Fitosanitari e fertilizzanti
Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
In sintesi
- I fertilizzanti nazionali sono disciplinati dal D.Lgs. 75/2010 e possono essere immessi sul mercato solo in Italia, previa iscrizione in un registro ministeriale.
- No, il Reg. 2019/1009 è applicabile dal 16 luglio 2022, ma non abolisce il quadro nazionale.
- L’etichetta di un prodotto fertilizzante UE (marcato CE) deve riportare la denominazione della categoria di prodotto (PFC), il nome del fabbricante o importatore, il paese di…
- Il Reg. 2019/1009 fissa limiti massimi di contaminanti (cadmio, piombo, arsenico, mercurio, nichel, cromo esavalente, rame, zinco) nell’Allegato I per ogni PFC.
Chi produce o distribuisce fertilizzanti in Italia si trova oggi davanti a un bivio normativo: seguire il vecchio quadro nazionale del D.Lgs. 75/2010 oppure adottare il nuovo regolamento europeo 2019/1009 in vigore dal 16 luglio 2022. Non si tratta di una sostituzione semplice: le due discipline coesistono con finalità, obblighi e mercati di riferimento diversi. Scegliere il percorso sbagliato significa esporsi a sanzioni o perdere opportunità di export.
Questa guida confronta i due regimi normativi su tutti gli aspetti operativi rilevanti: ambito di applicazione, categorie di prodotto, requisiti di etichettatura, limiti dei contaminanti, obblighi documentali e iter di immissione in commercio. L’obiettivo è dare agli operatori economici — produttori, importatori, distributori — un quadro chiaro per decidere quale strada percorrere.
Il quadro nazionale: D.Lgs. 75/2010
Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, attuazione della direttiva 2003/2003/CE sui fertilizzanti, disciplina in Italia fertilizzanti, ammendanti, correttivi, substrati di coltivazione e biostimolanti di origine diversa da quella CE. I prodotti nazionali possono essere commercializzati solo sul territorio italiano e richiedono:
- iscrizione in uno degli elenchi ufficiali del Ministero delle Politiche Agricole (Mipaaf/Masaf), tenuti ai sensi degli articoli 14-17 del decreto;
- rispetto delle tabelle merceologiche e dei limiti analitici degli allegati al decreto (qualità, tolleranze, contaminanti);
- etichettatura conforme all’allegato 7, con denominazione tipo, titolo nominale, tolleranze e avvertenze d’uso;
- conservazione dei documenti commerciali e dei risultati analitici per almeno 5 anni.
Le categorie previste dal D.Lgs. 75/2010 comprendono: fertilizzanti minerali, fertilizzanti organici, ammendanti (organici, minerali, organo-minerali), correttivi, substrati di coltivazione, biostimolanti e miscele.
Il regime europeo: Reg. UE 2019/1009
Il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile dal 16 luglio 2022, introduce il concetto di prodotto fertilizzante UE (PF UE) con marcatura CE. Si tratta di un quadro di armonizzazione totale: un prodotto conforme circolante liberamente in tutti i 27 Stati membri. Il regolamento si articola attorno a due assi principali:
- Categorie di prodotti fertilizzanti (PFC): classificano il prodotto per funzione (fertilizzanti, ammendanti del suolo, correttivi del pH, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti, miscele di PF UE).
- Categorie di materiali costitutivi (CMC): classificano le materie prime in base all’origine e al processo di produzione (minerali estratti, prodotti da digestione anaerobica, compost, sottoprodotti di origine animale, biomassa, ecc.).
Per circolare come prodotto CE, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve redigere la dichiarazione di prestazione (DoP) e la documentazione tecnica, applicare la marcatura CE e garantire la conformità all’Allegato I (requisiti per PFC) e all’Allegato II (CMC). Non è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte di un’autorità nazionale, ma il prodotto deve essere realmente conforme ai requisiti.
Tabella comparativa dei due regimi
| Aspetto | D.Lgs. 75/2010 (nazionale) | Reg. UE 2019/1009 (CE) |
|---|---|---|
| Mercato di riferimento | Solo Italia | Tutta l’UE (libera circolazione) |
| Autorizzazione preventiva | Sì — iscrizione registro Masaf | No — autocertificazione con DoP |
| Marcatura | Tipo merceologico D.Lgs. 75/2010 | Marcatura CE obbligatoria |
| Categorie prodotto | Allegati al decreto (tabelle merceologiche) | PFC 1-7 (Allegato I, Reg. 2019/1009) |
| Materie prime ammesse | Elenco allegati D.Lgs. 75/2010 | CMC 1-12 (Allegato II, Reg. 2019/1009) |
| Limiti cadmio (fosfati) | 60 mg/kg P₂O₅ (All. 5) | 60 mg/kg P₂O₅ → 40 nel 2026 → 20 nel 2031 |
| Documentazione tecnica | Scheda tecnica per iscrizione | DoP + fascicolo tecnico (conservato 10 anni) |
| Vigilanza sul mercato | Masaf + Regioni + CCIAA | Autorità nazionali designate (Masaf per IT) |
| Responsabilità etichetta | Produttore/importatore | Operatore economico che appone la marcatura CE |
Etichettatura: cosa cambia in pratica
L’etichetta è il documento più visibile e controllato. Nel regime nazionale (D.Lgs. 75/2010), l’allegato 7 definisce la denominazione tipo da riportare, i titoli nominali dei nutrienti, le tolleranze consentite e le indicazioni d’uso obbligatorie. La struttura è relativamente rigida e legata alle tabelle merceologiche.
Nel regime CE, l’Allegato III del Reg. 2019/1009 elenca le informazioni obbligatorie per ogni PFC. Tra gli elementi che spesso mancano nelle etichette verificate:
- la sigla della categoria di prodotto (es. “PFC 1(A)(I) — Fertilizzante minerale semplice macronutriente solido”);
- il numero di lotto o la data di fabbricazione in formato leggibile;
- la dichiarazione dei nutrienti nel formato prescritto (titolo garantito, forma chimica, solubilità);
- le istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza ambientale (in lingua italiana per il mercato IT);
- il numero di identificazione dell’organismo notificato, se coinvolto nella valutazione della conformità.
Contaminanti: limiti e scadenze progressive
Il Reg. 2019/1009 introduce limiti di contaminanti più strutturati rispetto al quadro nazionale, con scadenze temporali per la riduzione del cadmio nei fertilizzanti fosfatici:
- Dal 16 luglio 2022: max 60 mg Cd/kg P₂O₅ (stesso livello del D.Lgs. 75/2010).
- Dal 16 luglio 2026: max 40 mg Cd/kg P₂O₅.
- Dal 16 luglio 2031: max 20 mg Cd/kg P₂O₅.
Oltre al cadmio, l’Allegato I fissa limiti per arsenico, piombo, mercurio, nichel, cromo esavalente, rame e zinco nelle varie PFC. I prodotti nazionali devono rispettare i limiti dell’Allegato 5 del D.Lgs. 75/2010, che non prevede la progressività sul cadmio. Chi esporta in altri Stati UE dovrà necessariamente transitare al regime CE prima delle scadenze.
Il ruolo delle CMC: materie prime ammesse nel regime CE
Una delle novità più significative del Reg. 2019/1009 è la lista positiva delle categorie di materiali costitutivi (CMC). Solo i materiali inclusi nelle 12 CMC dell’Allegato II possono essere utilizzati per produrre fertilizzanti CE. Le CMC comprendono:
- CMC 1: sostanze vergini o di sintesi chimica (prodotti minerali classici);
- CMC 2: piante, parti di piante o estratti vegetali;
- CMC 3: compost (da biowaste o da scarti agroalimentari);
- CMC 4: digestato (fresco o da trattamento);
- CMC 5: sottoprodotti industriali alimentari;
- CMC 10: sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
- CMC 11: materiali contenenti polimeri diversi dai polimeri nutritivi (oggetto di revisione per microplastiche).
I fertilizzanti nazionali non hanno una lista CMC equivalente: le materie prime ammesse sono definite per tipo merceologico nelle tabelle del D.Lgs. 75/2010. Chi usa materie prime non ancora incluse in una CMC non può accedere alla marcatura CE.
Obblighi documentali e fascicolo tecnico
Nel regime CE, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve predisporre un fascicolo tecnico completo prima di apporre la marcatura CE. Il fascicolo deve dimostrare la conformità ai requisiti delle PFC e CMC pertinenti e deve essere conservato per 10 anni dall’immissione in commercio dell’ultimo lotto. Deve includere:
- descrizione del processo produttivo e dei materiali costitutivi utilizzati;
- risultati analitici dei parametri richiesti dall’Allegato I per la PFC specifica;
- valutazione della conformità ai limiti di contaminanti;
- copia della dichiarazione di prestazione (DoP);
- istruzione d’uso definitiva e modello di etichetta.
Nel regime nazionale, il fascicolo per l’iscrizione al registro Masaf ha una struttura diversa e meno dettagliata, ma aggiornarlo è responsabilità del titolare dell’iscrizione in caso di modifica della formula o delle materie prime.
Quando conviene scegliere il regime CE
La scelta del regime dipende dalla strategia commerciale e dalla composizione del prodotto. Il regime CE è preferibile quando:
- il prodotto è destinato anche a mercati europei extra-italiani;
- si usano materie prime di origine biologica (compost, digestato) che rientrano nelle CMC e si vuole comunicare questa caratteristica in modo riconosciuto in tutta l’UE;
- si vende attraverso canali online con clienti UE;
- si punta a mercati che preferiscono la marcatura CE come garanzia di conformità armonizzata.
Il regime nazionale rimane conveniente quando:
- il prodotto usa materie prime non ancora incluse in una CMC;
- la distribuzione è esclusivamente in Italia e non si prevedono espansioni UE;
- si ha già un’iscrizione al registro Masaf in corso di validità e non si intende sostenere i costi di transizione al fascicolo CE.
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Fonti ufficiali
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
