidi da taglio, torri evaporative
PT12 Slimicidi Controllo biofilm in impianti di carta, sistemi industriali
PT13 Preservanti per liquidi usati nella lavorazione o nel taglio di metalli Biocidi in emulsioni per lavorazione meccanica metalli

Tra i preservanti, il PT8 (legno) è uno dei più complessi: i principi attivi come propiconazolo, tebuconazolo o imidacloprid sono sottoposti a revisioni periodiche dell’approvazione, con possibili restrizioni d’uso per ambienti a contatto con acqua o suolo.

Gruppo 3 — Controllo di parassiti (PT14–PT20)

PT Nome ufficiale Esempi tipici
PT14 Rodenticidi Esche rodenticide a base di brodifacoum, difenacum
PT15 Avicidi Prodotti per il controllo di uccelli infestanti
PT16 Molluschicidi Esche anti-lumache, prodotti anti-chiocciola
PT17 Piscicidi Prodotti per il controllo di pesci in acque specifiche
PT18 Insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi Spray anti-zanzare, insetticidi per ambienti civili, acaricidi
PT19 Repellenti e prodotti per la cattura Repellenti per insetti su cute, trappole a feromoni
PT20 Biocidi per vertebrati Prodotti per il controllo di altri vertebrati (esclusi uccelli)

I rodenticidi (PT14) con anticoagulanti di seconda generazione (es. brodifacoum, bromadiolone) sono oggetto di misure di riduzione del rischio UE per la bioaccumulazione nelle catene alimentari. Dal 2023 l’uso professionale è vincolato a specifiche condizioni di accesso e formazione.

Gruppo 4 — Altri biocidi (PT21–PT22)

Il PT21 — Antivegetativi comprende i prodotti applicati su scafi, reti da pesca e strutture marine per prevenire la crescita di organismi (alghe, balani, mitili). Questo PT è caratterizzato da valutazioni ambientali molto stringenti, in particolare per i prodotti che rilasciano rame o zinco nell’ambiente marino.

Il PT22 — Fluidi per imbalsamazione e tassidermia è il PT più specializzato e ristretto. I principi attivi prevalenti (formaldeide, glutaraldeide) sono sostanze molto pericolose con forti restrizioni REACH. La valutazione del rischio per gli operatori professionali (tanatoprattori, tassidermisti) richiede dati di esposizione professionale dettagliati.

Come determinare il PT corretto per il tuo prodotto

La procedura corretta per l’assegnazione del PT si articola in tre passi:

  1. Identificare la destinazione d’uso principale: dove si applica il prodotto? Su quale substrato? Contro quale organismo nocivo?
  2. Consultare l’Allegato V del Reg. (UE) 528/2012: le descrizioni ufficiali dei PT sono le uniche riferimento normativo vincolante.
  3. Verificare le linee guida interpretative della Commissione: il Technical Guidance Document on Biocidal Products (CA-March14-Doc.5.1) fornisce esempi e casi limite per la classificazione.

Se il prodotto ha un uso sia PT2 sia PT4 (es. un disinfettante per superfici che può essere usato sia in piscina sia in cucina professionale), è necessario richiedere l’autorizzazione per entrambi i PT separatamente.

PT e regime transitorio: prodotti legacy

Molti prodotti biocidi sono stati commercializzati in Italia come PMC (Presidio Medico Chirurgico) prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 528/2012. Il regime transitorio ha consentito la continuazione della commercializzazione fino all’esaurimento delle scadenze del programma di revisione dei principi attivi. I responsabili dell’immissione in commercio di prodotti legacy devono verificare:

  • se il principio attivo è stato approvato per il PT di riferimento;
  • se l’autorizzazione nazionale transitoria è ancora valida;
  • se è necessario presentare domanda di autorizzazione definitiva entro i termini pubblicati dal Ministero della Salute.

Domande frequenti

Quanti tipi di prodotto (PT) esistono nella normativa biocidi UE?

Il Regolamento (UE) 528/2012 definisce 22 Tipi di Prodotto (PT1–PT22), suddivisi in 4 gruppi principali: disinfettanti (PT1–PT5), preservanti (PT6–PT13), controllo di parassiti (PT14–PT20) e altri biocidi (PT21–PT22).

Un prodotto può appartenere a più Tipi di Prodotto?

Sì. Un prodotto che ha più funzioni biocide può essere autorizzato per più PT, ma deve disporre di un’autorizzazione specifica per ciascun PT dichiarato. L’autorizzazione per PT2 non copre automaticamente l’uso come PT4, anche se il principio attivo è lo stesso.

Come si stabilisce il PT corretto per un prodotto?

Il PT è determinato dalla destinazione d’uso principale dichiarata dal responsabile dell’immissione in commercio. L’Allegato V del Reg. (UE) 528/2012 fornisce le descrizioni ufficiali di ciascun PT. In caso di ambiguità, la Commissione europea ha pubblicato linee guida interpretative (Technical Guidance Document).

Cosa succede se un prodotto viene venduto per un uso non coperto dal PT autorizzato?

L’uso non autorizzato costituisce una violazione dell’Art. 17 del Reg. (UE) 528/2012. Le autorità di vigilanza possono disporre il ritiro del prodotto dal mercato e applicare sanzioni amministrative o penali secondo la normativa nazionale di recepimento.

Il PT22 (fluidi per imbalsamazione) è soggetto a regole particolari?

Sì. Il PT22 copre fluidi per imbalsamazione e tassidermia. Si tratta di un settore molto specializzato con requisiti di valutazione del rischio specifici, in particolare per la sicurezza degli operatori professionali esposti a formaldeide e altri principi attivi ad alto rischio.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).