SDS e cosmetici: serve per i prodotti finiti?

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • No, i prodotti cosmetici finiti sono esplicitamente esentati dall’obbligo di redazione e trasmissione della SDS ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. b) del Reg. CE 1907/2006…
  • La SDS per un cosmetico finito, pur non obbligatoria per legge, può essere richiesta da distributori B2B, grandi retailer, operatori professionali (estetisti, parrucchieri) o…
  • Sì, le materie prime (oli, emulsionanti, conservanti, fragranze, coloranti) sono sostanze o miscele industriali soggette a REACH.
  • Se il cosmetico viene utilizzato in ambiente professionale (es. salon, SPA) in modo tale da esporre i lavoratori a rischi chimici, si applica il D.Lgs. 81/2008.

La scheda dati di sicurezza (SDS) è uno degli strumenti di comunicazione del rischio chimico più noti. Ma nel settore cosmetico, la sua applicabilità non è sempre chiara: molti produttori si chiedono se devono preparare una SDS per i loro cosmetici finiti, se devono richiederla ai fornitori e come gestire le richieste dei clienti professionali.

Questa guida chiarisce il quadro normativo, distingue tra cosmetici finiti e materie prime, e indica quando una SDS volontaria può avere senso anche in assenza di obbligo legale.

L’esenzione REACH per i cosmetici finiti

Il Reg. CE 1907/2006 (REACH), all’art. 2, paragrafo 1, lettera b), stabilisce che il Titolo IV (comunicazione delle informazioni, quindi l’obbligo di SDS) non si applica ai prodotti cosmetici quali definiti dalla direttiva 76/768/CEE (ora Reg. 1223/2009), nella misura in cui siano disciplinati da tale normativa.

In pratica: i cosmetici finiti — crema idratante, shampoo, rossetto, profumo, dentifricio, eccetera — non richiedono una SDS da trasmettere ai clienti. L’informazione al consumatore è garantita dall’etichettatura cosmetica ai sensi del Reg. 1223/2009 (INCI list, precauzioni d’uso, PAO, avvertenze).

Questa esenzione vale indipendentemente da:

  • La classificazione CLP degli ingredienti della formula (anche se il cosmetico contiene sostanze classificate come irritanti o sensibilizzanti).
  • Il canale di distribuzione (retail, e-commerce, vendita diretta).
  • Il tipo di consumatore (consumatore finale o professionista che usa il cosmetico come tale).

Cosa cambia quando il cosmetico viene usato come materia prima o in ambiente professionale

L’esenzione decade o si ridimensiona in alcuni scenari specifici:

  • Cosmetico usato come input di processo: se un’azienda usa un cosmetico finito come ingrediente o semilavorato in un processo produttivo ulteriore, quel prodotto esce dal perimetro dell’art. 2 par. 1 lett. b) REACH e potrebbe richiedere informazioni di sicurezza adeguate.
  • Esposizione professionale dei lavoratori: un parrucchiere che applica tinture per capelli ai clienti è un consumatore del cosmetico, non un “utilizzatore a valle” ai sensi REACH. Ma il datore di lavoro (il titolare del salone) ha obblighi di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la tutela dei lavoratori dipendenti esposti. In questo contesto, una scheda informativa volontaria o una SDS facilitano la valutazione.
  • Prodotti borderline: alcuni prodotti (es. certi disinfettanti per mani, prodotti per igiene orale professionale) possono essere classificati alternativamente come biocidi o cosmetici a seconda della loro funzione principale rivendicata. Se classificati come biocidi (Reg. 528/2012), la SDS è obbligatoria.

La SDS per le materie prime: sempre obbligatoria

Diverso è il caso delle materie prime usate per formulare cosmetici. Gli ingredienti acquistati da fornitori di specialità chimiche sono sostanze o miscele soggette a REACH senza esenzioni cosmetiche:

Tipo di materia prima Obbligo SDS Riferimento
Sostanza o miscela classificata come pericolosa (CLP) Sì, obbligatoria Art. 31 REACH, Reg. 2020/878
Sostanza non classificata ma contenente SVHC ≥ 0,1% Sì, su richiesta del destinatario Art. 32 REACH
Sostanza non classificata, senza SVHC Non obbligatoria, ma volontaria possibile Art. 31 REACH
Fragranza (miscela complessa) Sì, se classificata come pericolosa (es. irritante cutaneo, sensibilizzante) Art. 31 REACH, Reg. 2020/878
Colorante cosmetico puro Dipende dalla classificazione CLP del colorante Art. 31 REACH

Come formulatore di cosmetici, devi ricevere la SDS aggiornata (conforme al Reg. 2020/878, formato 16 sezioni) per tutte le materie prime classificate. Queste SDS sono un input fondamentale per la valutazione della sicurezza cosmetica: il safety assessor le usa per valutare il profilo tossicologico degli ingredienti.

Formato e versione attuale della SDS: il Reg. 2020/878

Il Reg. UE 2020/878 ha sostituito il vecchio allegato II del Reg. REACH, aggiornando il formato della SDS. Le SDS redatte con il vecchio formato (Reg. 453/2010) non erano più accettabili dopo il 1° gennaio 2023. Le principali novità del Reg. 2020/878 rispetto al formato precedente:

  • Obbligo di dichiarare le sostanze SVHC presenti in miscele in concentrazione ≥ 0,1% (anche se non pericolose).
  • Requisiti aggiuntivi per le nanomateriali.
  • Obbligo di includere il numero UFI (Unique Formula Identifier) se il prodotto è notificato ai Centri Antiveleni (non applicabile ai cosmetici finiti esenti, ma rilevante per certe miscele cosmetiche industriali).

SDS volontaria per cosmetici finiti: quando ha senso

Alcune situazioni di mercato giustificano la redazione volontaria di una SDS per un cosmetico finito:

  • Export verso paesi non UE: certi mercati (es. USA, Giappone, paesi del Golfo) possono richiedere documentazione di sicurezza simile alla SDS anche per cosmetici, in assenza di un’esenzione equivalente a quella REACH.
  • Distributori B2B strutturati: grandi catene retail o distributori professionali a volte richiedono SDS o schede informative di sicurezza per gestire internamente il rischio dei prodotti in magazzino.
  • Gestione delle emergenze: in caso di ingestione accidentale o contatto con occhi, disporre di una scheda informativa facilita la gestione dell’emergenza e la comunicazione con i centri antiveleni.

In questi casi, la SDS volontaria deve rispettare comunque il formato del Reg. 2020/878 per essere credibile e utile. Non deve contenere informazioni false o fuorvianti sulla classificazione del prodotto.

Checklist per i produttori di cosmetici

  1. Per ogni materia prima: richiedi e archivia la SDS aggiornata (Reg. 2020/878) dal fornitore.
  2. Per il cosmetico finito: non sei obbligato a redare una SDS, ma valuta se il tuo canale di distribuzione o i mercati di export lo rendono opportuno.
  3. Se vendi a professionisti (salon, centri estetici): considera una scheda informativa volontaria per supportare la valutazione del rischio chimico ai sensi D.Lgs. 81/2008.
  4. Verifica che le SDS ricevute dai fornitori siano aggiornate: quelle redatte con il vecchio formato sono superate.

Domande frequenti

Un produttore di cosmetici finiti è obbligato a fornire la SDS al cliente?

No. I cosmetici finiti sono esenti dall’obbligo di SDS ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. b) del Reg. REACH. La comunicazione al consumatore avviene tramite l’etichettatura cosmetica del Reg. 1223/2009.

Quando una SDS per un cosmetico finito può essere utile anche se non obbligatoria?

Può essere utile in caso di export verso paesi extra-UE, richieste di distributori B2B strutturati, vendita a operatori professionali che devono valutare il rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o per la gestione delle emergenze.

Le materie prime per cosmetici richiedono la SDS?

Sì. Le materie prime sono sostanze o miscele industriali soggette a REACH senza esenzioni cosmetiche. Il fornitore deve fornire la SDS conforme al Reg. 2020/878 per ogni materia prima classificata come pericolosa.

Un cosmetico usato in ambiente professionale richiede documentazione di sicurezza?

L’esenzione REACH rimane, ma il datore di lavoro ha obblighi di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la tutela dei lavoratori. Una scheda informativa volontaria o SDS facilita questo adempimento.

Cosa contiene la SDS di una materia prima cosmetica?

La struttura è quella standard a 16 sezioni del Reg. 2020/878. I contenuti rispecchiano l’uso in formulazione cosmetica, con classificazioni CLP tipicamente meno severe degli ingredienti industriali.

SDS per le tue materie prime cosmetiche

Verifica che le SDS delle tue materie prime siano aggiornate al Reg. 2020/878 e valuta se una scheda volontaria per i prodotti finiti è opportuna per il tuo canale distributivo.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).