CLP per la pubblicità e la vendita a distanza: cosa indicare

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • Il Reg. 1272/2008, art. 48, definisce pubblicità qualsiasi comunicazione finalizzata a promuovere la vendita di una sostanza o miscela, inclusi annunci online, banner, schede…
  • L’art. 48 CLP richiede le indicazioni di pericolo (frasi H) nella pubblicità, non esplicitamente i pittogrammi.
  • Sì, il Reg. 1907/2006 REACH, art. 31, impone che la SDS sia disponibile per il destinatario prima o al momento della consegna.
  • Sì, l’etichetta CLP deve essere apposta sul contenitore prima della spedizione.

Chi vende prodotti chimici online o tramite catalogo a distanza è soggetto a obblighi CLP che vanno oltre la semplice etichetta fisica del contenitore. Il Reg. 1272/2008 disciplina anche la pubblicità e la comunicazione commerciale dei prodotti pericolosi, con regole specifiche per le indicazioni da includere nelle schede prodotto, negli annunci e nella documentazione precontrattuale.

Questa guida analizza gli obblighi previsti dall’art. 48 del Reg. 1272/2008 per la pubblicità e la vendita a distanza di sostanze e miscele classificate, con riferimento ai principali canali di vendita online e alle situazioni pratiche più diffuse tra le PMI italiane.

L’articolo 48 CLP: obblighi per la pubblicità

L’art. 48 del Reg. 1272/2008 stabilisce che qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa deve indicare le classi o categorie di pericolo pertinenti. In pratica, questo significa che ogni annuncio pubblicitario, banner, scheda prodotto e-commerce o comunicazione promozionale deve includere almeno le indicazioni di pericolo (frasi H) della sostanza o miscela.

Il termine “pubblicità” è interpretato in senso ampio e include:

  • Schede prodotto su marketplace (Amazon, eBay, Alibaba, ManoMano)
  • Pagine prodotto del sito e-commerce proprietario
  • Cataloghi digitali PDF e stampati
  • Annunci Google Shopping e social media
  • Newsletter commerciali con prodotti specifici

Non sono invece soggetti all’art. 48 i documenti tecnici puri (SDS, specifiche di prodotto) né le comunicazioni interne all’azienda.

Cosa deve comparire nella scheda prodotto online

Per un prodotto classificato pericoloso venduto online, la scheda prodotto dovrebbe contenere almeno:

Elemento Obbligatorio ex art. 48 CLP Raccomandato per compliance marketplace
Frasi H pertinenti (indicazioni di pericolo)
Pittogrammi GHS No (ma buona pratica) Sì (richiesto da molti marketplace)
Avvertenza (“Pericolo” / “Attenzione”) No nell’art. 48, ma coerente
Link alla SDS scaricabile No nell’art. 48 (ma obbligo REACH art. 31)
Codice UFI No nella pubblicità, sì sull’etichetta fisica Sì (riduce contestazioni)
Indicazione di uso professionale/consumer No Sì (evita vendite non conformi)

Vendita a distanza: obblighi di informazione precontrattuale

Per la vendita a distanza (online, telefono, catalogo), si applicano in parallelo le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sulle informazioni precontrattuali. Per i prodotti chimici pericolosi, questo si traduce nell’obbligo di informare l’acquirente, prima della conclusione del contratto, sulle caratteristiche essenziali del prodotto, incluse quelle di pericolo.

In pratica: la SDS e l’etichetta (o un suo riassunto) devono essere accessibili prima che l’acquirente completi l’ordine. Non è sufficiente inserirli solo nel documento di spedizione o nel collo.

Etichettatura del prodotto spedito: nessuna deroga per l’e-commerce

Un equivoco frequente: “vendo online, quindi basta la scheda prodotto digitale”. Questa interpretazione è errata. Il Reg. 1272/2008 non prevede deroghe per la vendita online: il contenitore che arriva all’acquirente deve essere fisicamente etichettato in modo conforme all’art. 17, con tutti gli elementi obbligatori in lingua italiana.

Se il prodotto è confezionato in più unità in un imballo esterno, l’etichetta CLP deve essere sul contenitore interno. L’imballo esterno di spedizione (scatola cartone) non sostituisce l’etichettatura del contenitore del prodotto.

Restrizioni di vendita a distanza verso i consumatori

Alcune categorie di prodotti chimici pericolosi sono soggette a restrizioni di vendita ai consumatori finali:

  • Sostanze classificate come Acute Tox. 1 o 2 (molto tossiche): in alcuni Stati membri esistono restrizioni di vendita al dettaglio
  • Precursori di esplosivi (Reg. 2019/1148): alcune sostanze non possono essere vendute a privati sopra certe concentrazioni
  • Biocidi (Reg. 528/2012): alcune categorie di uso professionale non possono essere vendute ai consumatori
  • Prodotti fitosanitari: vendita ai non-professionali limitata a prodotti in specifici elenchi

Per i prodotti con pittogramma GHS06 o GHS08 venduti online a privati, è opportuno verificare se esistono restrizioni nazionali o di settore prima di attivare il canale consumer.

Obblighi specifici per il canale B2B a distanza

Nella vendita B2B a distanza (a utilizzatori professionali o distributori), gli obblighi si concentrano principalmente su:

  • SDS: deve essere trasmessa gratuitamente, in italiano, in formato elettronico o cartaceo, non oltre la prima consegna. Aggiornamenti successivi vanno inviati anche ai destinatari precedenti.
  • Informazioni REACH: se il prodotto contiene SVHC oltre lo 0,1%, il cliente professionale deve essere informato su richiesta.
  • Comunicazioni su classificazione: se la classificazione del prodotto cambia, il fornitore deve aggiornare il cliente.

Responsabilità dell’immettente nel canale online

Quando un’azienda italiana importa un prodotto da paesi extra-UE e lo rivende online, diventa “importatore” ai sensi del CLP e assume la piena responsabilità della classificazione, dell’etichetta e della SDS. Non è ammissibile limitarsi a caricare sul marketplace la scheda prodotto del fornitore non UE senza verificarne la conformità al Reg. 1272/2008.

In caso di vendita tramite marketplace con programma FBA (Fulfillment by Amazon) o equivalente, l’etichetta CLP deve essere apposta prima dell’invio al magazzino della piattaforma. Le piattaforme non applicano etichette CLP per conto del seller.

Domande frequenti

Cosa si intende per “pubblicità” di un prodotto chimico ai sensi del CLP?

Il Reg. 1272/2008, art. 48, definisce pubblicità qualsiasi comunicazione finalizzata a promuovere la vendita, inclusi annunci online, schede prodotto e-commerce e cataloghi digitali. Per i prodotti classificati pericolosi, la pubblicità deve riportare almeno le indicazioni di pericolo (frasi H).

Nella scheda prodotto di un e-commerce è obbligatorio indicare i pittogrammi GHS?

L’art. 48 CLP richiede le frasi H nella pubblicità, non esplicitamente i pittogrammi. Tuttavia, includere i pittogrammi nelle schede prodotto è una buona pratica che riduce il rischio di segnalazioni dai marketplace.

Per la vendita a distanza devo mettere a disposizione la SDS prima dell’acquisto?

Sì. Il Reg. 1907/2006 REACH, art. 31, impone che la SDS sia disponibile per il destinatario prima o al momento della consegna. Per la vendita online, è prassi pubblicare la SDS come documento scaricabile nella scheda prodotto.

Un prodotto chimico venduto online deve avere l’etichetta CLP anche sul packaging fisico?

Sì. L’etichetta CLP deve essere apposta sul contenitore prima della spedizione. Il prodotto deve arrivare all’acquirente già etichettato. Non è sufficiente inviare un PDF dell’etichetta separatamente.

Ci sono restrizioni sulla pubblicità dei prodotti con pittogramma GHS06 verso i consumatori?

Non esiste un divieto pubblicitario specifico per GHS06, ma i prodotti classificati Acute Tox. 1-3 hanno restrizioni di vendita al pubblico in alcuni Stati membri. La pubblicità deve comunque riportare le frasi H pertinenti.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).