Biocidi
Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).
In sintesi
- L’in-can preservation indica l’uso di un principio attivo biocida all’interno di una formulazione liquida (vernice, adesivo, fluido, prodotto per la manutenzione) per preservare…
- I principi attivi più frequenti in PT6 includono: CMIT/MIT (isotiazoloni, con restrizioni severe post-2017 per prodotti non risciacquati), BIT (benzisotiazolone), IPBC…
- Non necessariamente una doppia autorizzazione formale del prodotto finito, ma i due usi biocidi devono entrambi essere conformi.
- Dal 2017, le restrizioni REACH e BPR su MIT e CMIT/MIT hanno significativamente ridotto i campi d’uso ammessi.
Ogni formulatore di vernici, adesivi, sigillanti, fluidi industriali o prodotti per la manutenzione affronta la stessa sfida: mantenere il prodotto liquido microbiologicamente stabile da quando viene prodotto fino al momento dell’uso. L’in-can preservation — la conservazione antimicrobica del prodotto nel barattolo o nel contenitore — è una funzione tecnica essenziale, ma è anche un uso biocida regolamentato dal Reg. UE 528/2012 (BPR), tipo di prodotto PT6.
Questa guida approfondisce il regime normativo della PT6, i principi attivi più usati e le loro restrizioni aggiornate, il rapporto con PT7 (protezione della pellicola secca), gli obblighi art. 95 BPR, e i controlli da effettuare nel rapporto con i fornitori di sostanze attive.
Cos’è PT6 e cosa copre
Il tipo di prodotto PT6 (Conservanti per prodotti durante lo stoccaggio) del Reg. UE 528/2012 copre i prodotti biocidi usati per preservare prodotti manifatturati, finiti o semilavorati (diversi dagli alimenti e dai mangimi) dall’alterazione microbica, garantendo la loro durata di conservazione. Esempi concreti:
- Conservante aggiunto a una vernice per interni in fase di produzione per prevenire fermentazione batterica nel barattolo.
- Biocida in-can in un adesivo a base acqua per evitare la formazione di muffe durante lo stoccaggio.
- Principio attivo in un fluido di lavorazione metalli per controllare la crescita batterica nel circuito.
- Conservante in un sigillante siliconica per mantenere la viscosità stabile prima dell’applicazione.
PT6 non riguarda la protezione della superficie o del substrato dopo l’applicazione: quella è PT7 (protezione della pellicola secca) o PT10 (materiali da costruzione). La distinzione è fondamentale per le autorizzazioni.
Principi attivi PT6: panoramica e stato normativo
I principi attivi più usati nella conservazione in-can appartengono principalmente alla famiglia degli isotiazoloni e di altri biocidi a largo spettro. Lo stato normativo è in continua evoluzione:
| Principio attivo | CAS | Status BPR PT6 | Restrizioni principali |
|---|---|---|---|
| BIT (benzisotiazolone) | 2634-33-5 | Approvato | Concentrazione massima regolamentata; verificare R4BP3 |
| MIT (metilisotiazolone) | 2682-20-4 | Non approvato per PT6 prodotti non risciacquati | Vietato in pitture per interni consumer dal 2017 (REACH + BPR) |
| CMIT/MIT (3:1) | 55965-84-9 | Approvato con restrizioni severe | Max 0,0015% nel prodotto finito per usi consumer in alcuni PT; allergene |
| IPBC | 55406-53-6 | Approvato | Non per prodotti spray, non per prodotti a contatto con pelle prolungato, restrizioni per bambini |
| Bronopol | 52-51-7 | Approvato PT6 | Limite REACH SVHC: monitorare; può rilasciare formaldeide in certe condizioni |
| DBNPA | 10222-01-2 | Approvato PT6 e PT12 | Principalmente fluidi industriali; non per prodotti consumer |
| OIT (octilisotiazolone) | 26530-20-1 | In revisione / approvato per alcuni PT | Non per PT1/PT2; possibile limitazione in futuro |
La restrizione MIT: impatto pratico per i formulatori
La decisione più significativa degli ultimi anni per il settore vernici e coating è la restrizione del MIT. Dal 2017, il MIT non è approvato per PT6 in prodotti che rimangono sulla superficie dopo l’applicazione (prodotti non risciacquati), incluse le pitture per pareti interne. Le motivazioni sono il profilo allergenico documentato e l’inclusione in lista SVHC REACH.
Conseguenze concrete per i formulatori:
- Le vernici per interni non possono più contenere MIT come conservante in-can; devono passare a BIT, bronopol, IPBC (con le rispettive condizioni) o combinazioni.
- I prodotti formulati con MIT e già sul mercato prima della restrizione hanno potuto continuare in regime transitorio fino alle scadenze fissate.
- Le etichette dei prodotti che un tempo contenevano MIT devono essere aggiornate; non possono continuare a menzionare MIT come ingrediente attivo.
Il rapporto PT6 / PT7: la doppia funzione nelle vernici
Una vernice antimuffa per pareti esterne o interne può contenere due principi attivi biocidi con funzioni distinte:
- Conservante in-can (PT6): principio attivo nella fase liquida che protegge la vernice nel barattolo durante produzione e stoccaggio.
- Biocida della pellicola secca (PT7): principio attivo che rimane attivo sulla superficie verniciata dopo l’essiccazione, proteggendo dalla crescita di muffe e alghe.
I due principi attivi possono essere la stessa sostanza o sostanze diverse. Ma ai fini del BPR, entrambi gli usi devono essere conformi: il PT6 richiede conformità per la parte in-can; il PT7 richiede un’autorizzazione separata per il prodotto finito come biocida di tipo PT7. Un produttore di vernici che ha l’autorizzazione PT7 non è automaticamente a posto per il PT6 se non ha verificato la conformità del conservante in-can.
Articolo 95 BPR: l’obbligo spesso trascurato
L’art. 95 del BPR richiede che, a partire dal 1° settembre 2015, un prodotto biocida possa essere immesso sul mercato solo se il fornitore della sostanza attiva in esso contenuta è incluso nell’elenco art. 95 pubblicato da ECHA. Questo vale anche per i principi attivi usati in PT6.
In pratica per un formulatore:
- Prima di acquistare BIT, IPBC, bronopol o qualsiasi altro principio attivo PT6, verificare sul sito ECHA se il fornitore specifico è in lista per PT6.
- Se il fornitore non è in lista, il formulatore stesso può presentare domanda per essere incluso, oppure deve cambiare fornitore.
- Conservare la documentazione di conformità art. 95 per ogni lotto acquistato.
La violazione dell’art. 95 non è una questione tecnica marginale: rende illegale la commercializzazione del prodotto finito indipendentemente da qualsiasi altra conformità.
Obblighi di comunicazione nella catena di fornitura
Chi fornisce un principio attivo PT6 a un formulatore deve comunicare per iscritto:
- Conferma di essere in lista art. 95 per il PT pertinente.
- Concentrazione raccomandata e limiti d’uso approvati.
- Scheda di sicurezza (SDS) aggiornata conforme Reg. UE 2020/878.
- Informazioni sui limiti di uso (es. non per prodotti consumer, restrizioni per bambini).
Il formulatore è responsabile verso l’Autorità competente: non è sufficiente affidarsi alle dichiarazioni verbali del fornitore. La conformità va documentata e conservata.
SDS e comunicazione dell’uso biocida nel prodotto finito
La scheda di sicurezza del prodotto finito (vernice, adesivo, ecc.) deve menzionare il principio attivo biocida in-can con il suo numero CAS e la concentrazione nella formulazione, nelle sezioni 2 (identificazione dei pericoli) e 3 (composizione). Anche se il principio attivo è a bassa concentrazione (es. 0,05-0,2%), è un ingrediente biocida rilevante per la sicurezza chimica del prodotto e per la conformità BPR.
L’etichetta CLP del prodotto finito deve includere le frasi H pertinenti al principio attivo biocida, se presenti a concentrazioni che superano le soglie di classificazione.
Domande frequenti
Cosa si intende per “in-can preservation” e perché riguarda il BPR?
L’in-can preservation indica l’uso di un principio attivo biocida all’interno di una formulazione liquida per preservare il prodotto stesso dalla contaminazione microbica durante produzione, stoccaggio e uso. Questo uso corrisponde al tipo di prodotto PT6 (Conservanti per prodotti durante lo stoccaggio) del Reg. UE 528/2012.
Quali principi attivi sono più comuni per PT6 in-can?
I principi attivi più frequenti in PT6 includono BIT (benzisotiazolone), IPBC, bronopol e DBNPA. MIT non è più approvato per PT6 in prodotti non risciacquati; CMIT/MIT ha concentrazioni massime molto basse in uso consumer. Lo stato di approvazione di ciascuno è verificabile in R4BP3.
Un prodotto come una vernice contiene sia PT6 sia PT7: serve una doppia autorizzazione?
I due usi biocidi devono entrambi essere conformi. Per la parte in-can (PT6), il principio attivo deve essere approvato per PT6 e il fornitore in lista art. 95 BPR. Per la protezione della pellicola secca (PT7), il prodotto finito necessita di autorizzazione PT7. La doppia funzione è frequente e richiede verifica separata per ciascun PT.
Le restrizioni MIT/CMIT cosa comportano in pratica per un formulatore?
Dal 2017, MIT non è più approvato per PT6 in prodotti non risciacquati (incluse pitture per interni). I formulatori devono riformulare con principi attivi alternativi (BIT, bronopol, IPBC nei limiti consentiti) o documentare la conformità alle soglie residue ammesse.
Come si dimostra la conformità art. 95 BPR nel rapporto fornitore-formulatore?
Verificare che il fornitore del principio attivo sia incluso nella lista art. 95 dell’ECHA per il tipo di prodotto pertinente, prima di ogni nuovo ordine. La lista è pubblica su ECHA. Conservare la documentazione di conformità art. 95 per ogni lotto acquistato.
Verifica la conformità PT6 della tua formulazione
La conservazione in-can è un uso biocida con requisiti precisi: principio attivo approvato per PT6, fornitore in lista art. 95, SDS aggiornata. Analizziamo la tua formulazione e i tuoi fornitori prima che lo faccia un’ispezione.
Fonti ufficiali
- Regolamento UE 528/2012 (BPR), Allegato V (PT6) — EUR-Lex
- Lista art. 95 BPR — ECHA
- Banca dati R4BP3 — ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
