REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- No, dal 1° gennaio 2021, le aziende con sede nel Regno Unito non sono più registranti validi per il mercato UE.
- L’Only Representative (OR) è un soggetto stabilito nel SEE nominato da un fabbricante extra-UE per adempiere agli obblighi di registrazione REACH al suo posto.
- UK REACH è il sistema di registrazione chimiche del Regno Unito, stabilito dall’UK REACH Enforcement Regulations 2008 (aggiornato post-Brexit).
- La responsabilità di conformità UK REACH ricade sull’importatore britannico, non sull’esportatore UE.
Dal 31 gennaio 2020, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, e dal 1° gennaio 2021, con la fine del periodo di transizione, UE REACH e UK REACH sono diventati due sistemi normativi distinti e indipendenti. Per le PMI italiane che importano sostanze o miscele di origine britannica, oppure che esportano verso clienti nel Regno Unito, questa divergenza ha implicazioni operative concrete che si accumulano ogni anno che passa.
Questo articolo chiarisce le principali differenze strutturali tra i due sistemi, analizza i flussi commerciali che richiedono maggiore attenzione e indica le azioni pratiche per evitare blocchi all’importazione o non conformità di fornitura.
Il punto di partenza: cosa è cambiato il 1° gennaio 2021
Fino al 31 dicembre 2020, il Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH si applicava anche al territorio del Regno Unito. Le aziende britanniche potevano registrare sostanze presso l’ECHA di Helsinki e i loro numeri di registrazione erano validi per l’intero Spazio Economico Europeo.
Dal 1° gennaio 2021:
- le registrazioni effettuate da aziende stabilite nel Regno Unito presso l’ECHA non sono più valide per il mercato UE;
- il UK ha adottato un proprio sistema denominato UK REACH, amministrato dalla Health and Safety Executive (HSE);
- le sostanze chimiche che transitano tra UE e UK sono ora soggette a due sistemi di conformità distinti, anche se la sostanza è la stessa.
Struttura di UE REACH vs UK REACH: le differenze chiave
I due sistemi condividono l’impostazione di fondo — registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione — ma divergono su aspetti operativi rilevanti. La tabella seguente offre un confronto sintetico.
| Aspetto | UE REACH | UK REACH |
|---|---|---|
| Autorità competente | ECHA (Helsinki) | HSE (Health and Safety Executive) |
| Giurisdizione | 27 Stati UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia (SEE) | Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles). Irlanda del Nord segue UE REACH (Protocollo NI) |
| Banca dati registrazioni | REACH-IT (ECHA) | Banca dati HSE separata |
| Soglie di registrazione | 1 t/anno per fabbricante/importatore | 1 t/anno (stesso principio, ma copertura solo mercato UK) |
| Solo Representative (OR) | Nominato da fabbricante extra-SEE | Nominato da fabbricante extra-UK (UK OR) |
| Candidate list SVHC | Aggiornata da ECHA (aggiornamenti semestrali) | Congelata al 31/12/2020, poi aggiornata autonomamente da HSE |
| Allegato XIV (autorizzazione) | Gestito da ECHA/Commissione UE | UK mantiene la lista al 31/12/2020, aggiornamenti autonomi |
| Restrizioni (Allegato XVII equiv.) | Adottate dalla Commissione UE | Mantenute al 31/12/2020, modifiche da HSE/UK Gov |
Importare sostanze dal Regno Unito: cosa verificare
Se la vostra azienda importa sostanze o miscele da fornitori con sede nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 siete trattati come importatori da un paese terzo ai fini del UE REACH. Le azioni da verificare sono:
- Il fabbricante UK ha nominato un Only Representative (OR) nell’UE? Se sì, l’OR si è già assunto l’obbligo di registrazione e copre i vostri acquisti. Verificate che l’OR sia effettivamente registrato e che la copertura si estenda alle tonnellate che importate. L’OR deve comunicarvi per iscritto che vi copre.
- Non esiste un OR? In questo caso, come importatori nell’UE, siete voi i soggetti obbligati alla registrazione. Se le quantità superano 1 t/anno e la sostanza non è esente (polimeri, sostanze interamente interne al sito, ecc.), dovete registrare prima dell’importazione.
- La SDS è ancora aggiornata al Reg. (UE) 2020/878? Un fornitore UK potrebbe ancora utilizzare il vecchio formato SDS o riferirsi a una classificazione non allineata all’ATP più recente del CLP UE. Verificate sezione 2 e sezione 16.
- La sostanza rientra nell’Allegato XIV UE? Le autorizzazioni ottenute da aziende UK prima del 2021 non sono più valide nel SEE. Controllate la lista ECHA delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Esportare verso il Regno Unito: gli obblighi del vostro cliente UK
Se esportate sostanze o miscele verso acquirenti nel Regno Unito, la responsabilità della conformità UK REACH ricade sull’importatore britannico. Tuttavia, ci sono aspetti che riguardano direttamente voi come fornitori UE:
- dovete fornire una SDS aggiornata, ma questa dovrà essere adattata ai requisiti UK se il cliente ve lo richiede (es. riferirsene alla HSE invece che all’ECHA, allineamento alla classificazione GHS UK);
- se la vostra sostanza è soggetta ad autorizzazione UE REACH, questo non garantisce automaticamente la possibilità di venderla nel UK: verificate se la stessa sostanza è nell’elenco UK;
- per le miscele destinate ai consumatori o ai professionisti UK, la notifica PCN UE (ECHA) non è equivalente alla notifica UK (HSE National Poisons Information Service).
L’Irlanda del Nord rappresenta un caso particolare: in base al Protocollo (ora Windsor Framework), rimane soggetta a UE REACH per le merci che circolano nell’isola di Irlanda. Per le forniture all’Irlanda del Nord, le registrazioni UE REACH rimangono valide.
Il problema delle liste SVHC: divergenza crescente nel tempo
Uno degli aspetti più insidiosi è la divergenza progressiva delle liste SVHC (Substance of Very High Concern). L’ECHA aggiorna la candidate list tipicamente due volte l’anno, aggiungendo nuove sostanze. Il UK ha iniziato con la lista congelata al 31 dicembre 2020 e la aggiorna con un proprio ritmo attraverso la HSE.
Per le aziende che operano su entrambi i mercati questo significa:
- una sostanza potrebbe essere SVHC in UE ma non (ancora) nel UK, o viceversa;
- l’obbligo di notifica per articoli contenenti SVHC >0,1% (art. 7(2) REACH e art. 33 per i consumatori) deve essere valutato separatamente per i due mercati;
- l’obbligo di comunicazione nella catena di approvvigionamento per sostanze SVHC in articoli può essere attivato dalla lista UE senza esserlo dalla lista UK, e viceversa.
Buona prassi: tenere un registro aggiornato delle sostanze usate nei propri prodotti e verificare trimestralmente i nuovi aggiornamenti sia della candidate list ECHA che delle liste HSE.
Only Representative nell’UE dopo la Brexit: come funziona in pratica
La figura dell’Only Representative (OR), prevista dall’art. 8 REACH, è diventata cruciale dopo la Brexit per i fabbricanti britannici che vogliono continuare a esportare nell’UE. In concreto:
- l’OR deve essere una persona fisica o giuridica stabilita nel SEE;
- l’OR assume gli obblighi di registrazione per conto del fabbricante extra-UE;
- gli importatori UE che acquistano dal fabbricante UK coperto dall’OR vengono trattati come “utilizzatori a valle” invece che come importatori ai fini della registrazione;
- l’OR deve informare per iscritto gli importatori che li copre e deve riportare i quantitativi importati nel dossier di registrazione.
Se il vostro fornitore UK vi dice di avere un OR nell’UE, richiedete il nome e il numero di registrazione ECHA dell’OR per verificare direttamente nella banca dati REACH-IT che la copertura sia attiva e comprenda le sostanze che importate.
Irlanda del Nord: il caso speciale del Windsor Framework
L’Irlanda del Nord, in base al Windsor Framework (aggiornamento del Protocollo irlandese del 2023), mantiene un regime particolare: le merci industriali che entrano in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna per rimanervi o essere inviate nella Repubblica d’Irlanda possono seguire regole diverse in funzione del “green lane / red lane”. Per le sostanze chimiche destinate al mercato dell’UE che transitano per l’Irlanda del Nord, UE REACH rimane applicabile. Le aziende italiane con filiali o clienti in Irlanda del Nord devono analizzare il flusso merci specifico con un consulente specializzato.
Domande frequenti
Dopo la Brexit, le registrazioni ECHA effettuate da aziende britanniche sono ancora valide per il mercato UE?
No. Dal 1° gennaio 2021 le registrazioni di aziende UK non sono più valide nel SEE. Chi importa da fornitori britannici deve verificare l’esistenza di un Only Representative UE o registrare come importatore.
Cos’è il rappresentante esclusivo (Only Representative) e quando è utile dopo la Brexit?
L’Only Representative (OR) è un soggetto stabilito nel SEE nominato da un fabbricante extra-UE per adempiere agli obblighi di registrazione REACH. I fabbricanti britannici che nominano un OR nell’UE permettono agli importatori europei di non dover registrare individualmente le sostanze importate.
Cosa è UK REACH e chi è tenuto a rispettarlo?
UK REACH è il sistema di registrazione chimiche del Regno Unito, amministrato dalla HSE. Si applica a chi fabbrica, importa o utilizza sostanze nel mercato britannico. Non ha riconoscimento reciproco automatico con UE REACH.
Se esporto dal mercato UE verso il Regno Unito, ho obblighi UK REACH?
La responsabilità di conformità UK REACH ricade sull’importatore britannico. Come fornitore UE, dovete garantire SDS aggiornate e le informazioni necessarie ai clienti UK per i loro adempimenti.
Le sostanze SVHC candidate UE sono automaticamente soggette a restrizioni anche nel UK?
No. UK REACH gestisce le proprie liste SVHC autonomamente attraverso la HSE. Le aziende che operano su entrambi i mercati devono monitorare le due liste separatamente.
Gestisci forniture tra UE e UK?
La divergenza tra UE REACH e UK REACH si allarga ogni anno. Verifica la copertura delle registrazioni, l’aggiornamento delle SDS e la conformità dei tuoi flussi di importazione ed esportazione.
Fonti ufficiali
- Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH consolidato — EUR-Lex
- HSE UK — UK REACH: informazioni ufficiali
- ECHA — Informazioni sulla Brexit e REACH
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
