Classificazione armonizzata (Allegato VI CLP): come si consulta

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • L’Allegato VI del Reg. 1272/2008 CLP elenca le classificazioni armonizzate (CLH) per sostanze specifiche.
  • Solo parzialmente, la classificazione armonizzata è la classificazione minima obbligatoria: non puoi classificare la sostanza in modo meno pericoloso rispetto a quanto indicato…
  • La proposta di CLH può essere avviata da uno Stato membro o dall’ECHA su richiesta della Commissione europea.
  • La versione consolidata del Reg. 1272/2008 con tutti gli ATP incorporati è disponibile su EUR-Lex alla pagina del CELEX 02008R1272.

L’Allegato VI del Regolamento CLP è il documento di riferimento obbligatorio per classificare correttamente le sostanze chimiche sul mercato europeo. Quando una sostanza è elencata in questo allegato, la classificazione ivi riportata non è opzionale: costituisce il minimo vincolante che qualunque fornitore — produttore, importatore o distributore — deve rispettare nell’etichettatura e nella scheda di sicurezza.

Questa guida spiega come è strutturato l’Allegato VI, come consultarlo efficacemente, come interpretare le voci tabellari e quali errori commettono più spesso gli operatori che non lo utilizzano correttamente come punto di partenza della classificazione.

Struttura dell’Allegato VI: le due parti

L’Allegato VI del Reg. 1272/2008 si divide in due sezioni principali:

  • Sezione 1 (Introduzione): spiega i criteri di lettura della tabella, il significato delle note, il rapporto tra classificazione armonizzata e auto-classificazione, e come trattare sostanze non presenti nell’allegato.
  • Sezione 3 (Tavola 3): la tabella principale con le voci armonizzate. Dal 1° giugno 2015, la tavola è la “Tavola 3” con classificazione CLP (sostituisce la vecchia tavola DSDS). È organizzata per numero di indice europeo (000-001-00-9 e successivi in ordine crescente).

La Tavola 3 è quella operativamente rilevante. Ha sette colonne principali: numero di indice, numero CE, numero CAS, denominazione IUPAC, classificazione (classi+categorie+indicazioni H), etichettatura (pittogrammi+avvertenze+indicazioni H specifiche) e note.

Come leggere una voce dell’Allegato VI

Prendendo come esempio l’acido cromico (numero di indice 024-001-00-0), CAS 7738-94-5, una voce tipica dell’Allegato VI riporta:

  • Classificazione: Ox. Liq. 1 (H271), Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Carc. 1A (H350), Muta. 1B (H340), Repr. 2 (H361), STOT RE 1 (H372), Skin Corr. 1A (H314), Eye Dam. 1 (H318), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410).
  • Etichettatura: pittogrammi GHS01, GHS05, GHS06, GHS07, GHS08, GHS09; avvertenza “Pericolo”; indicazioni H elencate; eventuale indicazione di pericolo supplementare M = 10 per tossicità acquatica.
  • Note: eventuali rimandi a limiti di concentrazione specifici, esenzioni per forma fisica (es. soluzioni diluite), o rimandi a note generali nella sezione 1.

La classificazione elencata è quella minima: se l’operatore dispone di dati sperimentali che indicano pericoli aggiuntivi non armonizzati, deve aggiungerli in auto-classificazione. Non può invece ignorare o attenuare le classi armonizzate.

Il significato delle note nell’Allegato VI

Le note in colonna 6 (Note) e quelle riportate nella sezione 1 dell’Allegato VI sono spesso trascurate ma hanno valore normativo. Le più importanti:

Nota Significato Esempio pratico
Nota A La sostanza deve essere classificata e etichettata per tutte le proprietà indicate (comprese quelle non elencate nella voce se supportate da dati) Gas infiammabili con proprietà esplosive aggiuntive
Nota B La denominazione della sostanza in etichetta può essere sostituita da quella commerciale in determinate condizioni Prodotti petrolchimici con composizione variabile
Nota C Alcune sostanze esistono in più forme fisiche con diversi profili di pericolo Biossido di titanio: polvere fine vs. massivo vs. nano
Nota D Sostanze esplosive per le quali si applicano criteri di desensibilizzazione Perossido di idrogeno concentrato vs. soluzione diluita
Nota K Prodotti petroliferi con tenore di benzene < 0,1%: non si applicano le classi CMR del benzene Benzina rettificata, solventi naftenici
Nota U Classificazione soggetta a revisione in base a ulteriori dati (voce in transizione) Sostanze con dossier CLH in fase di valutazione RAC

Come consultare l’Allegato VI nella pratica

Esistono tre modalità operative per consultare l’Allegato VI:

  1. PDF EUR-Lex consolidato: il testo ufficiale, ricercabile con Ctrl+F per numero CAS o CE. È il riferimento per uso legale e documentale, ma richiede il download aggiornato dopo ogni ATP.
  2. ECHA C&L Inventory: strumento web che integra sia le voci Allegato VI (marcate come “harmonised”) sia le notifiche auto-classificate. La ricerca per CAS o nome è immediata. Attenzione: le notifiche non armonizzate non sono vincolanti.
  3. Database del software SDS: i principali software per la gestione di SDS (ChemGes, Lisam SDS Author, ecc.) aggiornano il proprio database interno con ogni ATP. Verificare la versione del database prima di classificare.

Quando la sostanza non è nell’Allegato VI

Se una sostanza non ha una voce nell’Allegato VI, non significa che sia non pericolosa: significa che non esiste una classificazione armonizzata obbligatoria. In questo caso si applica l’auto-classificazione: l’operatore valuta i dati disponibili (fisico-chimici, tossicologici, ecotossicologici) secondo i criteri dell’Allegato I CLP e assegna la classificazione più appropriata.

L’auto-classificazione è notificata all’ECHA tramite il sistema C&L ai sensi dell’art. 40 CLP (obbligo per produttori e importatori che immettono la sostanza per la prima volta sul mercato UE o a seguito di modifica della classificazione). La notifica C&L non è un’approvazione: l’ECHA la riceve e la pubblica senza validarla.

Il rapporto con le classificazioni nell’inventario C&L ECHA

Il C&L Inventory ECHA contiene spesso più classificazioni per la stessa sostanza, presentate da diversi notificanti con auto-classificazioni divergenti. In questo caso, la gerarchia da seguire è:

  1. Se la sostanza ha una voce Allegato VI (classificazione armonizzata): quella classificazione è la base obbligatoria, indipendentemente dalla variabilità delle notifiche C&L.
  2. Per le classi di pericolo non armonizzate: l’operatore deve condurre la propria valutazione dei dati. Le notifiche C&L servono come indicazione, non come fonte autorizzata.
  3. In caso di dati contrastanti: prevale la valutazione dei dati originali (studi tossicologici, test fisico-chimici) secondo la gerarchia delle prove dell’Allegato XI REACH (adattato al CLP).

Procedura CLH: come si inserisce una nuova sostanza nell’Allegato VI

Il processo di classificazione armonizzata è lungo e rigoroso. Le tappe principali:

  1. Proposta: uno Stato membro o l’ECHA prepara un dossier CLH con la proposta di classificazione motivata da dati scientifici.
  2. Consultazione pubblica: il dossier è pubblicato sul sito ECHA per 45 giorni. Industria, ONG e esperti possono presentare commenti scritti.
  3. Parere RAC: il Comitato di valutazione dei rischi ECHA valuta il dossier e le osservazioni, emette un parere scientifico (tipicamente 12-18 mesi dopo l’avvio).
  4. Adozione ATP: la Commissione europea adotta il parere RAC come ATP al Reg. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE con data di applicazione e periodo transitorio.

Dall’avvio alla pubblicazione dell’ATP passano in media 3-5 anni. Per questo motivo le nuove CLH sono anticipate di anni rispetto alla loro entrata in vigore, permettendo agli operatori di prepararsi.

Domande frequenti

Cosa contiene l’Allegato VI del Regolamento CLP?

L’Allegato VI elenca le classificazioni armonizzate (CLH) per sostanze specifiche. Per ogni voce riporta numero di indice, numero CE, numero CAS, denominazione IUPAC, classificazione minima (classi+categorie+indicazioni H), etichettatura obbligatoria ed eventuali note.

Se una sostanza è nell’Allegato VI, posso usare una classificazione diversa?

Puoi aggiungere classi di pericolo non armonizzate se supportate da dati sperimentali, ma non puoi attenuare o rimuovere le classi armonizzate. La classificazione Allegato VI è il minimo obbligatorio che prevale sull’auto-classificazione per le classi oggetto di CLH.

Come si avvia una procedura di classificazione armonizzata CLH?

La proposta parte da uno Stato membro o dall’ECHA. Il dossier viene sottoposto a consultazione pubblica (45 giorni), poi il RAC emette un parere scientifico recepito come ATP dalla Commissione. Dall’avvio all’entrata in vigore passano tipicamente 3-5 anni.

Dove trovo la versione aggiornata dell’Allegato VI con tutti gli ATP recepiti?

La versione consolidata con tutti gli ATP è su EUR-Lex (CELEX 02008R1272). L’ECHA pubblica anche una versione ricercabile nel C&L Inventory. Per uso ufficiale fare riferimento al testo EUR-Lex consolidato.

Qual è la differenza tra classificazione armonizzata e notifica C&L?

La classificazione armonizzata (Allegato VI) è obbligatoria e stabilita dalla Commissione. La notifica C&L è la comunicazione ECHA delle auto-classificazioni adottate da produttori e importatori: non vincolante per altri operatori, ma rappresenta la raccolta delle classificazioni di mercato.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).