Cosmetici
Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).
In sintesi
- Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) è stato adottato nel 2025 e prevede un periodo di transizione.
- Sull’imballaggio esterno devono figurare: nome e indirizzo della persona responsabile, paese di origine (se extra-UE), peso o volume nominale, data di scadenza o PAO, precauzioni…
- Sì, se l’imballaggio è troppo piccolo per contenere tutte le informazioni, alcune — come la lista INCI — possono essere riportate su un foglietto, un’etichetta interna a…
- Il PAO (Period After Opening) è determinato dal produttore sulla base di test di stabilità e challenge microbiologico condotti sul prodotto aperto.
L’imballaggio di un cosmetico non è solo un elemento estetico: è il supporto su cui il regolamento impone informazioni obbligatorie, e sempre più spesso è al centro di requisiti ambientali vincolanti. Il Reg. CE 1223/2009 stabilisce cosa deve comparire sull’etichetta di ogni cosmetico; il nuovo Regolamento UE sul packaging (PPWR, Reg. UE 2025/40) aggiunge obblighi di sostenibilità che riguardano direttamente produttori e importatori.
Questo articolo analizza i requisiti di etichettatura dell’imballaggio cosmetico previsti dal Reg. 1223/2009 e l’impatto del PPWR sul settore, con attenzione alle soluzioni adottate dai cosmetici solidi e a basso packaging.
Requisiti di etichettatura dell’imballaggio ai sensi del Reg. 1223/2009
L’art. 19 del Reg. CE 1223/2009 stabilisce le informazioni che devono figurare in modo indelebile, leggibile e visibile sull’imballaggio esterno e, ove possibile, sull’imballaggio immediato (quello a contatto diretto con il prodotto). Per la commercializzazione in Italia, le informazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua italiana.
Tabella dei requisiti obbligatori sull’etichetta cosmetica
| Informazione | Imballaggio esterno | Imballaggio immediato | Note |
|---|---|---|---|
| Nome e indirizzo della persona responsabile | Sì | Sì (se possibile) | Abbreviare solo se il prodotto è identificabile |
| Paese di origine (se extra-UE) | Sì | Sì (se possibile) | Obbligatorio per prodotti importati |
| Peso o volume nominale | Sì | Sì | Non obbligatorio per quantità inferiori a 5 g/ml o campioni |
| Data di scadenza (se <30 mesi) | Sì | Sì | Formato “da utilizzarsi preferibilmente entro…” |
| PAO — Period After Opening (se ≥30 mesi) | Sì | Sì (se possibile) | Simbolo clessidra aperta con mesi |
| Precauzioni particolari di impiego | Sì | Sì (se possibile) | Avvertenze specifiche per ingredienti soggetti a restrizioni |
| Numero di lotto | Sì | Sì | Per tracciabilità e richiamo |
| Funzione del prodotto | Sì | Sì (se possibile) | Se non evidente dalla presentazione |
| Elenco degli ingredienti (INCI) | Sì | Non obbligatorio | In ordine decrescente di peso; ingredienti sotto 1% in qualsiasi ordine |
Imballaggio esterno e imballaggio immediato: differenze pratiche
Il regolamento distingue tra imballaggio esterno (es. scatola di cartone) e imballaggio immediato (es. tubo, flacone). Le informazioni devono comparire su entrambi ove possibile. Se il prodotto è venduto senza imballaggio esterno (es. un flacone sfuso), tutte le informazioni devono essere sull’imballaggio immediato.
Quando le dimensioni dell’imballaggio non permettono di riportare tutte le informazioni, alcune — in particolare la lista INCI e le precauzioni d’uso — possono essere riportate su un foglietto allegato, una nota interna o un’etichetta a fisarmonica, con un rimando sull’imballaggio esterno. Questa possibilità è prevista dall’art. 19, par. 2 del Reg. 1223/2009.
L’elenco degli ingredienti INCI: regole specifiche
La lista degli ingredienti deve essere preceduta dalla parola “ingredienti” o dal simbolo corrispondente. Le regole di compilazione sono:
- Ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nella formula;
- Gli ingredienti presenti in concentrazione inferiore all’1% possono essere indicati in qualsiasi ordine dopo quelli superiori all’1%;
- I coloranti possono essere elencati in qualsiasi ordine dopo gli altri ingredienti, con il numero CI (Colour Index);
- Gli allergeni da profumo elencati nell’Allegato III devono essere dichiarati per nome quando la loro concentrazione supera 0,001% nei prodotti da risciacquo e 0,0001% nei prodotti a permanenza.
Il PPWR e i nuovi obblighi di sostenibilità per il packaging cosmetico
Il Regolamento UE 2025/40 sul packaging e i rifiuti di imballaggio (PPWR, che aggiorna e sostituisce la Direttiva 94/62/CE) introduce requisiti vincolanti di sostenibilità per tutti gli imballaggi, inclusi quelli cosmetici. I principali obblighi del PPWR rilevanti per il settore cosmetico sono:
- Riciclabilità obbligatoria: entro date stabilite dal regolamento, tutti gli imballaggi cosmetici dovranno essere progettati per essere riciclabili. Il PPWR introduce categorie di progettazione (design for recycling) e un sistema di valutazione della riciclabilità.
- Contenuto minimo di materiale riciclato: percentuali minime di riciclato per materiale (plastica, vetro, metallo, carta) saranno introdotte progressivamente per imballaggi primari e secondari.
- Riduzione dell’imballaggio eccessivo: il PPWR vieta gli imballaggi con spazio vuoto superiore a soglie stabilite per categoria. Per i cosmetici in confezione regalo o multi-prodotto, questo può incidere sul design.
- Marcatura di riciclabilità: dal 2030 sarà obbligatoria una marcatura armonizzata UE sull’imballaggio che indica le modalità di raccolta differenziata corretta per il consumatore.
- Divieti di specifici formati: alcune tipologie di imballaggio (es. flaconi con doppio strato di materiali non separabili) potranno essere vietate se incompatibili con il design for recycling.
Cosmetici solidi e PPWR: un vantaggio strutturale
I cosmetici solidi — shampoo bar, balsami in barretta, detergenti solidi — spesso utilizzano imballaggi in carta o cartone riciclabile, o addirittura nessun imballaggio. Questo li posiziona favorevolmente rispetto agli obiettivi del PPWR rispetto ai prodotti liquidi in flacone di plastica multistrato. Tuttavia, anche per i cosmetici solidi con packaging ridotto rimangono obblighi:
- Il materiale usato per l’imballaggio (es. carta con coating plastico) deve rispettare i criteri di riciclabilità del PPWR;
- Le informazioni obbligatorie previste dal Reg. 1223/2009 devono essere comunque riportate, anche se il prodotto è venduto sfuso o con packaging minimo.
Tracciabilità e numero di lotto: perché è critico
Il numero di lotto è obbligatorio sull’etichetta ai sensi dell’art. 19 e si collega direttamente alle procedure di richiamo del prodotto (art. 21 del Reg. 1223/2009). In caso di reazione avversa grave segnalata al sistema RAPEX o alle autorità nazionali, il numero di lotto permette di identificare e ritirare dal mercato esclusivamente i lotti interessati, limitando l’impatto commerciale. Un sistema di tracciabilità per lotto è un requisito produttivo, non solo un adempimento formale.
Domande frequenti
Il PPWR si applica già ai cosmetici?
Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) è stato adottato nel 2025 e prevede un periodo di transizione. I requisiti specifici di riciclabilità e contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi cosmetici entreranno in vigore progressivamente. I produttori devono monitorare le date di applicazione e pianificare l’adeguamento con anticipo.
Quali informazioni sull’imballaggio sono obbligatorie per i cosmetici ai sensi del Reg. 1223/2009?
Sull’imballaggio esterno devono figurare: nome e indirizzo della persona responsabile, paese di origine (se extra-UE), peso o volume nominale, data di scadenza o PAO, precauzioni d’impiego, numero di lotto, funzione del prodotto e lista INCI degli ingredienti. Le informazioni devono essere in italiano per la commercializzazione in Italia.
È possibile riportare l’elenco ingredienti solo su un foglietto allegato?
Sì, se l’imballaggio è troppo piccolo per contenere tutte le informazioni, alcune — come la lista INCI — possono essere riportate su un foglietto, un’etichetta interna a fisarmonica o un cartellino allegato. Sull’imballaggio esterno deve però apparire un rimando al foglietto e le informazioni essenziali (nome responsabile, funzione, scadenza/PAO, lotto).
Come si calcola il PAO per un cosmetico?
Il PAO (Period After Opening) è determinato dal produttore sulla base di test di stabilità e challenge microbiologico condotti sul prodotto aperto. Non esiste un metodo unico obbligatorio, ma le linee guida ISO/TR 24475 forniscono indicazioni. Il dato va validato dal safety assessor nel CPSR e deve essere realistico rispetto alle condizioni d’uso del prodotto.
Un imballaggio primario completamente assente è possibile per i cosmetici?
Alcuni cosmetici solidi (come le barrette di shampoo senza cartone) vengono venduti senza imballaggio esterno. In questi casi, tutte le informazioni obbligatorie devono essere riportate direttamente sul prodotto (stampa o incisione), oppure su un foglietto allegato al momento della vendita. L’assenza di imballaggio non esonera dagli obblighi di etichettatura.
Il tuo packaging cosmetico è conforme al Reg. 1223/2009 e al PPWR?
Verifichiamo l’etichetta, la lista INCI e la compatibilità del tuo imballaggio con i nuovi requisiti di sostenibilità europei.
Fonti ufficiali
- Regolamento CE 1223/2009, art. 19 — EUR-Lex
- Regolamento UE 2025/40 (PPWR) — EUR-Lex
- CosIng — database ingredienti cosmetici della Commissione europea
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
