Rifiuti e RENTRI
Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.
In sintesi
- L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prevede quattro condizioni cumulative: utilizzo per scopi specifici comunemente riconosciuti, esistenza di mercato/domanda, rispetto dei…
- Sì, il Regolamento (UE) 333/2011 stabilisce i criteri EoW per i rottami ferrosi e di acciaio.
- In Italia, in assenza di un regolamento UE o di un decreto ministeriale specifico per quel flusso di rifiuto, il riconoscimento EoW avviene caso per caso nell’ambito del…
- Sì, una volta che il materiale ha cessato di essere rifiuto, diventa soggetto alla normativa di prodotto applicabile.
La cessazione della qualifica di rifiuto — l’End of Waste (EoW) — non è un’operazione automatica né puramente documentale: richiede che il materiale recuperato soddisfi condizioni precise stabilite dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, e spesso che esista un regolamento europeo o un’autorizzazione nazionale specifica che riconosce quella transizione. Capire quando e come avviene questo passaggio è essenziale sia per gli impianti di recupero sia per le aziende che acquistano materie prime secondarie.
Questa guida illustra il quadro normativo completo dell’End of Waste in Italia: le condizioni dell’art. 184-ter TUA, i regolamenti europei vigenti per flusso di materiale, la procedura autorizzativa nazionale per i casi non coperti da regolamenti UE, le implicazioni per i soggetti coinvolti e gli obblighi che permangono dopo il riconoscimento EoW.
Il quadro normativo: art. 184-ter TUA e Direttiva 2008/98/CE
La base giuridica dell’End of Waste a livello europeo è l’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti), recepita in Italia con il D.Lgs. 205/2010 che ha introdotto l’art. 184-ter nel D.Lgs. 152/2006 (TUA). La norma prevede che un rifiuto cessi di essere tale quando ha subito un’operazione di recupero e soddisfa le seguenti quattro condizioni cumulative:
- La sostanza o l’oggetto sono comunemente utilizzati per scopi specifici.
- Esiste un mercato o una domanda per la sostanza o l’oggetto.
- La sostanza o l’oggetto soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.
- L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il riconoscimento EoW può avvenire tramite regolamenti europei specifici per flusso (adottati dalla Commissione ai sensi dell’art. 6 c. 2 Direttiva) oppure tramite procedure nazionali caso per caso o per decreto ministeriale, nei casi non coperti da regolamento UE.
I regolamenti europei End of Waste vigenti
La Commissione Europea ha adottato regolamenti EoW per alcuni flussi principali di rifiuti:
| Flusso di materiale | Regolamento UE | Codice CER di partenza | Prodotto EoW |
|---|---|---|---|
| Rottami ferrosi e di acciaio | Reg. 333/2011 | 17 04 05, 19 10 01, ecc. | Rottame ferroso conforme a spec. EN/ISO |
| Rottami di alluminio | Reg. 715/2013 | 17 04 02, 19 10 03* | Rottame di alluminio conforme a spec. |
| Rottami di rame | Reg. 715/2013 | 17 04 01, 19 10 05* | Rottame di rame conforme a spec. |
| Vetro | Reg. 1179/2012 | 17 02 02, 19 12 05 | Rottame di vetro per industria vetraria |
| Aggregati riciclati da costruzione | In corso di adozione UE | 17 01 xx | Regolamento UE non ancora in vigore; in Italia D.M. 69/2022 |
| Compost e digestato | Reg. 2019/1009 (fertilizzanti UE) | 19 05 03, 19 08 05 | Prodotto fertilizzante CE se conformi |
Per i flussi coperti dai regolamenti europei, il processo è standardizzato: l’impianto di recupero deve dimostrare che il materiale prodotto rispetta le specifiche qualitative del regolamento (composizione, contaminanti, prove di qualità) e deve emettere una dichiarazione di conformità per ogni lotto.
La procedura nazionale: i decreti ministeriali italiani
In assenza di un regolamento europeo, l’Italia ha sviluppato decreti ministeriali per alcuni flussi specifici. I principali sono:
- D.M. 5 febbraio 1998 (aggiornato): procedure semplificate per il recupero di specifici flussi (rifiuti di carta, plastica, gomma, legno, metalli) — tecnicamente non è EoW vero e proprio ma un regime semplificato assimilabile.
- D.M. 14 febbraio 2013 n. 22: criteri EoW per i combustibili solidi secondari (CSS).
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 (aggregati riciclati): criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli aggregati da demolizione e costruzione, se rispettano le specifiche di qualità per l’utilizzo nel settore delle costruzioni.
Il procedimento autorizzativo caso per caso
Quando non esiste né un regolamento europeo né un decreto ministeriale nazionale per il flusso di interesse, l’impianto di recupero deve ottenere il riconoscimento EoW nell’ambito del proprio titolo autorizzativo (AUA o AIA), secondo la procedura stabilita dall’art. 184-ter comma 3-ter TUA (introdotto dal D.Lgs. 116/2020).
Il procedimento prevede:
- Presentazione all’autorità competente (Regione o Città Metropolitana) di una relazione tecnica che dimostra il soddisfacimento delle quattro condizioni dell’art. 184-ter TUA per il processo e il materiale specifici.
- Valutazione dell’autorità, con eventuale coinvolgimento di ARPA per la verifica degli impatti ambientali.
- Inserimento nell’autorizzazione dell’impianto delle condizioni specifiche per il riconoscimento EoW (parametri qualitativi, frequenza dei controlli, documentazione di conformità).
- Obbligo di emissione di dichiarazione di conformità per ogni lotto di materiale EoW prodotto.
Cosa cambia dopo il riconoscimento EoW
Il superamento dello status di rifiuto comporta cambiamenti concreti nella catena di fornitura del materiale:
- Il materiale può essere trasportato senza FIR (formulario di identificazione rifiuti) e senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali da parte del trasportatore.
- Il detentore non è più soggetto agli obblighi del registro cronologico rifiuti.
- Il materiale rientra nella normativa di prodotto: se è una sostanza o miscela chimica, torna soggetto al Regolamento REACH (1907/2006) — compreso l’obbligo di registrazione ECHA se prodotto/importato in quantità superiore a 1 t/anno — e al CLP (1272/2008) per la classificazione e l’etichettatura.
- Chi acquista il materiale EoW deve verificare che l’impianto produttore abbia effettivamente l’autorizzazione che riconosce l’EoW: senza questa verifica, il materiale potrebbe essere ancora rifiuto e il trasporto/detenzione potrebbero configurare gestione non autorizzata.
Obblighi residui dopo l’EoW
Il riconoscimento EoW non equivale a deregolamentazione totale. Permangono:
- Obblighi derivanti dalla normativa di prodotto applicabile (REACH, CLP, normative merceologiche di settore).
- Obbligo di emissione e conservazione delle dichiarazioni di conformità per i lotti di materiale EoW.
- Rispetto delle condizioni specifiche inserite nell’autorizzazione dell’impianto per il mantenimento dello status EoW.
- Eventuale iscrizione al RENTRI per le fasi del processo che precedono il raggiungimento dello status EoW (il rifiuto rimane tale fino al completamento dell’operazione di recupero riconosciuta).
Il caso degli aggregati riciclati: D.M. 69/2022
Un esempio pratico rilevante per il settore delle costruzioni è il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 (aggregati riciclati da C&D), che stabilisce i criteri di qualità per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da demolizione. Gli aggregati riciclati che soddisfano i requisiti del D.M. 69 (composizione, assenza di contaminanti, prove di cessione, documentazione) possono essere utilizzati in costruzione senza necessità di ulteriori autorizzazioni per la gestione di rifiuti. Tuttavia, la conformità deve essere documentata con prove di laboratorio periodiche e dichiarazione di conformità per lotto.
Domande frequenti
Quali sono le condizioni di legge perché un rifiuto cessi di essere tale?
L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prevede quattro condizioni cumulative: utilizzo per scopi specifici comunemente riconosciuti, esistenza di mercato/domanda, rispetto dei requisiti tecnici e della normativa di prodotto, assenza di impatti negativi complessivi su ambiente e salute umana.
Esiste un regolamento europeo End of Waste per i rottami metallici?
Sì. Il Regolamento (UE) 333/2011 stabilisce i criteri EoW per i rottami ferrosi e di acciaio. Il Regolamento (UE) 715/2013 riguarda i rottami di alluminio e di rame. Se l’impianto di recupero soddisfa le specifiche qualitative previste, il materiale prodotto cessa di essere rifiuto.
Come si ottiene il riconoscimento End of Waste in assenza di un regolamento europeo specifico?
In Italia, in assenza di un regolamento UE o di un decreto ministeriale specifico, il riconoscimento EoW avviene caso per caso nell’ambito del procedimento di autorizzazione dell’impianto di recupero (AUA o AIA). L’autorità competente (Regione o Città Metropolitana) valuta se le condizioni dell’art. 184-ter TUA sono soddisfatte.
Un materiale End of Waste è ancora soggetto al Regolamento REACH?
Sì. Una volta che il materiale ha cessato di essere rifiuto, diventa soggetto alla normativa di prodotto applicabile. Se si tratta di una sostanza o miscela chimica, torna nell’ambito del Regolamento REACH (1907/2006) e del CLP (1272/2008). Le esenzioni REACH per i rifiuti cessano con il riconoscimento EoW.
Il produttore del rifiuto deve partecipare alla procedura End of Waste?
No, di regola no. Il riconoscimento EoW è richiesto dall’impianto di recupero nell’ambito della propria autorizzazione. Il produttore del rifiuto consegna il rifiuto all’impianto; è l’impianto che determina se e quando il materiale trattato ha raggiunto le caratteristiche EoW, documentandolo con una dichiarazione di conformità.
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Fonti ufficiali
- Direttiva 2008/98/CE art. 6 — Cessazione della qualifica di rifiuto (EUR-Lex)
- Reg. (UE) 333/2011 — EoW rottami ferrosi e di acciaio (EUR-Lex)
- D.Lgs. 152/2006 art. 184-ter — Cessazione della qualifica di rifiuto (Normattiva)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
