REACH per vernici e pitture: registrazione e restrizioni applicabili

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Le vernici in quanto tali (miscele) non si registrano.
  • Le restrizioni più impattanti per vernici e rivestimenti riguardano i composti di piombo (Allegato XVII, entry 63), i ftalati (entry 51), il biossido di titanio in polvere (entry…
  • L’importatore in UE di vernici prodotte fuori dall’Unione diventa responsabile di far registrare le sostanze contenute nelle miscele che importa in quantità ≥1 t/anno.
  • Il formulatore di vernici riceve le schede di dati di sicurezza (SDS) dai fornitori delle materie prime.

Vernici, pitture, smalti e rivestimenti protettivi costituiscono una delle categorie di miscele chimiche più diffuse nel commercio europeo. Chi le produce, importa o formula deve confrontarsi con il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 su più fronti: dalla verifica della registrazione delle sostanze a monte, alle restrizioni specifiche di Allegato XVII, fino agli obblighi di comunicazione delle sostanze ad alta preoccupazione (SVHC).

Questa guida illustra come REACH si applica concretamente al settore vernici, quali sono le restrizioni più rilevanti, come gestire la catena di fornitura e cosa controllare prima di immettere un prodotto sul mercato UE.

Le miscele non si registrano: cosa cambia per il formulatore

Il primo punto da chiarire è che REACH non prevede la registrazione delle miscele (vernici, pitture, smalti), ma delle sostanze chimiche che le compongono. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, del Reg. 1907/2006, i formulatori di miscele non hanno quindi un obbligo diretto di registrazione.

Tuttavia, il formulatore è obbligato a:

  • Verificare che ogni sostanza fornita da monte sia registrata presso ECHA dall’upstream supplier;
  • Non utilizzare sostanze non registrate (se la quantità immessa nel mercato UE supera 1 t/anno);
  • Comunicare a valle le informazioni ricevute tramite SDS e, dove applicabile, notifiche SVHC.

Questo significa che il reale onere del formulatore è di controllo e trasmissione della conformità, non di registrazione propria.

La catena di fornitura: DU, produttori e importatori

Nel contesto delle vernici, ogni azienda occupa un ruolo preciso nella catena REACH:

  • Produttori di materie prime (pigmenti, solventi, resine): registrano le sostanze se ne producono ≥1 t/anno in UE;
  • Importatori di materie prime extra-UE: hanno l’obbligo di registrazione a proprio nome, o tramite un Only Representative;
  • Formulatori di vernici: sono utilizzatori a valle (DU); non registrano ma verificano e comunicano;
  • Distributori/rivenditori: trasmettono SDS e informazioni senza modifiche sostanziali.

Se una vernice viene importata direttamente dall’esterno dell’UE (es. da un produttore asiatico), il soggetto che la importa deve verificare che le sostanze in essa contenute siano coperte da registrazione REACH valida per quel uso.

Restrizioni di Allegato XVII applicabili alle vernici

L’Allegato XVII del REACH elenca sostanze, miscele e articoli soggetti a restrizioni di fabbricazione, immissione sul mercato e uso. Queste sono le entry più rilevanti per il settore vernici:

Entry Sostanza/gruppo Restrizione principale
Entry 63 Composti di piombo Vietati nelle vernici destinate al grande pubblico; limite 0,15% w/w nelle vernici industriali per strutture storiche (previa autorizzazione)
Entry 51 Ftalati (DEHP, DBP, BBP) Non utilizzabili in miscele destinate al pubblico in concentrazioni ≥0,1%; limitazioni in applicazioni su superfici a contatto con alimenti
Entry 76 Biossido di titanio in polvere (inalabile) Etichettatura obbligatoria per miscele in polvere con TiO₂ ≥1%; vietato spray professionali oltre certe concentrazioni
Entry 72 Cromo VI nei cementi (esteso a prodotti simili) Limite 0,0002% Cr(VI) solubile in acqua per prodotti cementizi; controllare vernici a base silicatica
Entry 46 Azoderivati (specifici) Ammine aromatiche cancerogene: vietate in vernici tessili e in cuoio artificiale
Entry 73 Cadmio e suoi composti Vietati come pigmenti nelle vernici destinate al grande pubblico; limitazioni tecniche in uso industriale

Occorre verificare caso per caso la formulazione del prodotto rispetto all’elenco aggiornato dell’Allegato XVII, poiché le entry vengono modificate periodicamente dalla Commissione europea.

Sostanze SVHC nelle vernici: obblighi di comunicazione

Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC, Substances of Very High Concern) sono elencate nella Candidate List pubblicata da ECHA. Ai sensi dell’art. 31 e 33 del REACH, se una miscela contiene una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% w/w, il fornitore è obbligato a:

  • Menzionarlo nella SDS (sezione 15) e comunicarlo proattivamente ai clienti professionali;
  • Rispondere entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore che chieda se il prodotto contiene SVHC.

Per i formulatori di vernici è essenziale monitorare regolarmente la Candidate List ECHA (aggiornata due volte l’anno) e verificare se nuove aggiunte impattano le loro formulazioni correnti.

La direttiva VOC e i limiti di solventi

Sebbene non sia parte di REACH, la Direttiva 2004/42/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 161/2006) impone limiti ai composti organici volatili (VOC) nelle vernici destinate all’uso privato e professionale. Questi limiti si esprimono in grammi di VOC per litro di prodotto pronto all’uso e variano per categoria di prodotto (es. vernici per interni, per legno, per metalli).

Un produttore o importatore di vernici deve quindi verificare sia la conformità REACH (registrazione sostanze, restrizioni) sia i limiti VOC di prodotto, che sono obblighi distinti ma complementari.

Scheda di dati di sicurezza (SDS): obblighi per le vernici

Ai sensi del Reg. (UE) 2020/878 (SDS aggiornato), le vernici classificate come pericolose, o contenenti sostanze SVHC, richiedono una SDS conforme al formato 16 sezioni obbligatorio. Per le vernici immesse sul mercato dal 1° gennaio 2023, la SDS deve rispettare il nuovo formato introdotto dal 2020/878, che include la sezione 9 aggiornata sulle proprietà fisico-chimiche e richiede l’indicatore di esposizione univoco (UFI) per la notifica al PCN se la miscela è classificata pericolosa.

I punti critici per le vernici nella SDS sono:

  • Sezione 2: classificazione CLP corretta (inclusa la classificazione di TiO₂ se applicabile);
  • Sezione 8: DPI appropriati per applicazione a spruzzo vs. a pennello;
  • Sezione 15: riferimento a restrizioni REACH applicabili e presenza SVHC.

Importatori di vernici extra-UE: responsabilità e Only Representative

Un importatore italiano che acquista vernici già formulate da un produttore non-UE diventa, ai fini REACH, responsabile della conformità delle sostanze contenute nella miscela. Se quelle sostanze non sono registrate per lo specifico uso, l’importazione non è lecita ai sensi del principio no data, no market.

La soluzione operativa più usata nel settore è la nomina di un Only Representative (OR) da parte del produttore extra-UE. L’OR registra le sostanze a nome del produttore e permette all’importatore europeo di trattare come distributore (DU), con oneri ridotti. Senza un OR valido, la verifica della copertura registrativa ricade integralmente sull’importatore.

Autorizzazioni REACH per sostanze in vernici: il processo

Alcune sostanze utilizzate storicamente nelle vernici sono ora incluse nell’Allegato XIV di REACH e richiedono un’autorizzazione specifica per continuare a essere usate. Tra queste figurano alcuni ftalati e sostanze CMR usate in rivestimenti industriali. Il processo di autorizzazione è gestito da ECHA e può richiedere 18-36 mesi. Le aziende che utilizzano tali sostanze devono verificare se esistono autorizzazioni in corso di validità nella catena, oppure valutare sostanze alternative.

Domande frequenti

Le vernici per uso privato hanno requisiti diversi da quelle professionali?

In parte sì. Alcune restrizioni dell’Allegato XVII si applicano solo a vernici “destinate al grande pubblico”, con soglie più restrittive rispetto alle vernici per uso professionale esclusivo. La classificazione del canale di vendita (consumer vs. professional) influisce quindi sulla verifica di conformità. Anche i limiti VOC cambiano tra le due categorie di prodotto.

Chi è responsabile se una sostanza nella vernice non è registrata?

La responsabilità ricade sul produttore o importatore della sostanza (non del formulatore), salvo che il formulatore sia anche importatore della stessa. Il formulatore è però responsabile di non utilizzare sostanze per le quali non ha evidenza di registrazione valida. In pratica: il formulatore deve ottenere dal fornitore la conferma scritta del numero di registrazione REACH.

Come si controlla se una sostanza in una vernice è nella Candidate List SVHC?

Tramite il database pubblico ECHA SVHC Candidate List (echa.europa.eu/candidate-list-table). La ricerca può essere effettuata per nome IUPAC, numero CAS o numero EC. Si raccomanda di fare questa verifica a ogni aggiornamento semestrale della lista.

Le vernici a base d’acqua sono esenti da REACH?

No. REACH si applica a tutte le sostanze immesse sul mercato UE indipendentemente dalla base (acquosa o solvente). Anche le vernici idrodisperse contengono sostanze soggette a registrazione (pigmenti, additivi, biocidi conservanti) e possono contenere SVHC.

Il biossido di titanio in forma liquida nelle vernici richiede etichettatura specifica?

No, per le vernici liquide il TiO₂ non rientra nella restrizione dell’Allegato XVII entry 76, che si applica specificamente alle forme in polvere. Tuttavia, per prodotti in polvere o spray aerosol con TiO₂ ≥1%, l’etichettatura CLP deve riportare le frasi di rischio legate alla classificazione Carc. 2 per via inalatoria.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).