Aggiornamento normativo
La revisione del CLP: etichetta digitale, vendita a distanza e nuove scadenze 2026-2027.
In sintesi
- Il Regolamento (UE) 2024/2865 è in vigore dal 10 dicembre 2024.
- No.
- Dal 1° luglio 2026 ogni prodotto deve avere un fornitore stabilito nell’UE responsabile della conformità e l’offerta a distanza deve mostrare le informazioni di pericolo…
- No: interferenti endocrini, PBT/vPvB e PMT/vPvM sono state introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2023/707, un atto distinto con tempistiche proprie.
Il Regolamento (UE) 2024/2865 è la revisione più ampia del CLP degli ultimi anni: tocca l’etichettatura, introduce l’etichetta digitale, fissa nuove regole per la vendita a distanza e i marketplace e ridisegna alcuni criteri di classificazione. È stato pubblicato il 20 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2024, ma la maggior parte degli obblighi scatta in modo scaglionato tra il 2026 e il 2028.
Qui trovi cosa cambia davvero, le date che contano e cosa conviene fare fin da ora se produci, importi o vendi prodotti chimici nell’Unione europea.
Che cosa introduce il nuovo CLP
Le novità si possono raggruppare in quattro aree:
- Etichettatura fisica: regole più precise su dimensioni minime dei caratteri, interlinea e formato, con la possibilità di usare etichette pieghevoli (fold-out) quando lo spazio non basta.
- Etichetta digitale: accanto all’etichetta fisica si potrà affiancare un’etichetta digitale; alcune informazioni non obbligatorie potranno comparire solo in formato digitale.
- Vendita a distanza e mercati online: per ogni sostanza o miscela immessa sul mercato UE dovrà esserci un fornitore stabilito nell’Unione, responsabile della conformità anche per le vendite tramite e-commerce e marketplace.
- Classificazione: criteri più chiari per le sostanze multicostituente e per i casi senza classificazione armonizzata, oltre ad aggiustamenti sulla notifica ai centri antiveleni.
Le date che contano
Questo è il calendario delle principali scadenze così come fissate dal Regolamento (UE) 2024/2865.
| Disposizione | Si applica dal |
|---|---|
| Entrata in vigore del Regolamento | 10 dicembre 2024 |
| Disposizioni generali, etichetta digitale, regole per imballaggi molto piccoli | 1° luglio 2026 |
| Obbligo di fornitore stabilito nell’UE e regole sulla vendita a distanza | 1° luglio 2026 |
| Nuovo formato dell’etichetta (dimensioni dei caratteri, interlinea) | 1° gennaio 2027 |
| Periodo transitorio per i prodotti già immessi prima del 1° luglio 2026 | fino al 1° luglio 2028 |
In pratica: i prodotti messi sul mercato dopo il 1° luglio 2026 devono già rispettare le nuove regole generali, mentre quelli già in commercio hanno due anni in più per adeguarsi.
Etichetta fisica ed etichetta digitale
Il punto più frainteso: l’etichetta fisica resta obbligatoria. L’etichetta digitale non la sostituisce, la affianca. Possono essere riportate solo in formato digitale unicamente le informazioni supplementari non obbligatorie; tutto ciò che la legge richiede deve restare leggibile sul contenitore.
Quando si usa l’etichetta digitale, deve rispettare requisiti precisi di accessibilità:
- essere gratuita e raggiungibile senza obbligo di registrazione;
- essere accessibile con non più di due clic;
- essere fruibile anche dalle persone con disabilità (gruppi vulnerabili);
- restare disponibile per almeno 10 anni;
- mostrare le informazioni nella lingua del Paese, a prescindere dalla posizione geografica dell’utente.
Vendita a distanza e marketplace
Chi vende online sostanze e miscele è toccato direttamente. Dal 1° luglio 2026 ogni prodotto immesso sul mercato UE deve avere un fornitore stabilito nell’Unione che garantisce la conformità al CLP, comprese le vendite tramite piattaforme online. L’offerta di vendita a distanza dovrà inoltre rendere visibili le informazioni di pericolo già prima dell’acquisto.
Se importi e rivendi su un marketplace, questo significa che non potrai più limitarti a pubblicare l’annuncio: dovrai assicurarti che esista un soggetto UE responsabile della classificazione e dell’etichettatura.
Attenzione: alcune scadenze potrebbero slittare
È in discussione a livello europeo una proposta di rinvio e semplificazione di alcuni obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2024/2865. Le date indicate sopra sono quelle oggi vigenti, ma il quadro è in evoluzione: prima di pianificare investimenti su nuove etichette conviene verificare l’ultimo stato dell’iter normativo.
Un esempio concreto
Un’azienda vende online un detergente professionale classificato come pericoloso. Con le regole in vigore dal 1° luglio 2026 dovrà avere un fornitore stabilito nell’UE responsabile della conformità, mostrare pittogrammi e avvertenze già nell’annuncio e mantenere l’etichetta fisica sul flacone; potrà invece spostare su un’etichetta digitale alcune informazioni supplementari non obbligatorie. Se quel detergente era già a catalogo prima di quella data, ha tempo fino al 1° luglio 2028 per allineare il formato dell’etichetta. La scheda dati di sicurezza va comunque mantenuta coerente con la nuova etichetta.
Cosa fare ora
- Fai l’inventario delle etichette dei tuoi prodotti e individua quelle da rifare per formato e dimensioni.
- Verifica di avere (o di poter nominare) un fornitore stabilito nell’UE se vendi a distanza o importi da Paesi terzi.
- Se valuti l’etichetta digitale, controlla che la pagina di destinazione rispetti i requisiti di accessibilità.
- Aggiorna in parallelo schede dati di sicurezza e classificazione, così etichetta e SDS restano coerenti.
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo CLP?
Il Regolamento (UE) 2024/2865 è in vigore dal 10 dicembre 2024. Le disposizioni generali e le regole sulla vendita a distanza si applicano dal 1° luglio 2026, il nuovo formato dell’etichetta dal 1° gennaio 2027, con un periodo transitorio fino al 1° luglio 2028 per i prodotti già sul mercato.
L’etichetta digitale sostituisce quella cartacea?
No. L’etichetta fisica resta obbligatoria. L’etichetta digitale la affianca e può contenere in via esclusiva solo le informazioni supplementari non obbligatorie.
Vendo prodotti chimici online: cosa cambia per me?
Dal 1° luglio 2026 ogni prodotto deve avere un fornitore stabilito nell’UE responsabile della conformità e l’offerta a distanza deve mostrare le informazioni di pericolo prima dell’acquisto. Se importi e rivendi su marketplace devi garantire che esista questo soggetto UE.
Le nuove classi di pericolo fanno parte di questa revisione?
No: interferenti endocrini, PBT/vPvB e PMT/vPvM sono state introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2023/707, un atto distinto con tempistiche proprie. Le trovi spiegate nella guida dedicata alle nuove classi di pericolo.
Le scadenze sono definitive?
Sono quelle oggi vigenti, ma è in discussione una proposta europea di rinvio e semplificazione di alcuni obblighi. Conviene verificare l’ultimo stato dell’iter prima di pianificare investimenti sulle etichette.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.