Classificazione di un rifiuto chimico: il processo

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • Il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti, recepito in Italia con D.Lgs. 152/2006 All.
  • Un rifiuto chimico è pericoloso quando presenta almeno una delle 15 caratteristiche di pericolo HP1-HP15 definite nel Reg. (UE) 1357/2014 e nell’allegato III alla Direttiva…
  • Il fascicolo di classificazione deve contenere: il codice CER assegnato con motivazione tecnica, la scheda dati di sicurezza delle materie prime o dei prodotti che hanno generato…
  • Sì, ma deve farlo in modo tecnicamente difendibile.

Ogni impresa che utilizza o tratta prodotti chimici genera prima o poi un rifiuto: solventi esausti, imballaggi contaminati, acque di lavaggio, residui di reazione. Il punto critico non è il trasporto o lo smaltimento, ma il passaggio iniziale: assegnare il codice CER corretto e stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Un errore in questa fase si propaga a tutta la filiera documentale.

Questa guida descrive il processo di classificazione di un rifiuto chimico secondo il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, di seguito TUA) e il Reg. (UE) 1357/2014 sulle caratteristiche di pericolo HP, con indicazioni pratiche su come costruire un fascicolo di classificazione solido.

Il quadro normativo di riferimento

La classificazione dei rifiuti in Italia è disciplinata dall’art. 184 e dall’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, che recepisce la Decisione 2014/955/UE (Elenco europeo dei rifiuti, CER 2014) e il Reg. (UE) 1357/2014 sulle caratteristiche di pericolo. Il combinato disposto di queste norme definisce:

  • l’elenco di tutti i codici CER a sei cifre, suddivisi in 20 capitoli;
  • i criteri per determinare le caratteristiche HP1-HP15;
  • le soglie di concentrazione per le singole sostanze pericolose rilevanti ai fini HP.

Il Reg. (UE) 2017/997 ha ulteriormente precisato i criteri per la caratteristica HP14 (ecotossico), integrandosi nel sistema vigente. Dal 1° gennaio 2023, per i produttori iscritti al RENTRI, la classificazione si riflette anche nella documentazione trasmessa telematicamente al sistema nazionale di tracciabilità.

Passo 1: identificare il processo generante

Il CER si assegna partendo dal processo o dall’attività che ha generato il rifiuto, non dalla composizione chimica. L’Allegato D al TUA organizza i codici in 20 capitoli:

  • Capitoli 01-12: rifiuti da industrie estrattive, manifatturiere, trattamento superfici, etc.
  • Capitolo 13: oli esauriti (tranne oli commestibili).
  • Capitolo 14: solventi organici esauriti, refrigeranti e propellenti.
  • Capitolo 15: imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti.
  • Capitolo 16: rifiuti non specificati altrove.
  • Capitoli 17-20: costruzioni, sanità, trattamento rifiuti, rifiuti urbani.

La regola operativa è: prima cerca il tuo settore/processo nei capitoli 01-12 e 14-15; usa il capitolo 16 solo se non esiste una voce specifica altrove. Per un laboratorio chimico che produce residui di sintesi, il capitolo 07 (rifiuti da processi chimici organici) è il punto di partenza naturale. Per imballaggi contaminati da prodotti chimici pericolosi, si va al capitolo 15.

Passo 2: voci a specchio e asterisco

All’interno di molti sottocapitoli esistono coppie di voci dette “a specchio”: una con asterisco (*), una senza. Esempio:

Codice CER Descrizione Pericolosità
07 01 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri Pericoloso (asterisco)
07 01 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri Pericoloso (asterisco)
07 01 07* Residui di reazione e di distillazione alogenati Pericoloso (asterisco)
07 01 08* Altri residui di reazione e di distillazione Pericoloso (asterisco)
07 01 09* Residui di filtrazione e torte di filtrazione alogenate Pericoloso (asterisco)
07 01 10* Altre torte di filtrazione e assorbenti usati Pericoloso (asterisco)
07 01 11* Fanghi trattamento effluenti contenenti sost. pericolose Pericoloso (asterisco)
07 01 12 Fanghi trattamento effluenti diversi da quelli dell’ 11* Non pericoloso
07 01 99 Rifiuti non specificati altrove Non pericoloso

Quando esiste solo una voce con asterisco (voce assoluta), il rifiuto è sempre pericoloso indipendentemente dalla composizione. Quando esiste la coppia a specchio, il produttore deve valutare le caratteristiche HP per scegliere la voce corretta.

Passo 3: valutare le caratteristiche di pericolo HP

Le caratteristiche HP sono definite nell’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE e nei Reg. (UE) 1357/2014 e 2017/997. Vanno da HP1 (esplosivo) a HP15 (capace di dare origine a un’altra sostanza pericolosa dopo lo smaltimento). Per i rifiuti chimici le più rilevanti sono:

  • HP3 – Infiammabile (punto di infiammabilità, proprietà piroforiche, autoaccensione)
  • HP4 – Irritante (pelle/occhi, pH <2 o >11,5)
  • HP5 – Tossicità specifica per organo bersaglio (STOT)
  • HP6 – Tossicità acuta
  • HP7 – Cancerogeno
  • HP8 – Corrosivo
  • HP10 – Tossico per la riproduzione
  • HP13 – Sensibilizzante
  • HP14 – Ecotossico

La valutazione HP si basa sulla composizione del rifiuto: se si conoscono le sostanze presenti e le loro concentrazioni, si applicano le soglie indicate nell’Allegato III. Se la composizione è incerta, è necessaria un’analisi chimica o si deve applicare il principio di precauzione classificando come pericoloso.

Passo 4: costruire il fascicolo di classificazione

Il TUA non prescrive un formato specifico per il fascicolo, ma in caso di ispezione ARPA o procedimento penale/amministrativo il produttore deve dimostrare che la classificazione è stata effettuata con metodo. Un fascicolo ben costruito contiene:

  1. Descrizione del processo generante: attività produttiva, materie prime in ingresso, tipo di rifiuto generato.
  2. SDS delle sostanze rilevanti: le schede dati di sicurezza delle materie prime o dei prodotti che hanno dato origine al rifiuto (Reg. 2020/878/UE formato aggiornato).
  3. Composizione stimata o analitica: stima basata su SDS e processo, o risultato di analisi di laboratorio accreditato.
  4. Valutazione HP: tabella delle caratteristiche HP analizzate, con esito (applicabile/non applicabile) e motivazione.
  5. Codice CER assegnato: codice a sei cifre con motivazione della scelta tra voci a specchio.
  6. Data di classificazione e responsabile: firma del tecnico o del responsabile HSE.

Errori frequenti nella classificazione

Nei controlli degli organi di vigilanza, le non conformità più ricorrenti riguardano:

  • Uso del capitolo 16 senza motivazione: classificare come 16 xx xx un rifiuto che ha una voce specifica nel capitolo di origine.
  • Omissione dell’asterisco: classificare come non pericoloso un rifiuto con voce a specchio senza avere documentato la valutazione HP.
  • SDS obsolete: basare la classificazione su schede dati non aggiornate al Reg. 2020/878/UE, che potrebbero non riflettere la classificazione CLP aggiornata delle sostanze.
  • Analisi assente su rifiuti a composizione variabile: per rifiuti il cui contenuto varia di lotto in lotto (es. acque di processo), una sola analisi storica non è sufficiente.
  • Classificazione fissa su rifiuti da processi modificati: non aggiornare il CER dopo un cambio di formulazione o di materia prima.

Il ruolo della classificazione nel RENTRI

Dal 2023, i produttori di rifiuti sopra determinate soglie dimensionali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito con D.Lgs. 116/2020 e D.M. 4 agosto 2022). Il codice CER assegnato in sede di classificazione è il dato centrale di ogni movimento registrato: formulario di identificazione del rifiuto (FIR), registro di carico e scarico, trasmissioni RENTRI. Una classificazione errata genera incoerenze documentali rilevabili in fase di audit e, nei casi più gravi, contestazioni penali ai sensi degli artt. 255-256 TUA.

Quando ricorrere a un consulente esterno

Non tutte le situazioni si risolvono con la consultazione dell’elenco CER. I casi in cui è opportuno affidarsi a un tecnico specializzato includono: rifiuti con composizione incerta o variabile, voci a specchio in settori regolamentati (farmaceutico, galvanico, laboratori analisi), rifiuti misti o derivanti da operazioni di recupero, e situazioni in cui l’impresa ha già ricevuto contestazioni in sede di ispezione.

Domande frequenti

Cos’è il codice CER e come si individua?

Il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) è un codice a sei cifre che identifica ogni tipologia di rifiuto per origine e natura. Si individua partendo dalla fonte produttiva: capitolo a due cifre (settore), quattro cifre (processo), sei cifre (voce specifica). Voce con asterisco = rifiuto pericoloso.

Quando un rifiuto chimico è classificato come pericoloso?

Quando presenta almeno una delle 15 caratteristiche di pericolo HP1-HP15 (Reg. UE 1357/2014), oppure quando il codice CER assegnato è una voce assoluta con asterisco, indipendentemente dalla composizione.

Cosa contiene il fascicolo di classificazione del rifiuto?

Descrizione del processo generante, SDS delle materie prime rilevanti, composizione stimata o analitica, valutazione HP motivata, codice CER assegnato con motivazione, data e firma del responsabile.

Un’impresa può classificare autonomamente il proprio rifiuto?

Sì: il D.Lgs. 152/2006 pone in capo al produttore la responsabilità della classificazione. Tuttavia la classificazione deve essere documentata e tecnicamente difendibile in caso di ispezione. Errori di classificazione sono sanzionati dagli artt. 255-256 TUA.

La classificazione va rifatta ogni anno?

Non necessariamente, ma va aggiornata ad ogni modifica del processo produttivo o della formulazione delle materie prime. Un cambio di fornitore può essere sufficiente a rendere obsoleta la classificazione esistente.

Verifica la classificazione dei tuoi rifiuti chimici

Se hai dubbi sul codice CER corretto o sulla pericolosità dei tuoi rifiuti, un tecnico specializzato può revisionare il tuo fascicolo di classificazione e ridurre il rischio di non conformità in sede di ispezione.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).