REACH e DPP / passaporto digitale di prodotto: cosa cambierà

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Il Digital Product Passport (DPP) è uno strumento previsto dal Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR, Reg. UE 2024/1781) che raccoglie…
  • Il DPP non sostituisce REACH, ma ne estende la logica di trasparenza chimica lungo la supply chain.
  • Il Reg. UE 2024/1781 (ESPR) è in vigore dal 18 luglio 2024.
  • In linea di principio, il DPP dovrà contenere informazioni sulle sostanze di preoccupazione presenti nel prodotto sopra soglie definite, comprese le SVHC REACH, i componenti…

Il Passaporto Digitale di Prodotto (Digital Product Passport, DPP) è il tassello più recente della strategia europea per la sostenibilità e la trasparenza lungo le filiere produttive. Introdotto formalmente con il Reg. UE 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), il DPP promette di rivoluzionare il modo in cui le informazioni sui prodotti — comprese quelle chimiche — vengono raccolte, trasmesse e rese accessibili.

Per chi opera nel settore chimico o commercia prodotti che contengono sostanze soggette a REACH, il DPP non è una questione futura astratta: i suoi requisiti si intersecano direttamente con gli obblighi già vigenti di comunicazione delle SVHC (art. 33 Reg. 1907/2006), con la gestione delle schede di dati di sicurezza e con la documentazione di conformità degli articoli. Questo articolo analizza lo stato attuale della normativa e cosa devono aspettarsi le aziende.

Il quadro normativo: ESPR e DPP

Il Reg. UE 2024/1781 (ESPR), in vigore dal 18 luglio 2024, abroga e sostituisce la Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) ampliandone il perimetro. Il DPP è uno degli strumenti cardine: consiste in un set di dati legati a un prodotto fisico tramite un data carrier (QR code, RFID o identificatore digitale) che ne permette la tracciabilità lungo tutto il ciclo di vita.

L’ESPR non definisce il DPP in modo unico per tutti i prodotti: i requisiti concreti (quali dati includere, chi ha accesso, quale formato) vengono stabiliti per categoria di prodotto tramite atti delegati della Commissione Europea. Le prime categorie per cui sono stati avviati o adottati atti delegati includono batterie (già coperte anche dal Reg. UE 2023/1542), tessili e prodotti dell’acciaio.

Dove REACH e DPP si incontrano

Il collegamento tra REACH e DPP è esplicito nella struttura normativa europea. In particolare:

  • SVHC e Candidate List: l’art. 33 Reg. 1907/2006 impone già oggi di comunicare a valle la presenza di SVHC negli articoli quando la concentrazione supera lo 0,1% w/w. Il DPP estende questo obbligo di disclosure, poiché le SVHC dovranno essere documentate nel passaporto e rese accessibili non solo al cliente diretto (B2B) ma potenzialmente anche ai consumatori e ai trattatori di fine vita.
  • Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): la presenza di tali sostanze nel prodotto finale sarà un dato rilevante per il DPP, in quanto impatta sulla riciclabilità e sul trattamento a fine vita.
  • Restrizioni (Allegato XVII REACH): la conformità alle restrizioni REACH è parte della documentazione di conformità che il DPP dovrà attestare indirettamente, fornendo informazioni sulla composizione chimica del prodotto.

DPP e scheda di dati di sicurezza: strumenti distinti ma complementari

Un equivoco frequente è pensare che il DPP sostituirà la scheda di dati di sicurezza (SDS). Non è così. I due strumenti hanno perimetri diversi:

Aspetto SDS (Reg. CE 2020/878) DPP (ESPR / Reg. UE 2024/1781)
Oggetto Sostanze e miscele pericolose Articoli / prodotti finiti
Destinatario Utenti professionali B2B Supply chain + consumatori + fine vita
Formato 16 sezioni standardizzate Definito per categoria tramite atti delegati
Accesso Obbligatorio su richiesta o fornitura Tramite data carrier sul prodotto
Dati ambientali ciclo vita Non inclusi sistematicamente Inclusi (carbon footprint, riciclabilità, ecc.)
Dati sostanze pericolose Sezione 3 e 15 (obbligatorie) Inclusi secondo atti delegati di categoria

Le informazioni chimiche della SDS potranno alimentare il DPP per la componente di sicurezza, ma il DPP richiede dati aggiuntivi di ciclo di vita che la SDS non contiene.

Impatto sulle aziende della supply chain chimica

Le implicazioni operative per le aziende sono significative. Chi produce o importa sostanze chimiche dovrà:

  • Mappare le SVHC presenti nei propri prodotti e negli articoli che commercializza, in modo da avere dati pronti per alimentare i DPP dei clienti a valle.
  • Strutturare i sistemi informativi aziendali (ERP, PLM, sistemi di gestione SDS) in modo da raccogliere e trasmettere dati chimici strutturati in formato digitale interoperabile.
  • Rivedere i contratti di fornitura per includere clausole sulla trasmissione di dati chimici necessari alla compilazione del DPP.
  • Seguire l’evoluzione degli atti delegati ESPR per le categorie di prodotto rilevanti per il proprio business.

Il ruolo del database SCIP e il collegamento con il DPP

Dal 5 gennaio 2021 è in vigore l’obbligo di notifica al database SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects/Products) gestito da ECHA. Questo obbligo, derivante dalla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti come modificata dalla Direttiva 2018/851/CE, impone ai produttori e importatori di articoli contenenti SVHC di notificare le informazioni ad ECHA per renderle disponibili agli impianti di trattamento rifiuti.

Il SCIP è in pratica un precursore del DPP per la componente chimica: le informazioni già raccolte per il SCIP saranno un punto di partenza importante per la compilazione dei futuri DPP. Le aziende che hanno già implementato un processo strutturato di raccolta dati per il SCIP si trovano in posizione avvantaggiata.

Stato attuale degli atti delegati ESPR

Al 2025, la Commissione Europea ha adottato o è in fase avanzata di adozione degli atti delegati per le seguenti categorie prioritarie:

  • Batterie: coperte anche dal Reg. UE 2023/1542, con requisiti DPP già in fase di implementazione per le grandi batterie industriali (a partire dal 2026-2027 per le varie classi).
  • Tessile: in fase di consultazione, con focus su informazioni di composizione delle fibre e sostanze chimiche nei trattamenti.
  • Prodotti dell’acciaio e dell’alluminio: rilevanti per la carbon footprint.
  • Prodotti chimici in quanto tali: non ancora tra le prime priorità ESPR, ma la logica del DPP impatterà sulla filiera chimica attraverso i prodotti che contengono sostanze soggette a REACH.

Come prepararsi oggi

Attendere la piena entrata in vigore degli obblighi DPP per le specifiche categorie di prodotto prima di agire è una strategia rischiosa. Le aziende dovrebbero già oggi:

  • Condurre un audit delle SVHC presenti nei propri articoli per aggiornare la documentazione SCIP e prepararsi agli obblighi DPP.
  • Valutare la propria capacità di raccogliere e strutturare dati chimici in formato digitale interoperabile (es. standard ECLASS, formati JSON/XML definiti da ECHA).
  • Includere il tema DPP nella pianificazione dei sistemi informativi aziendali, per non trovarsi a fare adeguamenti urgenti sotto scadenza.
  • Monitorare il registro degli atti delegati ESPR sul sito della Commissione Europea per le categorie di prodotto rilevanti.

Domande frequenti

Cos’è il Digital Product Passport (DPP)?

Il Digital Product Passport (DPP) è uno strumento previsto dal Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR, Reg. UE 2024/1781) che raccoglie in formato digitale le informazioni ambientali e chimiche di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, rendendole accessibili agli operatori della supply chain e alle autorità di controllo tramite un identificatore univoco.

Quale relazione esiste tra il DPP e REACH?

Il DPP non sostituisce REACH, ma ne estende la logica di trasparenza chimica lungo la supply chain. Le informazioni sulle sostanze pericolose presenti negli articoli (comprese le SVHC della Candidate List ECHA) dovranno essere incluse nel DPP, creando un collegamento diretto con gli obblighi di comunicazione già previsti dall’art. 33 del Reg. (CE) 1907/2006.

Quando entrerà in vigore l’obbligo del DPP?

Il Reg. UE 2024/1781 (ESPR) è in vigore dal 18 luglio 2024. Gli obblighi concreti del DPP si applicano per categorie di prodotto specifiche tramite atti delegati della Commissione Europea. Le prime categorie interessate (batterie, tessile) hanno avuto atti delegati adottati o in adozione.

Quali dati chimici dovrà contenere il DPP?

In linea di principio, il DPP dovrà contenere informazioni sulle sostanze di preoccupazione presenti nel prodotto sopra soglie definite, comprese le SVHC REACH, i componenti rilevanti per il riciclo, e i dati necessari per i trattatori di fine vita. I dettagli variano per categoria di prodotto e vengono definiti nei rispettivi atti delegati.

Come si integra il DPP con la scheda di dati di sicurezza (SDS)?

La SDS estesa (eSDS, Reg. CE 2020/878) rimane lo strumento principale per la comunicazione delle informazioni di sicurezza sui prodotti chimici. Il DPP ha un perimetro più ampio (ciclo di vita, sostenibilità, riciclabilità) e si applica agli articoli più che alle sostanze/miscele. Le due documentazioni sono complementari: le informazioni chimiche della SDS possono alimentare il DPP per la componente di sicurezza chimica.

Il tuo sistema di gestione delle SVHC è pronto per il DPP?

La transizione verso il Digital Product Passport richiede che le informazioni sulle sostanze pericolose negli articoli siano già strutturate e aggiornate. Verifica con noi lo stato della tua documentazione SVHC e SCIP.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).