Claim ‘eco’, ‘green’ e ‘biodegradabile’: cosa serve per usarli

Detergenti

Etichettatura, schede dati e conformita’ dei detergenti immessi sul mercato.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Detergenti

In sintesi

  • Il claim ‘biodegradabile’ su un detergente deve essere sostanziato da dati scientifici.
  • L’Ecolabel UE (Reg. CE 66/2010) è il marchio ambientale ufficiale dell’Unione Europea.
  • Al momento la Green Claims Directive (proposta COM/2023/166) è ancora in fase di iter legislativo e non è formalmente in vigore come testo definitivo.
  • Non esiste una definizione legale UE di ‘naturale’ per i detergenti.

Parole come “eco”, “green”, “biodegradabile”, “rispettoso dell’ambiente” compaiono su una quota crescente di etichette di detergenti. Il problema è che nella maggior parte dei casi non sono accompagnate da alcuna prova verificabile: si tratta di claim generici che le autorità di enforcement europee stanno iniziando a contestare con crescente frequenza, anche in Italia.

Questa guida analizza il quadro normativo che regola i claim ambientali per i detergenti: dagli obblighi di biodegradabilità già in vigore nel Regolamento CE 648/2004, al sistema di certificazione Ecolabel UE, fino ai requisiti che la proposta di Green Claims Directive introduce per tutti i claim volontari. Capire cosa si può dire, e con quale documentazione, è indispensabile per chi formula, etichetta o commercializza detergenti nel mercato europeo.

Il quadro normativo di riferimento: tre livelli

I claim ambientali per i detergenti operano su tre livelli normativi distinti, che si sovrappongono:

  1. Obblighi minimi del Reg. CE 648/2004: biodegradabilità dei tensioattivi già prevista dalla legge, non costituisce un claim differenziante.
  2. Certificazione volontaria Ecolabel UE (Reg. CE 66/2010): schema ufficiale con criteri verificati da organismi terzi.
  3. Green Claims Directive (proposta COM/2023/166): requisiti di sostanziazione e verifica per tutti i claim ambientali volontari non coperti da schemi ufficiali.

A questi si aggiunge la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), già oggi applicabile contro il greenwashing ingannevole, e in Italia il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) con la vigilanza dell’AGCM.

Biodegradabilità nel Reg. CE 648/2004: un obbligo, non un claim

L’Allegato III del Reg. CE 648/2004 impone che tutti i tensioattivi contenuti nei detergenti immessi sul mercato UE abbiano biodegradabilità aerobica completa: almeno il 60% di biodegradazione entro 28 giorni, misurata con uno dei metodi OECD 301 (A, B, C, D, E o F). Non esistono deroghe.

Questo significa che affermare “i nostri tensioattivi sono biodegradabili” è semplicemente descrivere una conformità di legge minima, non un valore aggiunto. Usarlo come claim principale è fuorviante, perché l’alternativa (tensioattivi non biodegradabili) non sarebbe legalmente vendibile in UE. La Green Claims Directive lo classificherebbe come claim ingannevole per omissione del contesto normativo.

Ecolabel UE per i detergenti: la certificazione più solida

L’Ecolabel UE (marchio “fiore europeo”) è il sistema di certificazione ambientale ufficiale dell’Unione Europea, istituito dal Reg. CE 66/2010. Per i detergenti esistono criteri specifici per categorie di prodotto, aggiornati periodicamente dalla Commissione con il supporto del JRC:

  • Detergenti per bucato (Decisione 2011/264/UE e aggiornamenti)
  • Detergenti per lavastoviglie (Decisione 2011/263/UE)
  • Detergenti per superfici dure (Decisione 2011/383/UE)
  • Detergenti multiuso e per sanitari (Decisione 2011/384/UE)

I criteri includono: tossicità acquatica del formulato (limite Critical Dilution Volume), biodegradabilità aerobica e anaerobica degli ingredienti organici, restrizioni su specifiche sostanze pericolose, dosaggio efficiente, imballaggi (percentuale riciclato, refill). La licenza è rilasciata dall’organismo nazionale competente (ISPRA in Italia) dopo verifica documentale e, per alcuni requisiti, prove di laboratorio.

Il vantaggio dell’Ecolabel è la sostanziazione automatica: il marchio UE certifica i claim ambientali senza necessità di ulteriori prove individuali da parte dell’azienda. È lo standard di riferimento riconosciuto dalla proposta Green Claims Directive come “schema ufficiale approvato”.

Claim “biodegradabile” al di là dei tensioattivi

Quando il claim “biodegradabile” si estende all’intero prodotto (non solo ai tensioattivi), serve una sostanziazione più ampia. Il formulatore deve poter dimostrare che tutti i componenti organici rilevanti sono biodegradabili in condizioni ambientali realistiche. Le fasi da documentare sono:

  • Identificazione di tutti i componenti organici con concentrazione significativa.
  • Dati di biodegradabilità per ciascuno (OECD 301, OECD 302 per biodegradabilità intrinseca, o dati di letteratura accettati da ECHA).
  • Valutazione complessiva del formulato, eventualmente con simulazione di impianto di depurazione (OECD 303).

In assenza di questi dati, il claim “biodegradabile al 100%” o “completamente biodegradabile” è indimostrabile e sanzionabile.

Claim “green” ed “eco”: requisiti di sostanziazione

I claim generici come “green”, “eco-friendly”, “ecologico”, “rispettoso della natura” non hanno una definizione normativa stabilita nell’UE. La proposta di Green Claims Directive (COM/2023/166) introdurrà — una volta approvata e trasposta — i seguenti requisiti:

  • Ogni claim ambientale deve essere basato su prove scientifiche aggiornate.
  • Se il claim si riferisce a un aspetto specifico (es. “packaging riciclato”), deve essere chiaro che non riguarda le altre caratteristiche del prodotto.
  • Claim come “CO₂ neutral”, “climate positive”, “net zero” sono soggetti a verifica indipendente obbligatoria.
  • Claim generici come “eco” o “green” senza qualificazione specifica saranno vietati salvo siano coperti da uno schema di certificazione ufficiale approvato a livello UE.

Nel frattempo, AGCM e le autorità omologhe degli altri Stati membri già contestano questi claim applicando la Direttiva 2005/29/CE, come dimostrano le sanzioni comminate in Italia nel settore della cura della casa negli ultimi tre anni.

Il claim “naturale” per i detergenti

Non esiste una definizione legale UE di “naturale” applicabile ai detergenti. A differenza dei cosmetici (dove ISO 16128 fornisce criteri di calcolo per ingredienti naturali e di origine naturale), nel settore dei detergenti l’assenza di standard rende il claim particolarmente vulnerabile a contestazioni. Le autorità valutano caso per caso la percentuale di ingredienti di origine naturale, l’assenza di sostanze sintetiche percepite come problematiche, e la comunicazione complessiva verso il consumatore.

Obblighi pratici per chi usa claim ambientali oggi

Claim Documentazione minima raccomandata Rischio senza prova
Biodegradabile (tensioattivi) Dati OECD 301 per ogni tensioattivo Basso (obbligo di legge già esistente)
Biodegradabile (formulato) Dati OECD 301/302 per tutti i componenti organici Alto se non documentato
Eco / Green (generico) LCA o schema certificato (Ecolabel UE) Molto alto — sanzioni AGCM
Ecolabel UE Licenza rilasciata da ISPRA o ente equivalente N/A (marchio controllato)
Naturale / 100% naturale ISO 16128 applicato + percentuale dichiarata Alto — assenza definizione legale
CO₂ neutral / carbon neutral Verifica indipendente + LCA completa Molto alto

Domande frequenti

Cosa bisogna dimostrare per usare il claim “biodegradabile” su un detergente?

Il claim deve essere sostanziato da dati scientifici. Per i tensioattivi, il Reg. CE 648/2004 già impone biodegradabilità aerobica completa (60% in 28 giorni, OECD 301). Se il claim si estende all’intero formulato, servono dati su tutti i componenti rilevanti. Il claim generico senza prova è considerato ingannevole dalla proposta Green Claims Directive.

L’Ecolabel UE garantisce che un detergente è eco?

L’Ecolabel UE (Reg. CE 66/2010) è il marchio ambientale ufficiale dell’Unione Europea. Per i detergenti esistono criteri specifici per categoria che includono limiti di tossicità acquatica, biodegradabilità, dosaggio e imballaggi. Il marchio è volontario ma fornisce la sostanziazione più solida disponibile per i claim ecologici nel mercato UE.

La Green Claims Directive è già in vigore?

Al momento è ancora in fase di iter legislativo e non è formalmente in vigore come testo definitivo. Tuttavia le autorità di enforcement di diversi Stati membri già applicano principi simili attraverso le normative nazionali contro pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE).

Il claim “naturale” su un detergente è regolamentato?

Non esiste una definizione legale UE di “naturale” per i detergenti. Il claim è soggetto a valutazione caso per caso delle autorità di tutela dei consumatori. La proposta Green Claims Directive prevede che claim come “naturale” siano vietati se non riferiti a un criterio oggettivo e verificabile.

Un detergente con claim “eco” può essere classificato come pericoloso?

Sì. Non esiste incompatibilità tra classificazione CLP e claim di sostenibilità ambientale. Un detergente può avere tensioattivi biodegradabili e imballaggi riciclati ma contenere componenti classificati come irritanti o pericolosi per l’ambiente acquatico. I due regimi normativi operano in parallelo.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).