Importatore o distributore di cosmetici: chi fa cosa

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • Ai sensi dell’articolo 4 del Reg. 1223/2009, la persona responsabile è una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che garantisce il rispetto degli obblighi…
  • L’importatore di cosmetici da paesi extra-UE assume automaticamente il ruolo di persona responsabile ai sensi dell’art. 4, par. 2.
  • Sì, l’articolo 6 del Reg. 1223/2009 impone al distributore di verificare che i prodotti abbiano etichettatura conforme nella lingua del paese di vendita, che la data di scadenza…
  • L’importatore che immette cosmetici extra-UE sul mercato europeo senza assumere formalmente il ruolo di persona responsabile viola l’art. 4 del Reg. 1223/2009.

Nell’industria cosmetica europea, la catena di fornitura coinvolge spesso più soggetti: produttori, importatori, distributori, rivenditori. Ognuno di questi operatori ha obblighi distinti ai sensi del Regolamento CE 1223/2009, e la corretta attribuzione dei ruoli non è solo una questione formale — è la base della conformità normativa e della responsabilità legale.

Questa guida analizza in dettaglio gli articoli 4, 5 e 6 del Reg. 1223/2009, chiarendo cosa spetta alla persona responsabile, all’importatore e al distributore, con particolare attenzione ai casi pratici più frequenti nel commercio online e nei canali multimarca.

La persona responsabile: il perno del sistema (art. 4)

Il Regolamento 1223/2009 costruisce il sistema di conformità cosmetica attorno alla figura della persona responsabile. Si tratta di una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che, per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, garantisce il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal regolamento.

La persona responsabile può essere:

  • Il produttore stabilito nell’UE, quando immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio.
  • L’importatore, quando il prodotto proviene da un paese extra-UE e non esiste un mandatario designato nell’UE.
  • Un mandatario designato per iscritto dal produttore extra-UE o dal produttore UE che ha deciso di delegare la funzione.
  • Il distributore, ma solo se immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già immesso (es. aggiunta di etichetta che copre l’originale).

Non può esistere un prodotto cosmetico senza una persona responsabile identificata con nome e indirizzo nell’etichetta. Questa è la prima verifica da fare quando si riceve un prodotto da un fornitore straniero.

Obblighi della persona responsabile: un elenco operativo

L’articolo 5 del Reg. 1223/2009 elenca in modo puntuale cosa la persona responsabile deve assicurare:

Obbligo Riferimento normativo Cosa implica nella pratica
Conformità agli Allegati (sostanze vietate/ristrette) Art. 5, par. 1 + Allegati II-VI Verifica della formula rispetto alle liste aggiornate
Product Information File (PIF) Art. 11 Dossier tecnico accessibile alle autorità, tenuto per 10 anni dall’ultima vendita
Valutazione di sicurezza Art. 10 Redatta da safety assessor qualificato, in Parte A e Parte B
Rispetto delle GMP Art. 8 + EN ISO 22716 Produzione conforme alle buone pratiche di fabbricazione cosmetica
Notifica CPNP Art. 13 Notifica prima dell’immissione, con caricamento formula e immagine prodotto
Etichettatura conforme Art. 19 INCI, PAO/scadenza, avvertenze, nome PR, funzione, paese origine se extra-UE
Verifica claim Art. 20 + Reg. UE 655/2013 Solo i 6 criteri comuni ammessi (lealtà, veridicità, evidenza, onestà, equità, informazione)
Segnalazione effetti indesiderati gravi Art. 23 Cosmetovigilanza obbligatoria verso le autorità competenti entro 10 o 20 giorni
Cooperazione con autorità di vigilanza Art. 5, par. 2 Accesso al PIF, informazioni su fabbricante e materie prime su richiesta

L’importatore: persona responsabile per default (art. 4, par. 2)

Quando un cosmetico viene fabbricato in un paese extra-UE (Cina, Corea del Sud, USA, ecc.) e non esiste un mandatario UE designato per iscritto dal produttore, l’importatore UE assume automaticamente il ruolo di persona responsabile. Non è una scelta: è la conseguenza diretta dell’art. 4, par. 2.

Questo significa che l’importatore deve:

  • Verificare che il produttore abbia operato in conformità alle GMP (richiedendo certificato ISO 22716 o equivalente).
  • Ottenere o commissionare la valutazione di sicurezza da un safety assessor qualificato nell’UE.
  • Costruire il PIF e mantenerlo aggiornato per 10 anni dall’ultima vendita.
  • Notificare il prodotto nel CPNP prima della prima vendita nell’UE.
  • Assicurarsi che l’etichetta riporti il proprio nome e indirizzo come persona responsabile.

L’importatore che pensa di poter acquistare un cosmetico già “pronto” da un fornitore cinese e rivenderlo senza ulteriori adempimenti commette un errore comune e potenzialmente grave.

Il distributore: obblighi di diligenza (art. 6)

Il distributore — chiunque nella catena di fornitura che non sia il produttore o l’importatore e che rende disponibile un prodotto cosmetico sul mercato UE — non è persona responsabile, ma ha obblighi propri ai sensi dell’art. 6:

  • Verifica dell’etichetta: deve controllare che l’etichetta riporti le informazioni obbligatorie nella lingua del paese di vendita e che il nome della persona responsabile sia presente.
  • Verifica della scadenza: non può vendere prodotti con data di scadenza superata (o, per prodotti senza scadenza, con PAO ormai trascorso calcolato dalla data di apertura).
  • Conservazione e trasporto: deve rispettare le condizioni di stoccaggio indicate sul prodotto (temperatura, luce, umidità) per non alterarne la sicurezza.
  • Cooperazione con le autorità: deve mantenere registri dei fornitori da cui ha ricevuto il prodotto e dei clienti a cui lo ha ceduto (salvo consumatori finali), per almeno tre anni.
  • Segnalazione effetti indesiderati: se viene a conoscenza di effetti indesiderati gravi, deve informare la persona responsabile e l’autorità competente.

Quando il distributore diventa persona responsabile

Esistono situazioni in cui il distributore — pur non essendo produttore né importatore — acquisisce automaticamente il ruolo di persona responsabile:

  • Immissione con proprio nome o marchio: se il distributore appone il proprio marchio su un prodotto già esistente, ne diventa persona responsabile.
  • Modifica del prodotto: se altera le caratteristiche del cosmetico (nuova formula, nuovi ingredienti, nuova concentrazione) dopo che era già stato immesso sul mercato.
  • Sostituzione dell’etichetta in modo non conforme: se l’aggiunta di etichettatura in nuova lingua copre le informazioni obbligatorie originali o introduce informazioni diverse.

Queste situazioni richiedono attenzione particolare nel settore della distribuzione multimarca e nel co-packing, dove le modifiche di packaging sono frequenti.

La catena di fornitura in pratica: tre scenari tipici

Scenario 1 — E-commerce che importa da fornitori asiatici: un venditore italiano acquista cosmetici da un produttore coreano e li vende su Amazon.it con il proprio marchio. Il venditore italiano è importatore e persona responsabile. Deve compiere tutti gli adempimenti della PR prima di ogni listato.

Scenario 2 — Rivenditore multimarca online: un e-commerce italiano acquista cosmetici da un importatore francese che li ha già notificati al CPNP come persona responsabile. Il rivenditore italiano opera come distributore ai sensi dell’art. 6 e ha obblighi ridotti (etichettatura, scadenze, stoccaggio).

Scenario 3 — Private label da produttore UE: un’azienda italiana commissiona la produzione a un laboratorio cloanto UE ma vende con il proprio marchio. Il laboratorio può rimanere produttore senza obbligo di PR; l’azienda italiana che vende con il proprio marchio è persona responsabile e deve commissionare la valutazione sicurezza, costruire il PIF e notificare al CPNP.

Domande frequenti

Chi è la persona responsabile di un cosmetico secondo il Reg. 1223/2009?

Ai sensi dell’art. 4, la persona responsabile è una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che garantisce il rispetto degli obblighi del regolamento. Può essere il produttore UE, l’importatore, o un mandatario designato per iscritto.

Quali sono gli obblighi specifici dell’importatore di cosmetici nell’UE?

L’importatore da paesi extra-UE assume automaticamente il ruolo di persona responsabile (art. 4, par. 2). Deve verificare le GMP del produttore, ottenere la valutazione di sicurezza, costruire il PIF, notificare al CPNP e assicurare l’etichettatura conforme con il proprio nome e indirizzo.

Il distributore di cosmetici ha obblighi di conformità?

Sì. L’art. 6 impone al distributore di verificare etichettatura conforme nella lingua del paese di vendita, scadenze non superate e condizioni di conservazione corrette. Ha anche obblighi di tracciabilità e cooperazione con le autorità.

Cosa succede se un importatore vende cosmetici senza essere persona responsabile designata?

Il prodotto è non conforme. L’importatore è soggetto a ritiro del prodotto dal mercato e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 204/2004, la normativa italiana di attuazione del Reg. 1223/2009.

Un rivenditore online UE che acquista cosmetici da un brand extra-UE è automaticamente importatore?

Dipende. Se acquista fisicamente il prodotto e lo immette sul mercato UE, diventa importatore e persona responsabile. Se acquista da un importatore UE che ha già assunto il ruolo di PR, opera come distributore con obblighi ridotti.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).