Cosmetici e packaging: requisiti e sostenibilità

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) è stato adottato nel 2025 e prevede un periodo di transizione.
  • Sull’imballaggio esterno devono figurare: nome e indirizzo della persona responsabile, paese di origine (se extra-UE), peso o volume nominale, data di scadenza o PAO, precauzioni…
  • Sì, se l’imballaggio è troppo piccolo per contenere tutte le informazioni, alcune — come la lista INCI — possono essere riportate su un foglietto, un’etichetta interna a…
  • Il PAO (Period After Opening) è determinato dal produttore sulla base di test di stabilità e challenge microbiologico condotti sul prodotto aperto.

L’imballaggio di un cosmetico non è solo un elemento estetico: è il supporto su cui il regolamento impone informazioni obbligatorie, e sempre più spesso è al centro di requisiti ambientali vincolanti. Il Reg. CE 1223/2009 stabilisce cosa deve comparire sull’etichetta di ogni cosmetico; il nuovo Regolamento UE sul packaging (PPWR, Reg. UE 2025/40) aggiunge obblighi di sostenibilità che riguardano direttamente produttori e importatori.

Questo articolo analizza i requisiti di etichettatura dell’imballaggio cosmetico previsti dal Reg. 1223/2009 e l’impatto del PPWR sul settore, con attenzione alle soluzioni adottate dai cosmetici solidi e a basso packaging.

Requisiti di etichettatura dell’imballaggio ai sensi del Reg. 1223/2009

L’art. 19 del Reg. CE 1223/2009 stabilisce le informazioni che devono figurare in modo indelebile, leggibile e visibile sull’imballaggio esterno e, ove possibile, sull’imballaggio immediato (quello a contatto diretto con il prodotto). Per la commercializzazione in Italia, le informazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua italiana.

Tabella dei requisiti obbligatori sull’etichetta cosmetica

Informazione Imballaggio esterno Imballaggio immediato Note
Nome e indirizzo della persona responsabile Sì (se possibile) Abbreviare solo se il prodotto è identificabile
Paese di origine (se extra-UE) Sì (se possibile) Obbligatorio per prodotti importati
Peso o volume nominale Non obbligatorio per quantità inferiori a 5 g/ml o campioni
Data di scadenza (se <30 mesi) Formato “da utilizzarsi preferibilmente entro…”
PAO — Period After Opening (se ≥30 mesi) Sì (se possibile) Simbolo clessidra aperta con mesi
Precauzioni particolari di impiego Sì (se possibile) Avvertenze specifiche per ingredienti soggetti a restrizioni
Numero di lotto Per tracciabilità e richiamo
Funzione del prodotto Sì (se possibile) Se non evidente dalla presentazione
Elenco degli ingredienti (INCI) Non obbligatorio In ordine decrescente di peso; ingredienti sotto 1% in qualsiasi ordine

Imballaggio esterno e imballaggio immediato: differenze pratiche

Il regolamento distingue tra imballaggio esterno (es. scatola di cartone) e imballaggio immediato (es. tubo, flacone). Le informazioni devono comparire su entrambi ove possibile. Se il prodotto è venduto senza imballaggio esterno (es. un flacone sfuso), tutte le informazioni devono essere sull’imballaggio immediato.

Quando le dimensioni dell’imballaggio non permettono di riportare tutte le informazioni, alcune — in particolare la lista INCI e le precauzioni d’uso — possono essere riportate su un foglietto allegato, una nota interna o un’etichetta a fisarmonica, con un rimando sull’imballaggio esterno. Questa possibilità è prevista dall’art. 19, par. 2 del Reg. 1223/2009.

L’elenco degli ingredienti INCI: regole specifiche

La lista degli ingredienti deve essere preceduta dalla parola “ingredienti” o dal simbolo corrispondente. Le regole di compilazione sono:

  • Ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nella formula;
  • Gli ingredienti presenti in concentrazione inferiore all’1% possono essere indicati in qualsiasi ordine dopo quelli superiori all’1%;
  • I coloranti possono essere elencati in qualsiasi ordine dopo gli altri ingredienti, con il numero CI (Colour Index);
  • Gli allergeni da profumo elencati nell’Allegato III devono essere dichiarati per nome quando la loro concentrazione supera 0,001% nei prodotti da risciacquo e 0,0001% nei prodotti a permanenza.

Il PPWR e i nuovi obblighi di sostenibilità per il packaging cosmetico

Il Regolamento UE 2025/40 sul packaging e i rifiuti di imballaggio (PPWR, che aggiorna e sostituisce la Direttiva 94/62/CE) introduce requisiti vincolanti di sostenibilità per tutti gli imballaggi, inclusi quelli cosmetici. I principali obblighi del PPWR rilevanti per il settore cosmetico sono:

  • Riciclabilità obbligatoria: entro date stabilite dal regolamento, tutti gli imballaggi cosmetici dovranno essere progettati per essere riciclabili. Il PPWR introduce categorie di progettazione (design for recycling) e un sistema di valutazione della riciclabilità.
  • Contenuto minimo di materiale riciclato: percentuali minime di riciclato per materiale (plastica, vetro, metallo, carta) saranno introdotte progressivamente per imballaggi primari e secondari.
  • Riduzione dell’imballaggio eccessivo: il PPWR vieta gli imballaggi con spazio vuoto superiore a soglie stabilite per categoria. Per i cosmetici in confezione regalo o multi-prodotto, questo può incidere sul design.
  • Marcatura di riciclabilità: dal 2030 sarà obbligatoria una marcatura armonizzata UE sull’imballaggio che indica le modalità di raccolta differenziata corretta per il consumatore.
  • Divieti di specifici formati: alcune tipologie di imballaggio (es. flaconi con doppio strato di materiali non separabili) potranno essere vietate se incompatibili con il design for recycling.

Cosmetici solidi e PPWR: un vantaggio strutturale

I cosmetici solidi — shampoo bar, balsami in barretta, detergenti solidi — spesso utilizzano imballaggi in carta o cartone riciclabile, o addirittura nessun imballaggio. Questo li posiziona favorevolmente rispetto agli obiettivi del PPWR rispetto ai prodotti liquidi in flacone di plastica multistrato. Tuttavia, anche per i cosmetici solidi con packaging ridotto rimangono obblighi:

  • Il materiale usato per l’imballaggio (es. carta con coating plastico) deve rispettare i criteri di riciclabilità del PPWR;
  • Le informazioni obbligatorie previste dal Reg. 1223/2009 devono essere comunque riportate, anche se il prodotto è venduto sfuso o con packaging minimo.

Tracciabilità e numero di lotto: perché è critico

Il numero di lotto è obbligatorio sull’etichetta ai sensi dell’art. 19 e si collega direttamente alle procedure di richiamo del prodotto (art. 21 del Reg. 1223/2009). In caso di reazione avversa grave segnalata al sistema RAPEX o alle autorità nazionali, il numero di lotto permette di identificare e ritirare dal mercato esclusivamente i lotti interessati, limitando l’impatto commerciale. Un sistema di tracciabilità per lotto è un requisito produttivo, non solo un adempimento formale.

Domande frequenti

Il PPWR si applica già ai cosmetici?

Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) è stato adottato nel 2025 e prevede un periodo di transizione. I requisiti specifici di riciclabilità e contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi cosmetici entreranno in vigore progressivamente. I produttori devono monitorare le date di applicazione e pianificare l’adeguamento con anticipo.

Quali informazioni sull’imballaggio sono obbligatorie per i cosmetici ai sensi del Reg. 1223/2009?

Sull’imballaggio esterno devono figurare: nome e indirizzo della persona responsabile, paese di origine (se extra-UE), peso o volume nominale, data di scadenza o PAO, precauzioni d’impiego, numero di lotto, funzione del prodotto e lista INCI degli ingredienti. Le informazioni devono essere in italiano per la commercializzazione in Italia.

È possibile riportare l’elenco ingredienti solo su un foglietto allegato?

Sì, se l’imballaggio è troppo piccolo per contenere tutte le informazioni, alcune — come la lista INCI — possono essere riportate su un foglietto, un’etichetta interna a fisarmonica o un cartellino allegato. Sull’imballaggio esterno deve però apparire un rimando al foglietto e le informazioni essenziali (nome responsabile, funzione, scadenza/PAO, lotto).

Come si calcola il PAO per un cosmetico?

Il PAO (Period After Opening) è determinato dal produttore sulla base di test di stabilità e challenge microbiologico condotti sul prodotto aperto. Non esiste un metodo unico obbligatorio, ma le linee guida ISO/TR 24475 forniscono indicazioni. Il dato va validato dal safety assessor nel CPSR e deve essere realistico rispetto alle condizioni d’uso del prodotto.

Un imballaggio primario completamente assente è possibile per i cosmetici?

Alcuni cosmetici solidi (come le barrette di shampoo senza cartone) vengono venduti senza imballaggio esterno. In questi casi, tutte le informazioni obbligatorie devono essere riportate direttamente sul prodotto (stampa o incisione), oppure su un foglietto allegato al momento della vendita. L’assenza di imballaggio non esonera dagli obblighi di etichettatura.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).