Conservanti nei prodotti (PT6): in-can preservation

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • L’in-can preservation indica l’uso di un principio attivo biocida all’interno di una formulazione liquida (vernice, adesivo, fluido, prodotto per la manutenzione) per preservare…
  • I principi attivi più frequenti in PT6 includono: CMIT/MIT (isotiazoloni, con restrizioni severe post-2017 per prodotti non risciacquati), BIT (benzisotiazolone), IPBC…
  • Non necessariamente una doppia autorizzazione formale del prodotto finito, ma i due usi biocidi devono entrambi essere conformi.
  • Dal 2017, le restrizioni REACH e BPR su MIT e CMIT/MIT hanno significativamente ridotto i campi d’uso ammessi.

Ogni formulatore di vernici, adesivi, sigillanti, fluidi industriali o prodotti per la manutenzione affronta la stessa sfida: mantenere il prodotto liquido microbiologicamente stabile da quando viene prodotto fino al momento dell’uso. L’in-can preservation — la conservazione antimicrobica del prodotto nel barattolo o nel contenitore — è una funzione tecnica essenziale, ma è anche un uso biocida regolamentato dal Reg. UE 528/2012 (BPR), tipo di prodotto PT6.

Questa guida approfondisce il regime normativo della PT6, i principi attivi più usati e le loro restrizioni aggiornate, il rapporto con PT7 (protezione della pellicola secca), gli obblighi art. 95 BPR, e i controlli da effettuare nel rapporto con i fornitori di sostanze attive.

Cos’è PT6 e cosa copre

Il tipo di prodotto PT6 (Conservanti per prodotti durante lo stoccaggio) del Reg. UE 528/2012 copre i prodotti biocidi usati per preservare prodotti manifatturati, finiti o semilavorati (diversi dagli alimenti e dai mangimi) dall’alterazione microbica, garantendo la loro durata di conservazione. Esempi concreti:

  • Conservante aggiunto a una vernice per interni in fase di produzione per prevenire fermentazione batterica nel barattolo.
  • Biocida in-can in un adesivo a base acqua per evitare la formazione di muffe durante lo stoccaggio.
  • Principio attivo in un fluido di lavorazione metalli per controllare la crescita batterica nel circuito.
  • Conservante in un sigillante siliconica per mantenere la viscosità stabile prima dell’applicazione.

PT6 non riguarda la protezione della superficie o del substrato dopo l’applicazione: quella è PT7 (protezione della pellicola secca) o PT10 (materiali da costruzione). La distinzione è fondamentale per le autorizzazioni.

Principi attivi PT6: panoramica e stato normativo

I principi attivi più usati nella conservazione in-can appartengono principalmente alla famiglia degli isotiazoloni e di altri biocidi a largo spettro. Lo stato normativo è in continua evoluzione:

Principio attivo CAS Status BPR PT6 Restrizioni principali
BIT (benzisotiazolone) 2634-33-5 Approvato Concentrazione massima regolamentata; verificare R4BP3
MIT (metilisotiazolone) 2682-20-4 Non approvato per PT6 prodotti non risciacquati Vietato in pitture per interni consumer dal 2017 (REACH + BPR)
CMIT/MIT (3:1) 55965-84-9 Approvato con restrizioni severe Max 0,0015% nel prodotto finito per usi consumer in alcuni PT; allergene
IPBC 55406-53-6 Approvato Non per prodotti spray, non per prodotti a contatto con pelle prolungato, restrizioni per bambini
Bronopol 52-51-7 Approvato PT6 Limite REACH SVHC: monitorare; può rilasciare formaldeide in certe condizioni
DBNPA 10222-01-2 Approvato PT6 e PT12 Principalmente fluidi industriali; non per prodotti consumer
OIT (octilisotiazolone) 26530-20-1 In revisione / approvato per alcuni PT Non per PT1/PT2; possibile limitazione in futuro

La restrizione MIT: impatto pratico per i formulatori

La decisione più significativa degli ultimi anni per il settore vernici e coating è la restrizione del MIT. Dal 2017, il MIT non è approvato per PT6 in prodotti che rimangono sulla superficie dopo l’applicazione (prodotti non risciacquati), incluse le pitture per pareti interne. Le motivazioni sono il profilo allergenico documentato e l’inclusione in lista SVHC REACH.

Conseguenze concrete per i formulatori:

  • Le vernici per interni non possono più contenere MIT come conservante in-can; devono passare a BIT, bronopol, IPBC (con le rispettive condizioni) o combinazioni.
  • I prodotti formulati con MIT e già sul mercato prima della restrizione hanno potuto continuare in regime transitorio fino alle scadenze fissate.
  • Le etichette dei prodotti che un tempo contenevano MIT devono essere aggiornate; non possono continuare a menzionare MIT come ingrediente attivo.

Il rapporto PT6 / PT7: la doppia funzione nelle vernici

Una vernice antimuffa per pareti esterne o interne può contenere due principi attivi biocidi con funzioni distinte:

  1. Conservante in-can (PT6): principio attivo nella fase liquida che protegge la vernice nel barattolo durante produzione e stoccaggio.
  2. Biocida della pellicola secca (PT7): principio attivo che rimane attivo sulla superficie verniciata dopo l’essiccazione, proteggendo dalla crescita di muffe e alghe.

I due principi attivi possono essere la stessa sostanza o sostanze diverse. Ma ai fini del BPR, entrambi gli usi devono essere conformi: il PT6 richiede conformità per la parte in-can; il PT7 richiede un’autorizzazione separata per il prodotto finito come biocida di tipo PT7. Un produttore di vernici che ha l’autorizzazione PT7 non è automaticamente a posto per il PT6 se non ha verificato la conformità del conservante in-can.

Articolo 95 BPR: l’obbligo spesso trascurato

L’art. 95 del BPR richiede che, a partire dal 1° settembre 2015, un prodotto biocida possa essere immesso sul mercato solo se il fornitore della sostanza attiva in esso contenuta è incluso nell’elenco art. 95 pubblicato da ECHA. Questo vale anche per i principi attivi usati in PT6.

In pratica per un formulatore:

  • Prima di acquistare BIT, IPBC, bronopol o qualsiasi altro principio attivo PT6, verificare sul sito ECHA se il fornitore specifico è in lista per PT6.
  • Se il fornitore non è in lista, il formulatore stesso può presentare domanda per essere incluso, oppure deve cambiare fornitore.
  • Conservare la documentazione di conformità art. 95 per ogni lotto acquistato.

La violazione dell’art. 95 non è una questione tecnica marginale: rende illegale la commercializzazione del prodotto finito indipendentemente da qualsiasi altra conformità.

Obblighi di comunicazione nella catena di fornitura

Chi fornisce un principio attivo PT6 a un formulatore deve comunicare per iscritto:

  • Conferma di essere in lista art. 95 per il PT pertinente.
  • Concentrazione raccomandata e limiti d’uso approvati.
  • Scheda di sicurezza (SDS) aggiornata conforme Reg. UE 2020/878.
  • Informazioni sui limiti di uso (es. non per prodotti consumer, restrizioni per bambini).

Il formulatore è responsabile verso l’Autorità competente: non è sufficiente affidarsi alle dichiarazioni verbali del fornitore. La conformità va documentata e conservata.

SDS e comunicazione dell’uso biocida nel prodotto finito

La scheda di sicurezza del prodotto finito (vernice, adesivo, ecc.) deve menzionare il principio attivo biocida in-can con il suo numero CAS e la concentrazione nella formulazione, nelle sezioni 2 (identificazione dei pericoli) e 3 (composizione). Anche se il principio attivo è a bassa concentrazione (es. 0,05-0,2%), è un ingrediente biocida rilevante per la sicurezza chimica del prodotto e per la conformità BPR.

L’etichetta CLP del prodotto finito deve includere le frasi H pertinenti al principio attivo biocida, se presenti a concentrazioni che superano le soglie di classificazione.

Domande frequenti

Cosa si intende per “in-can preservation” e perché riguarda il BPR?

L’in-can preservation indica l’uso di un principio attivo biocida all’interno di una formulazione liquida per preservare il prodotto stesso dalla contaminazione microbica durante produzione, stoccaggio e uso. Questo uso corrisponde al tipo di prodotto PT6 (Conservanti per prodotti durante lo stoccaggio) del Reg. UE 528/2012.

Quali principi attivi sono più comuni per PT6 in-can?

I principi attivi più frequenti in PT6 includono BIT (benzisotiazolone), IPBC, bronopol e DBNPA. MIT non è più approvato per PT6 in prodotti non risciacquati; CMIT/MIT ha concentrazioni massime molto basse in uso consumer. Lo stato di approvazione di ciascuno è verificabile in R4BP3.

Un prodotto come una vernice contiene sia PT6 sia PT7: serve una doppia autorizzazione?

I due usi biocidi devono entrambi essere conformi. Per la parte in-can (PT6), il principio attivo deve essere approvato per PT6 e il fornitore in lista art. 95 BPR. Per la protezione della pellicola secca (PT7), il prodotto finito necessita di autorizzazione PT7. La doppia funzione è frequente e richiede verifica separata per ciascun PT.

Le restrizioni MIT/CMIT cosa comportano in pratica per un formulatore?

Dal 2017, MIT non è più approvato per PT6 in prodotti non risciacquati (incluse pitture per interni). I formulatori devono riformulare con principi attivi alternativi (BIT, bronopol, IPBC nei limiti consentiti) o documentare la conformità alle soglie residue ammesse.

Come si dimostra la conformità art. 95 BPR nel rapporto fornitore-formulatore?

Verificare che il fornitore del principio attivo sia incluso nella lista art. 95 dell’ECHA per il tipo di prodotto pertinente, prima di ogni nuovo ordine. La lista è pubblica su ECHA. Conservare la documentazione di conformità art. 95 per ogni lotto acquistato.

Verifica la conformità PT6 della tua formulazione

La conservazione in-can è un uso biocida con requisiti precisi: principio attivo approvato per PT6, fornitore in lista art. 95, SDS aggiornata. Analizziamo la tua formulazione e i tuoi fornitori prima che lo faccia un’ispezione.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).