Fertilizzanti nazionali vs marcati CE

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • I fertilizzanti nazionali sono disciplinati dal D.Lgs. 75/2010 e possono essere immessi sul mercato solo in Italia, previa iscrizione in un registro ministeriale.
  • No, il Reg. 2019/1009 è applicabile dal 16 luglio 2022, ma non abolisce il quadro nazionale.
  • L’etichetta di un prodotto fertilizzante UE (marcato CE) deve riportare la denominazione della categoria di prodotto (PFC), il nome del fabbricante o importatore, il paese di…
  • Il Reg. 2019/1009 fissa limiti massimi di contaminanti (cadmio, piombo, arsenico, mercurio, nichel, cromo esavalente, rame, zinco) nell’Allegato I per ogni PFC.

Chi produce o distribuisce fertilizzanti in Italia si trova oggi davanti a un bivio normativo: seguire il vecchio quadro nazionale del D.Lgs. 75/2010 oppure adottare il nuovo regolamento europeo 2019/1009 in vigore dal 16 luglio 2022. Non si tratta di una sostituzione semplice: le due discipline coesistono con finalità, obblighi e mercati di riferimento diversi. Scegliere il percorso sbagliato significa esporsi a sanzioni o perdere opportunità di export.

Questa guida confronta i due regimi normativi su tutti gli aspetti operativi rilevanti: ambito di applicazione, categorie di prodotto, requisiti di etichettatura, limiti dei contaminanti, obblighi documentali e iter di immissione in commercio. L’obiettivo è dare agli operatori economici — produttori, importatori, distributori — un quadro chiaro per decidere quale strada percorrere.

Il quadro nazionale: D.Lgs. 75/2010

Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, attuazione della direttiva 2003/2003/CE sui fertilizzanti, disciplina in Italia fertilizzanti, ammendanti, correttivi, substrati di coltivazione e biostimolanti di origine diversa da quella CE. I prodotti nazionali possono essere commercializzati solo sul territorio italiano e richiedono:

  • iscrizione in uno degli elenchi ufficiali del Ministero delle Politiche Agricole (Mipaaf/Masaf), tenuti ai sensi degli articoli 14-17 del decreto;
  • rispetto delle tabelle merceologiche e dei limiti analitici degli allegati al decreto (qualità, tolleranze, contaminanti);
  • etichettatura conforme all’allegato 7, con denominazione tipo, titolo nominale, tolleranze e avvertenze d’uso;
  • conservazione dei documenti commerciali e dei risultati analitici per almeno 5 anni.

Le categorie previste dal D.Lgs. 75/2010 comprendono: fertilizzanti minerali, fertilizzanti organici, ammendanti (organici, minerali, organo-minerali), correttivi, substrati di coltivazione, biostimolanti e miscele.

Il regime europeo: Reg. UE 2019/1009

Il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile dal 16 luglio 2022, introduce il concetto di prodotto fertilizzante UE (PF UE) con marcatura CE. Si tratta di un quadro di armonizzazione totale: un prodotto conforme circolante liberamente in tutti i 27 Stati membri. Il regolamento si articola attorno a due assi principali:

  • Categorie di prodotti fertilizzanti (PFC): classificano il prodotto per funzione (fertilizzanti, ammendanti del suolo, correttivi del pH, substrati di coltivazione, inibitori, biostimolanti, miscele di PF UE).
  • Categorie di materiali costitutivi (CMC): classificano le materie prime in base all’origine e al processo di produzione (minerali estratti, prodotti da digestione anaerobica, compost, sottoprodotti di origine animale, biomassa, ecc.).

Per circolare come prodotto CE, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve redigere la dichiarazione di prestazione (DoP) e la documentazione tecnica, applicare la marcatura CE e garantire la conformità all’Allegato I (requisiti per PFC) e all’Allegato II (CMC). Non è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte di un’autorità nazionale, ma il prodotto deve essere realmente conforme ai requisiti.

Tabella comparativa dei due regimi

Aspetto D.Lgs. 75/2010 (nazionale) Reg. UE 2019/1009 (CE)
Mercato di riferimento Solo Italia Tutta l’UE (libera circolazione)
Autorizzazione preventiva Sì — iscrizione registro Masaf No — autocertificazione con DoP
Marcatura Tipo merceologico D.Lgs. 75/2010 Marcatura CE obbligatoria
Categorie prodotto Allegati al decreto (tabelle merceologiche) PFC 1-7 (Allegato I, Reg. 2019/1009)
Materie prime ammesse Elenco allegati D.Lgs. 75/2010 CMC 1-12 (Allegato II, Reg. 2019/1009)
Limiti cadmio (fosfati) 60 mg/kg P₂O₅ (All. 5) 60 mg/kg P₂O₅ → 40 nel 2026 → 20 nel 2031
Documentazione tecnica Scheda tecnica per iscrizione DoP + fascicolo tecnico (conservato 10 anni)
Vigilanza sul mercato Masaf + Regioni + CCIAA Autorità nazionali designate (Masaf per IT)
Responsabilità etichetta Produttore/importatore Operatore economico che appone la marcatura CE

Etichettatura: cosa cambia in pratica

L’etichetta è il documento più visibile e controllato. Nel regime nazionale (D.Lgs. 75/2010), l’allegato 7 definisce la denominazione tipo da riportare, i titoli nominali dei nutrienti, le tolleranze consentite e le indicazioni d’uso obbligatorie. La struttura è relativamente rigida e legata alle tabelle merceologiche.

Nel regime CE, l’Allegato III del Reg. 2019/1009 elenca le informazioni obbligatorie per ogni PFC. Tra gli elementi che spesso mancano nelle etichette verificate:

  • la sigla della categoria di prodotto (es. “PFC 1(A)(I) — Fertilizzante minerale semplice macronutriente solido”);
  • il numero di lotto o la data di fabbricazione in formato leggibile;
  • la dichiarazione dei nutrienti nel formato prescritto (titolo garantito, forma chimica, solubilità);
  • le istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza ambientale (in lingua italiana per il mercato IT);
  • il numero di identificazione dell’organismo notificato, se coinvolto nella valutazione della conformità.

Contaminanti: limiti e scadenze progressive

Il Reg. 2019/1009 introduce limiti di contaminanti più strutturati rispetto al quadro nazionale, con scadenze temporali per la riduzione del cadmio nei fertilizzanti fosfatici:

  • Dal 16 luglio 2022: max 60 mg Cd/kg P₂O₅ (stesso livello del D.Lgs. 75/2010).
  • Dal 16 luglio 2026: max 40 mg Cd/kg P₂O₅.
  • Dal 16 luglio 2031: max 20 mg Cd/kg P₂O₅.

Oltre al cadmio, l’Allegato I fissa limiti per arsenico, piombo, mercurio, nichel, cromo esavalente, rame e zinco nelle varie PFC. I prodotti nazionali devono rispettare i limiti dell’Allegato 5 del D.Lgs. 75/2010, che non prevede la progressività sul cadmio. Chi esporta in altri Stati UE dovrà necessariamente transitare al regime CE prima delle scadenze.

Il ruolo delle CMC: materie prime ammesse nel regime CE

Una delle novità più significative del Reg. 2019/1009 è la lista positiva delle categorie di materiali costitutivi (CMC). Solo i materiali inclusi nelle 12 CMC dell’Allegato II possono essere utilizzati per produrre fertilizzanti CE. Le CMC comprendono:

  • CMC 1: sostanze vergini o di sintesi chimica (prodotti minerali classici);
  • CMC 2: piante, parti di piante o estratti vegetali;
  • CMC 3: compost (da biowaste o da scarti agroalimentari);
  • CMC 4: digestato (fresco o da trattamento);
  • CMC 5: sottoprodotti industriali alimentari;
  • CMC 10: sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
  • CMC 11: materiali contenenti polimeri diversi dai polimeri nutritivi (oggetto di revisione per microplastiche).

I fertilizzanti nazionali non hanno una lista CMC equivalente: le materie prime ammesse sono definite per tipo merceologico nelle tabelle del D.Lgs. 75/2010. Chi usa materie prime non ancora incluse in una CMC non può accedere alla marcatura CE.

Obblighi documentali e fascicolo tecnico

Nel regime CE, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve predisporre un fascicolo tecnico completo prima di apporre la marcatura CE. Il fascicolo deve dimostrare la conformità ai requisiti delle PFC e CMC pertinenti e deve essere conservato per 10 anni dall’immissione in commercio dell’ultimo lotto. Deve includere:

  • descrizione del processo produttivo e dei materiali costitutivi utilizzati;
  • risultati analitici dei parametri richiesti dall’Allegato I per la PFC specifica;
  • valutazione della conformità ai limiti di contaminanti;
  • copia della dichiarazione di prestazione (DoP);
  • istruzione d’uso definitiva e modello di etichetta.

Nel regime nazionale, il fascicolo per l’iscrizione al registro Masaf ha una struttura diversa e meno dettagliata, ma aggiornarlo è responsabilità del titolare dell’iscrizione in caso di modifica della formula o delle materie prime.

Quando conviene scegliere il regime CE

La scelta del regime dipende dalla strategia commerciale e dalla composizione del prodotto. Il regime CE è preferibile quando:

  • il prodotto è destinato anche a mercati europei extra-italiani;
  • si usano materie prime di origine biologica (compost, digestato) che rientrano nelle CMC e si vuole comunicare questa caratteristica in modo riconosciuto in tutta l’UE;
  • si vende attraverso canali online con clienti UE;
  • si punta a mercati che preferiscono la marcatura CE come garanzia di conformità armonizzata.

Il regime nazionale rimane conveniente quando:

  • il prodotto usa materie prime non ancora incluse in una CMC;
  • la distribuzione è esclusivamente in Italia e non si prevedono espansioni UE;
  • si ha già un’iscrizione al registro Masaf in corso di validità e non si intende sostenere i costi di transizione al fascicolo CE.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).