Fitosanitari e fertilizzanti
Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
In sintesi
- Il Regolamento UE 2019/1009 distingue i fertilizzanti organici (PFC 1(A)), derivati da materie prime biologiche non da sottoprodotti, dai fertilizzanti organici a base di…
- Le CMC sono le categorie di materiali componenti ammessi per la produzione di fertilizzanti UE con marcatura CE.
- Sì, i fertilizzanti che utilizzano sottoprodotti animali come materiale componente devono rispettare sia il Reg. UE 2019/1009 sia il Reg. CE 1069/2009 (norme sanitarie…
- L'Allegato I del Reg. UE 2019/1009 fissa limiti per cadmio (Cd), arsenico (As), piombo (Pb), cromo esavalente (Cr VI), mercurio (Hg), nichel (Ni), rame (Cu) e zinco (Zn), oltre a…
Con l'entrata in applicazione del Regolamento UE 2019/1009, il mercato europeo dei fertilizzanti ha attraversato una trasformazione profonda: per la prima volta digestato, compost, ceneri e altri sottoprodotti trasformati possono accedere al mercato unico con marcatura CE, a condizione di rispettare requisiti tecnici e sanitari precisi. Per i produttori e i distributori che vogliono commercializzare fertilizzanti organici o da sottoprodotti in più di uno Stato membro, conoscere il quadro normativo non è più opzionale.
Questa guida esamina le categorie di prodotto fertilizzante (PFC) rilevanti per i fertilizzanti organici, le categorie di materiale componente (CMC) ammesse per i sottoprodotti, i limiti di contaminanti e gli obblighi documentali che la filiera deve rispettare.
Il quadro regolatorio: Reg. UE 2019/1009 e le sue origini
Il Regolamento UE 2019/1009 (applicabile dal 16 luglio 2022, con proroga volontaria anticipata consentita) ha sostituito il Regolamento CE 2003/2003, che si limitava ai fertilizzanti minerali. Il nuovo regolamento introduce un approccio circolare: i sottoprodotti dell'industria agroalimentare, zootecnica e del trattamento dei rifiuti organici possono diventare materia prima per fertilizzanti conformi, purché soddisfino le condizioni delle CMC elencate in allegato.
Il regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti UE immessi in commercio con marcatura CE. Rimane facoltativo: un produttore italiano può scegliere di continuare a rispettare la normativa nazionale (D.Lgs. 75/2010 e successive modifiche), rinunciando alla marcatura CE e limitando la commercializzazione al mercato interno.
Categorie di prodotto fertilizzante (PFC) per i fertilizzanti organici
L'Allegato I del Reg. UE 2019/1009 definisce 7 categorie di prodotto (PFC 1–7). Quelle rilevanti per i fertilizzanti organici e da sottoprodotti sono:
| PFC | Denominazione | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| PFC 1(A) | Fertilizzante organico | Materiale biologico (non minerale), eccetto sottoprodotti animali trasformati come CMC principale. Include farine vegetali, estratti vegetali. |
| PFC 1(B) | Fertilizzante organominerale | Miscela di fertilizzante organico e fertilizzante minerale. Almeno il 2% del contenuto di azoto, fosforo o potassio deve provenire da materiale organico. |
| PFC 3 | Ammendante del suolo | Migliora le proprietà fisiche, chimiche o biologiche del suolo. Compost e digestato aerobico rientrano principalmente qui. |
| PFC 4 | Substrato di coltivazione | Materiale non suolo in cui le piante vengono coltivate; può contenere compost o torba con CMC conformi. |
Le categorie di materiale componente (CMC) per i sottoprodotti
Le CMC dell'Allegato II definiscono quali materiali possono essere usati come input nella fabbricazione. Per i fertilizzanti organici da sottoprodotti le più rilevanti sono:
- CMC 3 — Compost: prodotto da digestione aerobica di sottoprodotti animali (categoria 2 o 3 secondo Reg. CE 1069/2009), rifiuti vegetali o materiali misti. Il processo deve raggiungere 55°C per almeno 14 giorni con almeno cinque rivoltamenti. Limite E. coli: <1000 UFC/g o ml.
- CMC 4 — Digestato da impianti biogas: ottenuto da digestione anaerobica di materiali organici. Deve rispettare parametri specifici su metalli pesanti, contaminanti organici e parametri microbiologici.
- CMC 10 — Sottoprodotti animali derivati trasformati: farine di carne e ossa, farina di piume, guano, materiali di CMC 3 prodotti da sottoprodotti animali. Soggetti anche al Reg. UE 142/2011.
- CMC 11 — Sottoprodotti dell'industria alimentare e agroindustriale: residui dell'industria alimentare che non siano sottoprodotti animali ai sensi di Reg. 1069/2009. Include vinacce, trebbie, fanghi di birrifici, purché non contengano sostanze pericolose oltre le soglie.
Limiti di contaminanti per i fertilizzanti organici CE
L'Allegato I specifica i limiti massimi di contaminanti per ogni PFC. Per la PFC 1(A) fertilizzanti organici solidi i limiti più critici sono:
| Contaminante | Limite (mg/kg di sostanza secca) | Note |
|---|---|---|
| Cadmio (Cd) | 3 | Riduzione a 2 mg/kg prevista in fase successiva |
| Arsenico (As) | 40 | |
| Piombo (Pb) | 120 | |
| Cromo esavalente (Cr VI) | 2 | Non il cromo totale |
| Mercurio (Hg) | 1 | |
| Nichel (Ni) | 50 | |
| Biuret | 12 g/kg N | Solo se azoto da urea presente |
I parametri microbiologici richiedono Salmonella spp. assente in 25 g e Escherichia coli <1000 UFC/g per i fertilizzanti PFC 1(A) e PFC 3 da CMC che prevedono materiali di origine animale o rifiuti organici.
Intersecazione con il Reg. CE 1069/2009 e il Reg. UE 142/2011
Quando un fertilizzante utilizza sottoprodotti animali come CMC, la catena di conformità coinvolge tre regolamenti in parallelo:
- Reg. CE 1069/2009 classifica il sottoprodotto animale in categoria 1, 2 o 3 e determina gli usi consentiti. Solo i materiali di categoria 2 e 3 trasformati possono diventare fertilizzanti.
- Reg. UE 142/2011 definisce i trattamenti di trasformazione ammessi (processi termici, digestione, compostaggio), i parametri microbiologici post-trattamento e l'obbligo di registrazione/approvazione degli impianti presso l'autorità veterinaria.
- Reg. UE 2019/1009 regola la composizione finale del fertilizzante, i limiti di contaminanti e la marcatura CE.
Il punto di fine catena (end point) — il momento in cui il sottoprodotto animale trasformato cessa di essere soggetto ai Reg. 1069/2009 e 142/2011 — deve essere formalmente certificato dall'autorità competente (in Italia il Ministero della Salute / ASL veterinaria di zona).
Documentazione e fascicolo tecnico
Per immettere in commercio un fertilizzante organico con marcatura CE, il fabbricante deve predisporre:
- Dichiarazione di conformità UE (art. 16 Reg. 2019/1009) con riferimento alle PFC e CMC applicabili.
- Fascicolo tecnico contenente: descrizione del prodotto e del processo, elenco delle CMC con documenti di tracciabilità, risultati delle analisi di laboratorio sui contaminanti, manuale di qualità del processo produttivo.
- Etichetta CE conforme all'Allegato III: denominazione della categoria PFC, direttive d'uso, dosi raccomandate per coltura, numero di lotto, dati del fabbricante.
- Certificazione end point (solo per CMC da sottoprodotti animali).
L'organismo notificato (Notified Body) deve essere coinvolto per alcune combinazioni PFC/CMC, in particolare quando si usano CMC 4 (digestato) o CMC 10 (sottoprodotti animali trasformati).
Differenze rispetto alla normativa italiana previgente (D.Lgs. 75/2010)
Il D.Lgs. 75/2010 — tuttora applicabile ai prodotti senza marcatura CE — ha una lista chiusa di tipologie ammesse, più restrittiva rispetto alle CMC del Reg. 2019/1009. In particolare:
- Il digestato anaerobico non aveva una categoria dedicata nel D.Lgs. 75/2010; era ricompreso solo parzialmente nei "fanghi di fermentazione".
- I limiti di metalli pesanti del D.Lgs. 75/2010 per alcuni parametri sono meno stringenti rispetto all'Allegato I del Reg. 2019/1009 (es. Pb: 140 mg/kg vs 120 mg/kg CE).
- La marcatura CE conferisce libera circolazione nel mercato unico; i fertilizzanti conformi solo al D.Lgs. 75/2010 possono essere venduti in Italia ma non necessariamente in altri Paesi UE.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un fertilizzante organico e un fertilizzante da sottoprodotti secondo il Regolamento UE 2019/1009?
Il Regolamento UE 2019/1009 distingue i fertilizzanti organici (PFC 1(A)), derivati da materie prime biologiche non da sottoprodotti, dai fertilizzanti organici a base di sottoprodotti (PFC 1(B)), che utilizzano come materiale componente (CMC) sottoprodotti animali o vegetali trasformati. I requisiti di conformità dei CMC applicabili e i limiti di contaminanti differiscono tra le due categorie.
Cosa si intende per CMC (Category of Component Material) nel Reg. UE 2019/1009?
Le CMC sono le categorie di materiali componenti ammessi per la produzione di fertilizzanti UE con marcatura CE. Il Regolamento 2019/1009 ne elenca attualmente 11 (CMC 1–11), ciascuna con specifiche relative all'origine, al processo di trasformazione e ai limiti di contaminanti. I sottoprodotti animali rientrano principalmente in CMC 3 e CMC 10.
I fertilizzanti organici da sottoprodotti devono rispettare il Regolamento UE 142/2011 sui sottoprodotti animali?
Sì. I fertilizzanti che utilizzano sottoprodotti animali come materiale componente devono rispettare sia il Reg. UE 2019/1009 sia il Reg. CE 1069/2009 (norme sanitarie sottoprodotti animali) e il suo regolamento applicativo Reg. UE 142/2011. Il punto finale della catena di fabbricazione (end point) deve essere certificato dall'autorità veterinaria competente.
Quali contaminanti sono limitati nei fertilizzanti organici CE?
L'Allegato I del Reg. UE 2019/1009 fissa limiti per cadmio, arsenico, piombo, cromo esavalente, mercurio, nichel, rame e zinco, oltre a parametri microbiologici (Salmonella assente/25 g, E. coli <1000 UFC/g) e contaminanti organici per le CMC che prevedono digestato o compost.
Un fertilizzante organico può portare la marcatura CE anche se non segue il Reg. UE 2019/1009?
No. La marcatura CE su un fertilizzante indica conformità esclusivamente al Reg. UE 2019/1009. I prodotti immessi in commercio come fertilizzanti nazionali non portano marcatura CE e non possono essere venduti come prodotti fertilizzanti UE.
Verifica la conformità del tuo fertilizzante organico o da sottoprodotti
Se produci o distribuisci fertilizzanti organici e stai valutando la marcatura CE, un'analisi tecnica preliminare chiarisce quali CMC puoi usare, quali analisi di laboratorio servono e se è necessario un organismo notificato.
Fonti ufficiali
- Regolamento UE 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti — EUR-Lex
- Regolamento CE 1069/2009 — sottoprodotti di origine animale — EUR-Lex
- EU Fertilisers Regulation — Commissione europea
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
