Importare fertilizzanti da extra UE

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • L’importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato UE un prodotto fertilizzante proveniente da un paese terzo.
  • L’importatore deve disporre, prima o al momento dell’immissione in commercio, della dichiarazione di prestazione UE (DoP), del fascicolo tecnico completo (incluse analisi di…
  • Sì, il Reg. 2019/1009 si applica a qualsiasi prodotto fertilizzante UE immesso sul mercato, inclusi quelli importati per uso dell’impresa stessa se successivamente ceduti a terzi.
  • L’Allegato I del Reg. 2019/1009 fissa un limite di 60 mg Cd/kg P₂O₅ per i fertilizzanti fosfatici CE.

Importare fertilizzanti da paesi extra-UE — fosfati marocchini, potassio bielorusso, nitrati ucraini, prodotti organici sudamericani — significa rispettare un doppio strato di obblighi: quelli doganali e quelli di conformità di prodotto. Dal 16 luglio 2022, chiunque immetta sul mercato europeo un prodotto fertilizzante che vuole portare la marcatura CE deve rispettare il Reg. UE 2019/1009, che attribuisce all’importatore responsabilità equivalenti a quelle del produttore.

Questa guida illustra gli adempimenti concreti per l’importatore di fertilizzanti extra-UE: dalla verifica del fascicolo tecnico del fornitore alla gestione della dichiarazione di prestazione, dal controllo dei limiti sui contaminanti all’etichettatura nella lingua del mercato di destinazione. Non tratta le procedure doganali generali, già coperte dalla normativa UE sull’unione doganale, ma si concentra sugli obblighi specifici derivanti dalla normativa di prodotto.

Chi è l’importatore e quali sono le sue responsabilità

Il Reg. 2019/1009 (art. 3, punto 13) definisce l’importatore come qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante UE proveniente da un paese terzo. La responsabilità dell’importatore è ampia:

  • Risponde in solido con il produttore extra-UE per la conformità del prodotto;
  • Deve verificare che il produttore abbia completato la valutazione di conformità (Allegato IV) prima dell’importazione;
  • Deve conservare la documentazione tecnica per 10 anni dalla data di immissione in commercio;
  • Deve apporre il proprio nome, denominazione commerciale e indirizzo sull’imballaggio o in un documento allegato;
  • Non può modificare il prodotto dopo l’importazione senza assumere il ruolo formale di produttore.

Percorso CE vs. normativa nazionale: la scelta strategica

L’importatore che intende commercializzare il fertilizzante in tutta l’UE con un’unica conformità conviene seguire il percorso CE del Reg. 2019/1009. Se invece vende solo in Italia, può scegliere di restare sulla normativa nazionale (D.Lgs. 75/2010), che continua a essere valida fino a eventuale abrogazione.

Aspetto Percorso CE (Reg. 2019/1009) Normativa nazionale (D.Lgs. 75/2010)
Mercato accessibile Tutta l’UE con un’unica conformità Solo Italia
Marcatura CE obbligatoria Nessuna marcatura CE
Fascicolo tecnico DoP + documentazione Allegato IV Dossier di registrazione MiPAAF
Limite cadmio fosfati 60 mg Cd/kg P₂O₅ (Reg. 2019/1009) Limiti D.Lgs. 75/2010 all. 3
Gestione organismi notificati Richiesta per alcune PFC Non applicabile

Documentazione tecnica richiesta al fornitore extra-UE

Prima di firmare un contratto di fornitura con un produttore extra-UE, l’importatore che intende seguire il percorso CE deve richiedere e verificare:

  1. Fascicolo tecnico del prodotto: descrizione della formulazione, CMC utilizzate (Allegato II), metodi di fabbricazione, campioni o calcoli che dimostrano la conformità ai requisiti della PFC applicabile;
  2. Analisi di laboratorio sui contaminanti: cadmio, arsenico, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame — con metodi accreditati (ISO o equivalenti);
  3. Bozza della dichiarazione di prestazione (DoP): il produttore extra-UE deve averla predisposta o il responsabile dell’immissione in commercio nell’UE (che può essere l’importatore) deve redigerla;
  4. Scheda di sicurezza (SDS) conforme al Reg. 2020/878 se il prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del Reg. CLP;
  5. Bozza dell’etichetta nella lingua del paese di destinazione, per verifica preventiva della conformità all’Allegato III del Reg. 2019/1009.

Il limite di cadmio nei fertilizzanti fosfatici: criticità pratica

Il cadmio è il contaminante che crea più problemi pratici nell’importazione di fertilizzanti fosfatici. Il Reg. 2019/1009 fissa attualmente un limite di 60 mg Cd/kg P₂O₅. Il contenuto di cadmio varia significativamente in base all’origine delle rocce fosfatiche:

  • Fosfati nordafricani (Marocco, Tunisia): valori tipicamente sotto 20 mg/kg P₂O₅, spesso conformi;
  • Fosfati dell’Africa sub-sahariana (Senegal, Togo): valori variabili, alcune fonti superano 60 mg/kg P₂O₅;
  • Fosfati centro-asiatici: valori generalmente bassi ma con variabilità tra lotti.

L’importatore deve richiedere analisi specifiche per lotto, non solo per prodotto: il tenore di cadmio può variare anche tra lotti dello stesso fornitore, in funzione della cava di estrazione.

Etichettatura nella lingua del mercato di destinazione

L’Allegato III del Reg. 2019/1009 stabilisce che l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. Per il mercato italiano, l’etichetta deve essere in italiano. L’importatore è responsabile della traduzione e della verifica che tutte le indicazioni obbligatorie siano presenti prima che il prodotto entri in commercio.

Attenzione: se il prodotto è anche classificato come pericoloso (CLP), l’etichetta CLP deve essere in italiano e rispettare i requisiti del Reg. 1272/2008, con indicazioni di pericolo (H), consigli di prudenza (P), pittogrammi e identificatore del prodotto. Le due etichettature (Reg. 2019/1009 e CLP) devono coesistere sull’imballaggio.

Controlli doganali e vigilanza del mercato

Al momento dell’importazione, le autorità doganali possono richiedere la documentazione di conformità. La vigilanza del mercato in Italia è esercitata principalmente dal Ministero dell’Agricoltura (MIPAAF/MASAF) e, per alcune competenze, dalle Camere di Commercio delegate. In caso di non conformità riscontrata dopo l’immissione in commercio, l’importatore è tenuto a:

  • Ritirare immediatamente il prodotto dal mercato e informare i distributori;
  • Informare le autorità competenti con tutti i dettagli del prodotto e della non conformità;
  • Collaborare con le autorità per le misure correttive.

Le sanzioni per immissione in commercio di fertilizzanti non conformi sono disciplinate dall’art. 65 del Reg. 2019/1009 (che rimanda alle normative nazionali): in Italia, le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 75/2010 continuano ad applicarsi anche alle violazioni del quadro CE, finché non venga adottata una normativa nazionale di attuazione specifica.

Domande frequenti

Chi è considerato importatore di fertilizzanti ai sensi del Reg. UE 2019/1009?

L’importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che immette sul mercato un prodotto fertilizzante proveniente da un paese terzo. È responsabile in solido con il produttore extra-UE per la conformità e deve conservare la documentazione tecnica per 10 anni.

Quali documenti deve avere l’importatore prima dell’sdoganamento?

La dichiarazione di prestazione UE (DoP), il fascicolo tecnico con le analisi sui contaminanti, la documentazione del produttore e l’etichettatura conforme all’Allegato III del Reg. 2019/1009 nella lingua del mercato di destinazione.

Il Reg. 2019/1009 si applica anche ai fertilizzanti importati per uso proprio?

Sì, se il prodotto viene poi ceduto a terzi. Sono esclusi solo i prodotti destinati esclusivamente alla ricerca e sviluppo non commerciale.

Come si gestisce il limite di cadmio nei fosfati importati?

L’importatore deve richiedere analisi di laboratorio per lotto al fornitore extra-UE. Il limite attuale è 60 mg Cd/kg P₂O₅. In assenza di dati affidabili, è necessario fare analizzare campioni rappresentativi prima dell’immissione in commercio.

Cosa succede se un fertilizzante importato risulta non conforme?

L’importatore è responsabile del ritiro dal mercato e del richiamo presso i clienti. Le autorità possono bloccare la merce e imporre sanzioni. Il costo dello smaltimento del prodotto non conforme è a carico dell’importatore.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).