REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- No, non è un divieto assoluto.
- Sì, la voce 23 dell’Allegato XVII REACH limita il cadmio in plastica, vernici, stabilizzanti e saldature.
- Le SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze identificate per proprietà CMR, PBT, vPvB o analoga preoccupazione.
- La verifica analitica è l’unico metodo affidabile.
Piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, arsenico: questi metalli sono tra le sostanze più regolate nel sistema REACH, CLP e nelle direttive di prodotto europee. Le restrizioni non si applicano solo alla vendita diretta di queste sostanze, ma colpiscono articoli, miscele e processi industriali in cui compaiono anche come impurezze o additivi funzionali.
Questa guida raccoglie le principali restrizioni REACH dell’Allegato XVII e gli obblighi connessi per chi produce, importa o utilizza prodotti contenenti questi metalli, distinguendo i limiti per le diverse categorie d’uso e materiale.
Perché i metalli pesanti sono così regolati
Dal punto di vista tossicologico, i metalli pesanti sono preoccupanti per diversi meccanismi: accumulo biologico (bioaccumulo), persistenza ambientale, tossicità cronica a basse dosi, effetti neurotossici, cancerogeni e tossici per la riproduzione. Molti di essi soddisfano i criteri per essere classificati come:
- CMR: cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (requisito per la candidatura SVHC ai sensi dell’art. 57 REACH);
- PBT/vPvB: persistenti, bioaccumulabili e tossici, o molto persistenti e molto bioaccumulabili;
- sostanze con effetti analoga preoccupazione (es. per interferenza endocrina).
Questa classificazione triplice attiva contemporaneamente restrizioni REACH, obblighi di autorizzazione (Allegato XIV), candidatura alla candidate list SVHC e requisiti CLP per etichettatura e SDS.
Piombo: le restrizioni REACH principali
Il piombo e i suoi composti compaiono in più voci dell’Allegato XVII REACH e nella candidate list SVHC. Le restrizioni principali:
| Voce Allegato XVII | Ambito di applicazione | Limite |
|---|---|---|
| 63 | Gioielli e articoli destinati ai consumatori (es. chiavi, accessori) | ≥ 0,05% p/p vietato; ≥ 0,05% p/p nei componenti metallici accessibili per gioielli |
| Reg. (UE) 2020/1149 (modifica Allegato XVII) | Piombo in articoli misti (con parti metalliche) per consumatori | 0,05% p/p nelle parti metalliche accessibili |
| RoHS (Dir. 2011/65/UE) | Apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) | 0,1% p/p peso omogeneo; specifiche esenzioni tecniche |
Il piombo è incluso nella candidate list SVHC in diversi composti (es. piombo solfato, piombo acetato, piombo cromato). Per gli articoli che contengono questi composti SVHC a concentrazione ≥ 0,1% p/p, scatta l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 33 REACH.
Cadmio: limiti in plastica, vernici e saldature
Il cadmio (CAS 7440-43-9, EC 231-152-8) è classificato Carc. 1A (H350) e Repr. 2 (H361) nel CLP. Le restrizioni nell’Allegato XVII REACH:
- Voce 23, punto 1: divieto di uso come stabilizzante in materie plastiche se la concentrazione risultante nel materiale finale è ≥ 0,01% p/p;
- Voce 23, punto 2: limitazione del cadmio in vernici (0,01% p/p) e in rivestimenti su superfici (0,1% p/p di cadmio metallico);
- Voce 23, punto 3-4: divieto in saldature per giunzioni, con deroghe per usi professionali specifici;
- Voce 23, punto 5: limiti nei prodotti tessili assemblati, accessori metallici, cerniere.
La presenza di cadmio in tracce come impurezza in materie prime (es. nello zinco) richiede una verifica analitica per assicurarsi di non superare le soglie.
Mercurio: il Regolamento dedicato e l’Allegato XVII
Il mercurio (CAS 7439-97-6, EC 231-106-7) è soggetto a una doppia regolazione:
- L’Allegato XVII REACH, voce 18 limita l’aggiunta di mercurio in batterie (0,0005% p/p), termometri destinati ai consumatori, strumenti di misura professionali (con deroghe), switch e relais (0,2 mg/switch).
- Il Reg. (UE) 2017/852 (Regolamento Mercurio) vieta la fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio non esentati (Allegato II), vieta l’esportazione di mercurio metallico verso Paesi terzi, e disciplina lo stoccaggio del mercurio metallico ritirato dal mercato.
Per le aziende che importano strumenti, lampade a scarica o dispositivi medicali da Paesi extra-UE, la verifica della conformità REACH + Reg. Mercurio è necessaria prima dell’importazione.
Cromo esavalente (Cr VI): la sostanza soggetta ad autorizzazione REACH
Il cromo esavalente (CAS 18540-29-9) non è solo soggetto a restrizioni: è incluso nell’Allegato XIV REACH (lista delle sostanze soggette ad autorizzazione). Questo significa che il suo uso non è semplicemente limitato, ma è vietato salvo autorizzazione specifica concessa dalla Commissione europea per ogni applicazione d’uso.
Gli usi soggetti ad autorizzazione includono la cromatura dura (galvanica) e il trattamento di superfici metalliche con Cr VI. Le aziende che usano queste tecnologie devono verificare se dispongono di un’autorizzazione valida o se il loro uso rientra in un’esenzione.
Parallelamente, la Direttiva RoHS vieta il Cr VI negli AEE con soglia 0,1% p/p.
Arsenico e altri metalli: i casi minori ma rilevanti
L’arsenico (CAS 7440-38-2) e i suoi composti inorganici sono limitati dall’Allegato XVII REACH (voce 19) nel legno trattato per applicazioni in aree accessibili al pubblico, nei giocattoli e nei prodotti tessili. Per uso in biocidi, è soggetto all’approvazione separata ai sensi del Reg. 528/2012.
Altri metalli con restrizioni specifiche includono:
- Nichel (voce 27 Allegato XVII): limitato in oggetti in contatto diretto con la pelle (es. gioielli, fasteners, occhiali) con rilascio massimo 0,5 μg/cm²/settimana;
- Cromo trivalente (Cr III): molto meno tossico del Cr VI, ma soggetto a classificazione CLP per alcuni sali;
- Bario: i composti solubili del bario sono classificati tossici; usati come stabilizzanti PVC, soggetti alla voce 23 se usati in alternativa al cadmio.
Come verificare la conformità per metalli pesanti
Il processo pratico di verifica comprende:
- Identificazione delle sostanze presenti nel prodotto (materie prime, additivi, impurezze) tramite SDS e specifiche tecniche del fornitore.
- Verifica in Allegato XVII REACH per ciascuna sostanza identificata, con attenzione alla specifica applicazione (uso professionale vs consumatore, settore).
- Verifica candidate list SVHC per attivare gli obblighi art. 33 se applicabili.
- Analisi chimica (ICP-OES/MS) se la concentrazione presunta è vicina alle soglie o se le informazioni del fornitore sono insufficienti.
- Documentazione: conservazione delle prove di conformità (certificati di analisi, dichiarazioni del fornitore) per almeno 10 anni in vista di possibili controlli di mercato.
Domande frequenti
Il piombo è vietato in tutti i prodotti chimici dall’UE?
No, non è un divieto assoluto. L’Allegato XVII del REACH (voce 63) limita l’uso del piombo in articoli destinati ai consumatori con concentrazioni ≥ 0,05% p/p. Per usi industriali specifici esistono deroghe. La Direttiva RoHS vieta il piombo negli AEE con soglia 0,1% p/p, con specifiche esenzioni tecniche.
Il cadmio è soggetto a restrizioni REACH?
Sì. La voce 23 dell’Allegato XVII REACH limita il cadmio in plastica (0,01% p/p), vernici e saldature. Il cadmio è classificato cancerogeno categoria 1A (H350) ai sensi del CLP, il che attiva ulteriori obblighi SDS e di etichettatura.
Cosa sono le sostanze SVHC e c’entrano con i metalli pesanti?
Le SVHC sono sostanze identificate per proprietà CMR, PBT o vPvB. Diversi composti di piombo, cadmio e mercurio sono nella candidate list SVHC. Se un articolo contiene una SVHC ≥ 0,1% p/p, scatta l’obbligo di comunicazione lungo la catena di fornitura (art. 33 REACH).
Come verifico se un mio prodotto supera i limiti REACH per metalli pesanti?
La verifica analitica è l’unico metodo affidabile. Si usano tipicamente metodi ICP-OES o ICP-MS su digestione acida, seguendo le norme EN ISO 17294 o EN 62321 per la RoHS. Il limite di quantificazione del metodo deve essere almeno un ordine di grandezza inferiore alla soglia normativa.
Il mercurio è soggetto a restrizioni REACH?
Sì, e in modo particolarmente esteso. La voce 18 dell’Allegato XVII REACH limita il mercurio in batterie e strumenti di misura. Inoltre, il Reg. (UE) 2017/852 stabilisce divieti d’uso più ampi, inclusa la fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio non esentati.
Hai prodotti o articoli che contengono metalli pesanti?
Verifichiamo la conformità del tuo portafoglio prodotti rispetto alle restrizioni REACH Allegato XVII, RoHS e SVHC, con un’analisi puntuale delle soglie applicabili al tuo settore e ai tuoi usi specifici.
Fonti ufficiali
- ECHA — Sostanze soggette a restrizioni (Allegato XVII REACH)
- ECHA — Candidate List of SVHC
- Reg. (UE) 2017/852 sul mercurio (EUR-Lex)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
