Autoclassificazione vs classificazione armonizzata

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

5 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • La classificazione armonizzata (CLH) è stabilita a livello europeo dall’ECHA attraverso il processo previsto dall’art. 37 del Reg. CLP.
  • No, non per le classi di pericolo coperte dalla CLH.
  • Devi autoclassificarla valutando i dati di pericolo disponibili secondo i criteri dell’allegato I del Reg. CLP.
  • L’inventario C&L dell’ECHA raccoglie tutte le notifiche e mostra le divergenze tra classificazioni.

Nel sistema CLP coesistono due percorsi distinti per attribuire la classificazione a una sostanza chimica: la classificazione armonizzata, definita a livello europeo e vincolante per tutti, e l’autoclassificazione, che ricade interamente sotto la responsabilità del produttore o importatore. Confonderle o applicarle in modo errato è uno degli errori più frequenti nella gestione documentale CLP.

Questo articolo mette a confronto i due regimi, chiarisce quando ciascuno si applica, quali conseguenze pratiche comportano per l’etichetta e la SDS, e come gestire i casi in cui entrambi coesistono per la stessa sostanza.

Due regimi, un solo regolamento

Il Reg. 1272/2008 CLP prevede entrambi i meccanismi nell’ambito dello stesso sistema. La logica è chiara: per le sostanze più pericolose o più usate, l’Unione europea garantisce uniformità fissando la classificazione in modo vincolante. Per tutte le altre, la responsabilità di valutare i dati e classificare rimane all’operatore economico.

Non si tratta di una scelta: se esiste una classificazione armonizzata per una sostanza in relazione a una certa classe di pericolo, quella classificazione si applica senza possibilità di scostamento.

Classificazione armonizzata (CLH): caratteristiche e fonte normativa

Le classificazioni armonizzate sono stabilite attraverso il processo previsto dall’art. 37 del Reg. CLP. Il risultato è pubblicato nell’allegato VI, tabella 3.1 del regolamento consolidato. Le sostanze elencate hanno classi di pericolo, categorie e codici H definiti in modo univoco a livello UE.

Il processo di armonizzazione può essere avviato da uno Stato membro, dall’ECHA o dalla Commissione europea. Generalmente riguarda sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR) e sensibilizzanti respiratori, ma può coprire anche altri pericoli. Una volta entrata in vigore, la CLH sostituisce qualsiasi autoclassificazione precedente per quelle classi.

Autoclassificazione: responsabilità e metodo

Quando una sostanza non compare nell’allegato VI, o quando la CLH non copre tutte le classi di pericolo rilevanti, il produttore o importatore deve autoclassificarla. L’autoclassificazione segue i criteri dell’allegato I del Reg. CLP e si basa su:

  • Dati sperimentali propri o della letteratura scientifica peer-reviewed.
  • Modelli di previsione computazionale (QSAR) validati.
  • Analogia strutturale con sostanze di cui si conoscono i dati (read-across).
  • Informazioni fornite dai fornitori nella SDS della sostanza.

L’autoclassificazione deve essere notificata all’ECHA tramite l’inventario C&L (Classification and Labelling Inventory) entro 30 giorni dall’immissione in commercio della sostanza o della miscela che la contiene, ai sensi dell’art. 40 del Reg. CLP.

Tabella di confronto: CLH vs autoclassificazione

Aspetto Classificazione armonizzata (CLH) Autoclassificazione
Chi la definisce ECHA / Commissione europea Produttore o importatore
Fonte normativa Allegato VI Reg. CLP (tabella 3.1) Allegato I Reg. CLP (criteri di pericolo)
Obbligatorietà Vincolante per le classi coperte Obbligatoria se non esiste CLH per quella classe
Flessibilità Nessuna (non modificabile) Basata sui dati disponibili; soggetta a revisione
Notifica ECHA Non richiesta (già pubblicata) Obbligatoria (inventario C&L, art. 40)
Responsabilità errori Non applicabile Piena responsabilità dell’operatore
Applicabile a miscele No (le miscele non hanno CLH) Sì (sempre, per le miscele)

Coesistenza: quando entrambi si applicano alla stessa sostanza

Una situazione ricorrente è quella in cui una sostanza ha una CLH per alcune classi di pericolo (es. CMR) ma non per altre (es. tossicità acquatica). In questo caso il produttore deve applicare la CLH per le classi coperte e autoclassificare per le classi non coperte. L’etichetta risultante combina frasi H provenienti da entrambe le fonti.

Un errore frequente è limitarsi alla CLH e non valutare se esistono ulteriori pericoli non coperti. Questo porta a etichette incomplete e SDS non conformi.

Impatto sull’etichetta e sulla SDS

La classificazione finale, sia essa CLH, autoclassificazione o una combinazione, determina direttamente l’etichetta CLP (pittogrammi, avvertenze, frasi H e P) e la sezione 2 della SDS. Se la classificazione è errata o incompleta, l’intera documentazione di conformità del prodotto è compromessa. Le autorità di controllo degli Stati membri (in Italia l’ASL e l’ARPA) verificano la coerenza tra classificazione e documentazione durante le ispezioni di mercato.

Domande frequenti

Cos’è la classificazione armonizzata e chi la stabilisce?

La classificazione armonizzata (CLH) è stabilita a livello europeo dall’ECHA attraverso il processo previsto dall’art. 37 del Reg. CLP. Le sostanze con CLH sono elencate nella tabella 3.1 dell’allegato VI del Reg. CLP. Il produttore o importatore non può modificarla: deve applicarla così com’è.

Posso autoclassificare una sostanza già presente in allegato VI?

No, non per le classi di pericolo coperte dalla CLH. Per quelle classi la classificazione armonizzata è vincolante. Puoi integrare con autoclassificazione solo per classi di pericolo non coperte dalla CLH, se disponi di dati che giustificano una classificazione aggiuntiva.

Se una sostanza non è in allegato VI, come la classifico?

Devi autoclassificarla valutando i dati di pericolo disponibili secondo i criteri dell’allegato I del Reg. CLP. I dati provengono da prove sperimentali, letteratura scientifica, modelli QSAR o analogia strutturale. La classificazione deve essere registrata nella scheda di dati di sicurezza e notificata all’inventario C&L dell’ECHA.

Cosa succede se la mia autoclassificazione è diversa da quella di un altro produttore?

L’inventario C&L dell’ECHA raccoglie tutte le notifiche e mostra le divergenze tra classificazioni. Se esistono molte classificazioni discordanti, l’ECHA può avviare un processo di armonizzazione. I produttori con classificazioni diverse non sono automaticamente sanzionati, ma devono poter giustificare la propria valutazione con dati.

L’autoclassificazione vale anche per le miscele?

Sì. Le miscele non hanno classificazioni armonizzate: devono sempre essere classificate con il metodo della sommatoria o per i dati della miscela stessa, secondo l’allegato I, parte 1 del Reg. CLP. Il responsabile dell’immissione in commercio della miscela è tenuto a classificarla.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).