Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
In sintesi
- L’obbligo di notifica scatta quando lo stabilimento detiene (o potrebbe detenere) sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie dell’Allegato 1 al D.Lgs.…
- L’Allegato 5 al D.Lgs. 105/2015 elenca i contenuti minimi: ragione sociale e indirizzo del gestore, sede dello stabilimento, attività svolta, descrizione delle sostanze pericolose…
- In Italia la notifica è presentata al Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
- L’art. 13, co. 2 del D.Lgs. 105/2015 elenca i casi di aggiornamento obbligatorio: aumento significativo delle quantità di sostanze pericolose, modifica della loro natura o forma…
La notifica all’autorità competente è il primo adempimento formale che il gestore di uno stabilimento Seveso deve compiere. L’art. 13 del D.Lgs. 105/2015 disciplina i contenuti, i destinatari e le scadenze di questa comunicazione, che costituisce la base su cui le autorità costruiscono la pianificazione dell’emergenza e il programma di ispezioni.
Questa guida spiega quando scatta l’obbligo di notifica, quali informazioni devono essere incluse, a chi si invia, entro quali termini e in quali circostanze la notifica deve essere aggiornata.
Il presupposto: quando lo stabilimento è soggetto a Seveso
L’obbligo di notifica presuppone che lo stabilimento sia assoggettato alla normativa Seveso, cioè che detenga (o possa detenere) sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015. La verifica si effettua applicando la regola della sommatoria descritta alla nota 4 dell’Allegato 1: se il rapporto q/Q è ≥ 1 per le soglie inferiori (colonna 2), scattano gli obblighi di soglia inferiore; se è ≥ 1 per le soglie superiori (colonna 3), anche gli obblighi aggiuntivi di soglia superiore.
L’assoggettamento va verificato sia all’atto dell’avvio dell’attività sia ogniqualvolta cambiano le quantità di sostanze presenti nello stabilimento.
Tempistiche: quando presentare la notifica
L’art. 13, co. 1 del D.Lgs. 105/2015 fissa le scadenze:
- Nuovi stabilimenti: la notifica deve essere trasmessa prima dell’avvio dell’attività, in tempo utile per consentire all’autorità di pianificare l’emergenza esterna (per i siti di soglia superiore) o almeno di registrare lo stabilimento.
- Stabilimenti esistenti che cambiano categoria (es. passano da non assoggettati a soglia inferiore): la notifica deve essere inviata prima della modifica che determina il superamento della soglia.
- Stabilimenti esistenti con modifiche: l’aggiornamento della notifica deve avvenire nei termini di cui all’art. 13, co. 2 (vedi sotto).
Contenuto minimo della notifica (Allegato 5)
L’Allegato 5 al D.Lgs. 105/2015 elenca le informazioni obbligatorie che la notifica deve contenere:
| Sezione | Informazioni richieste |
|---|---|
| Identificazione del gestore e dello stabilimento | Ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, indirizzo, recapiti del responsabile Seveso |
| Attività svolta | Descrizione del processo produttivo, codice ATECO, presenza di attività di stoccaggio autonomo |
| Inventario delle sostanze pericolose | Nome, numero CAS, classificazione CLP, quantità massima presente, stato fisico, luogo di stoccaggio |
| Ambiente circostante | Descrizione del sito e delle aree adiacenti (insediamenti residenziali, corpi idrici, infrastrutture critiche) |
| Scenari incidentali | Descrizione degli scenari di incidente plausibili e delle misure di prevenzione adottate |
| Piano di Emergenza Interno | Riferimento al PEI, nominativo del responsabile interno dell’emergenza |
A chi si invia la notifica in Italia
In Italia l’autorità competente per la ricezione delle notifiche Seveso è il Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, istituito presso ogni Direzione Regionale VVF. Il CTR coordina le ispezioni e, per i siti di soglia superiore, partecipa alla pianificazione del Piano di Emergenza Esterno con la Prefettura.
Alcune Regioni (es. Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) hanno istituito uno sportello unico per le autorizzazioni ambientali che riceve la notifica Seveso per conto del CTR; in questi casi è opportuno verificare il canale di trasmissione preferito dall’autorità regionale.
La notifica viene anche trasmessa al Ministero dell’Ambiente (MASE) che gestisce il registro nazionale degli stabilimenti Seveso e la comunicazione verso la Commissione Europea ai sensi dell’art. 21 della Direttiva 2012/18/UE.
Modalità di trasmissione
Non esiste un formato nazionale unico standardizzato, ma le linee guida del Ministero dell’Interno e del CTR prevedono generalmente:
- Trasmissione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo del CTR competente.
- Utilizzo del modulo notifica Seveso disponibile sul sito del CTR o del portale regionale (ove attivo).
- Allegato tecnico con l’inventario delle sostanze pericolose in formato strutturato (spesso foglio Excel con campi CAS, denominazione, quantità, classificazione CLP).
Per i siti di soglia superiore, la notifica è integrata con le informazioni che confluiranno nel Rapporto di Sicurezza; è quindi conveniente strutturare il documento in modo coerente con i requisiti dell’art. 15.
Casi di aggiornamento obbligatorio della notifica
L’art. 13, co. 2 del D.Lgs. 105/2015 elenca le modifiche che impongono l’aggiornamento:
- Aumento significativo delle quantità di sostanze pericolose presenti, tale da determinare il superamento di una soglia o il passaggio da soglia inferiore a superiore.
- Modifica della natura o della forma fisica delle sostanze pericolose.
- Modifica dei processi che le utilizzano.
- Chiusura definitiva o dismissione dello stabilimento (notifica di cessazione).
- Acquisizione di nuove informazioni sulle sostanze (es. revisione della classificazione CLP) che modificano significativamente la valutazione del rischio.
La normativa non fissa un termine perentorio specifico per l’aggiornamento, ma il principio generale è che l’autorità deve essere informata in tempo utile prima della modifica, non a posteriori.
Effetti della notifica: ispezioni e pianificazione dell’emergenza
La notifica attiva una serie di effetti giuridici e pratici:
- Lo stabilimento viene inserito nel registro CTR e programmato per le ispezioni periodiche (art. 27).
- Per i siti di soglia superiore, la Prefettura avvia la procedura per la redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE), sulla base delle informazioni fornite nella notifica e nel Rapporto di Sicurezza.
- Le informazioni sulla presenza di sostanze pericolose alimentano il portale pubblico previsto dall’art. 23 (informazione al pubblico), con specifiche limitazioni per le informazioni sensibili.
- Le autorità comunali e regionali utilizzano i dati della notifica per la pianificazione dell’uso del territorio (art. 22), con l’istituzione di zone di attenzione attorno allo stabilimento.
Sanzioni per omessa o tardiva notifica
L’art. 28 del D.Lgs. 105/2015 prevede sanzioni specifiche per le violazioni relative alla notifica:
- Omessa notifica o mancato aggiornamento (co. 1): arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 30.000 a 150.000 euro.
- Notifica incompleta o inesatta: può configurare la medesima violazione se le omissioni riguardano elementi sostanziali (quantità di sostanze, scenari incidentali).
- La responsabilità penale ricade sul gestore o sul soggetto delegato con specifici poteri di gestione ambientale e di sicurezza.
Domande frequenti
Quando un’azienda è obbligata a presentare la notifica Seveso?
L’obbligo scatta quando lo stabilimento detiene sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015. Per i nuovi stabilimenti, la notifica deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività.
Quali informazioni devono essere contenute nella notifica Seveso?
L’Allegato 5 al D.Lgs. 105/2015 elenca i contenuti minimi: ragione sociale, indirizzo, attività svolta, inventario delle sostanze pericolose con quantità e classificazione CLP, descrizione dell’ambiente circostante, scenari incidentali e riferimento al PEI.
A chi si presenta la notifica Seveso in Italia?
La notifica è presentata al Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Alcune Regioni prevedono uno sportello unico che raccoglie la notifica per conto del CTR.
In quali casi la notifica Seveso deve essere aggiornata?
L’art. 13, co. 2 del D.Lgs. 105/2015 prevede l’aggiornamento obbligatorio in caso di: aumento significativo delle quantità di sostanze, modifica della loro natura o del processo, chiusura dello stabilimento, nuove informazioni sulle sostanze che modificano la valutazione del rischio.
Cosa rischiano i gestori che non presentano la notifica Seveso?
L’art. 28, co. 1 del D.Lgs. 105/2015 prevede l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 30.000 a 150.000 euro per il gestore che non provvede alla notifica o non la aggiorna nei casi obbligatori.
Predisposizione e verifica della notifica Seveso
Supportiamo la redazione della notifica ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 105/2015: dall’inventario delle sostanze pericolose alla trasmissione al CTR VVF, fino alla verifica di completezza dei contenuti dell’Allegato 5.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III), art. 13 e Allegato 5 — Normattiva
- Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), art. 7 — EUR-Lex
- Vigili del Fuoco — Comitati Tecnici Regionali Seveso
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
