Classificazione ed etichettatura CLP
Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.
In sintesi
- La classificazione armonizzata (CLH) è la classificazione di pericolosità stabilita a livello europeo per una specifica sostanza tramite atto legislativo: l’inserimento…
- L’auto-classificazione (self-classification) è eseguita dal fabbricante o importatore sulla base dei dati disponibili quando la sostanza non è nell’Allegato VI o per le classi di…
- Lo strumento più diretto è la tabella 3 dell’Allegato VI del Regolamento CLP, consultabile sull’EUR-Lex o tramite lo strumento ECHA Substances in SVHC.
- Sì, gli adeguamenti tecnici al progresso (ATP) sono regolamenti che modificano l’Allegato VI del CLP.
Quando si lavora con sostanze chimiche nel contesto del Regolamento CLP, ci si imbatte spesso nel termine “classificazione armonizzata”. Non è un termine generico: indica una classificazione con forza normativa vincolante, che non può essere modificata dall’operatore sulla base di dati propri. Capirne il significato è essenziale per chiunque formuli miscele, rediga schede di sicurezza o importi sostanze nell’UE.
Definizione
La classificazione armonizzata (in inglese harmonised classification and labelling, abbreviata CLH) è la classificazione di pericolosità di una sostanza stabilita a livello europeo e resa vincolante mediante inserimento nella Tabella 3 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il meccanismo è il seguente: uno Stato membro, ECHA o un produttore presentano un dossier di proposta CLH. Dopo una fase di consultazione pubblica e la valutazione scientifica del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) di ECHA, la Commissione europea adotta un adeguamento tecnico al progresso (ATP), ossia un regolamento che modifica l’Allegato VI del CLP inserendo la nuova classificazione armonizzata.
Quando conta nella pratica
La classificazione armonizzata è vincolante per le classi di pericolo che copre. Questo significa che:
- Se una sostanza è classificata armonizzatamente come cancerogena categoria 1A, non è possibile applicare la categoria 2 o nessuna classificazione per cancerogenicità, anche disponendo di studi interni che suggerirebbero un livello di pericolo diverso.
- Per le classi di pericolo non coperte dalla CLH (ad esempio, per una sostanza classificata armonizzatamente solo per tossicità acuta ma non per irritazione cutanea), il produttore o importatore deve comunque eseguire l’auto-classificazione per le classi non coperte.
- Le miscele non hanno classificazione armonizzata: si applicano sempre i criteri di calcolo previsti dall’Allegato I del CLP, partendo dalle classificazioni dei componenti (armonizzate dove esistono).
Esempio concreto
Il formaldeide (numero CAS 50-00-0) ha classificazione armonizzata che include, tra le altre: cancerogeno categoria 1B (H350), mutageno per cellule germinali categoria 2 (H341), sensibilizzante respiratorio categoria 1 (H334), sensibilizzante cutaneo categoria 1 (H317), tossicità acuta orale categoria 3 (H301).
Un formulatore che produce un detergente industriale contenente formaldeide al 5% non può decidere di auto-classificare il formaldeide come irritante: deve applicare le classificazioni armonizzate vigenti come punto di partenza, poi calcolare le concentrazioni nella miscela per determinare se le soglie CLP attivano la classificazione della miscela stessa per ciascuna classe.
Come verificare se una sostanza ha una classificazione armonizzata
Il metodo più affidabile è consultare direttamente l’Allegato VI del CLP nella versione consolidata disponibile su EUR-Lex, oppure usare il portale ECHA per cercare la sostanza tramite numero CAS o CE. Se la sostanza è elencata nell’Allegato VI, la classificazione riportata è armonizzata e vincolante.
L’inventario C&L (Classification and Labelling Inventory) di ECHA raccoglie invece le auto-classificazioni notificate dai fabbricanti e importatori: è utile per capire come altri operatori classificano una sostanza non armonizzata, ma non ha forza normativa vincolante.
Domande frequenti
Che cosa si intende per classificazione armonizzata nel Regolamento CLP?
La classificazione armonizzata (CLH) è la classificazione di pericolosità stabilita a livello europeo per una specifica sostanza tramite atto legislativo: l’inserimento nell’Allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008. È vincolante: chiunque produca o immetta sul mercato quella sostanza pura deve applicare esattamente quella classificazione, senza possibilità di derogarla sulla base di dati propri.
Qual è la differenza tra classificazione armonizzata e auto-classificazione?
L’auto-classificazione (self-classification) è eseguita dal fabbricante o importatore sulla base dei dati disponibili quando la sostanza non è nell’Allegato VI o per le classi di pericolo non coperte dalla CLH. È flessibile ma soggettiva. La classificazione armonizzata prevale sempre sull’auto-classificazione per le classi coperte: non si può applicare una classificazione meno severa di quella armonizzata per le stesse classi di pericolo.
Come si verifica se una sostanza ha una classificazione armonizzata?
Lo strumento più diretto è la tabella 3 dell’Allegato VI del Regolamento CLP, consultabile sull’EUR-Lex o tramite lo strumento ECHA Substances in SVHC. Per una ricerca rapida è possibile usare il portale ECHA con il numero CAS o CE della sostanza. Se la sostanza è nell’Allegato VI, la classificazione indicata è vincolante.
Un nuovo ATP può cambiare la classificazione armonizzata di una sostanza già sul mercato?
Sì. Gli adeguamenti tecnici al progresso (ATP) sono regolamenti che modificano l’Allegato VI del CLP. Un ATP può inserire una nuova sostanza, modificare la classificazione esistente o aggiungere classi di pericolo non precedentemente coperte. Ciascun ATP include un periodo transitorio (di solito 18-24 mesi) durante il quale è possibile applicare sia la vecchia che la nuova classificazione.
Hai bisogno di verificare la classificazione armonizzata di un componente?
Controllare l’Allegato VI CLP e applicare correttamente le classificazioni armonizzate ai componenti di una miscela è il primo passo per una SDS e un’etichetta conformi. Richiedi una verifica tecnica.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Allegato VI, Tabella 3 (EUR-Lex)
- ECHA — Classificazione e etichettatura armonizzate (CLH)
- ECHA — Inventario C&L (auto-classificazioni notificate)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
