Fattore M: cosa significa e perché conta

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

5 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • Il fattore M (fattore di moltiplicazione) è un valore numerico assegnato alle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (pericolo acuto cat. 1 o cronico cat. 1).
  • I valori del fattore M per le sostanze armonizzate si trovano nell’allegato VI del Reg. 1272/2008 (tabella 3).
  • No, il fattore M si applica esclusivamente alla classificazione del pericolo ambientale acquatico (sezioni 4.1 dell’allegato I CLP).
  • Non automaticamente, la classificazione dipende dal risultato del calcolo sommatorio: si moltiplica la concentrazione del componente per il suo fattore M, poi si somma ai…

Nella classificazione CLP delle miscele, il fattore M è uno strumento tecnico spesso sottovalutato che può determinare la differenza tra un prodotto classificato come pericoloso per l’ambiente acquatico e uno che non lo è. Ignorarlo equivale ad applicare male il metodo sommatorio prescritto dall’allegato I del Reg. 1272/2008.

Questo articolo spiega cos’è il fattore M, come si usa nel calcolo, dove si trovano i valori ufficiali e in quali situazioni la sua presenza nella formulazione incide concretamente sull’etichetta.

Definizione

Il fattore M (o fattore di moltiplicazione) è un numero intero (1, 10, 100, 1000 o superiore) assegnato a sostanze classificate come pericolose per l’ambiente acquatico in categoria acuta 1 (H400) o cronica 1 (H410). Il suo scopo è correggere il limite di concentrazione generico usato nel metodo sommatorio, rendendolo proporzionale alla reale potenza tossica acquatica della sostanza.

Una sostanza con M=1 contribuisce alla classificazione della miscela secondo la soglia standard. Una sostanza con M=100 entra in gioco già a concentrazioni 100 volte inferiori: anche poche parti per milione nella formulazione possono trascinare la miscela nella categoria “pericolo acuto 1” o “pericolo cronico 1”.

Quando si usa il fattore M

Il fattore M entra nel metodo sommatorio previsto dall’allegato I, sezione 4.1.3.5 del Reg. 1272/2008. Per il pericolo acquatico acuto cat. 1, la formula applicabile è:

  • Sommare per ogni componente con pericolo acuto cat. 1: (concentrazione % × M) / 100.
  • Se questa somma supera 0.1 %, la miscela è classificata acuta cat. 1 (H400).

Senza il fattore M, il cut-off standard sarebbe 0.1 % per la presenza di qualsiasi componente acuto cat. 1. Con un componente ad M=100, la soglia effettiva scende a 0.001 %: anche tracce di quella sostanza classificano la miscela.

Come si determina il valore di M

Esistono tre fonti ufficiali per il valore M:

  1. Allegato VI del Reg. 1272/2008: per le sostanze con classificazione armonizzata, la colonna dedicata riporta il fattore M quando la classificazione include H400 o H410.
  2. Dati tossicologici sperimentali: se la sostanza non è armonizzata, il fornitore può calcolare M dalle tabelle dell’allegato I, parte 4.1.3.5.5 CLP, in funzione del valore L(E)C50 o NOEC disponibile.
  3. C&L Inventory ECHA: per le sostanze notificate in auto-classificazione, il fattore M è spesso riportato nelle entry dei fabbricanti.

Esempio numerico

Una formulazione di detergente industriale contiene 0.05 % di una sostanza classificata come acuta cat. 1 (H400) con M=10. Il calcolo sommatorio dà: (0.05 × 10) / 100 = 0.005. Poiché 0.005 supera la soglia di 0.1 % del metodo sommatorio standard? No. Ma se lo stesso componente fosse presente allo 0.5 %: (0.5 × 10) / 100 = 0.05 — ancora sotto soglia. Per classificare acuta cat. 1 occorrerebbero almeno 1 % (0.01 = 0.1) — che è la soglia standard moltiplicata per 1/M. Questo dimostra che con M=10 la soglia effettiva diventa 0.1 %/10 = 0.01 %.

Fattore M e scheda dati di sicurezza

La SDS del componente pericoloso deve riportare il fattore M nella sezione 12 (“Informazioni ecologiche”), come previsto dal Reg. 2020/878. Quando un produttore di miscele riceve una SDS senza questo dato, deve richiederlo esplicitamente al fornitore della materia prima prima di procedere alla classificazione della propria miscela. Usare M=1 per default quando il dato non è disponibile non è un approccio difendibile se si tratta di una sostanza nota per alta tossicità acquatica.

Quando conta nella pratica operativa

Il fattore M è particolarmente rilevante per:

  • Formulazioni di detergenti, sgrassanti e prodotti di pulizia industriale con tensioattivi molto tossici per l’ambiente acquatico.
  • Pesticidi e biocidi diluiti: spesso la sostanza attiva ha M elevato e già a bassa concentrazione classifica la miscela.
  • Prodotti con coloranti reattivi o ausiliari tessili contenenti metalli pesanti complessati.
  • Lubrificanti e fluidi per lavorazione dei metalli con additivi organici tossici per l’ambiente acquatico.

Domande frequenti

Cos’è il fattore M nel Regolamento CLP?

Il fattore M è un valore numerico assegnato alle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico. Viene usato nel metodo sommatorio per amplificare il contributo di quelle sostanze rispetto alla semplice concentrazione, rendendo la classificazione della miscela più precisa.

Dove si trovano i valori del fattore M per una sostanza?

I valori per le sostanze armonizzate si trovano nell’allegato VI del Reg. 1272/2008. Per le sostanze non armonizzate, si ricavano dai dati di tossicità acquatica usando le tabelle dell’allegato I, parte 4. L’ECHA C&L Inventory riporta spesso anche i valori M notificati.

Il fattore M influisce anche sulla classificazione per pericoli fisici o per la salute?

No. Il fattore M si applica esclusivamente alla classificazione del pericolo ambientale acquatico. Non ha effetti sulla classificazione per pericoli fisici, tossicità acuta o altri pericoli per la salute umana.

Una miscela con componenti aventi M=10 deve sempre essere classificata come acquaticamente pericolosa?

Non automaticamente. La classificazione dipende dal risultato del calcolo sommatorio. Con M=10 la soglia effettiva si abbassa di un fattore 10, rendendo più probabile la classificazione anche a basse concentrazioni, ma solo il calcolo completo determina l’esito.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).