Schede dati di sicurezza
Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.
In sintesi
- Il Regolamento UE 2020/878 (SDS 2020) ha aggiornato l’allegato II del REACH introducendo nuovi requisiti per nanoformi, sostanze CMR categoria 3 reprotossiche, informazioni UFI e…
- Le nuove SDS conformi al Regolamento 2020/878 erano obbligatorie per le schede emesse o riviste dal 1° gennaio 2023.
- Il Regolamento 2020/878 introduce l’obbligo di identificare le nanoformi registrate ai sensi del REACH nelle sezioni rilevanti della SDS (sezione 3, 8, 9, 11, 12), indicando le…
- Sì, il Regolamento 2020/878 richiede esplicitamente l’inserimento dell’UFI (Unique Formula Identifier) nella sezione 1.1 della SDS per le miscele che devono essere notificate al…
Dal 1° gennaio 2023 le schede di dati di sicurezza emesse o riviste devono rispettare il Regolamento UE 2020/878, che ha abrogato il precedente 2015/830. Per molte aziende il cambiamento sembra marginale: nella pratica, alcune differenze sono sostanziali e possono determinare non conformità in caso di ispezione o audit di supply chain.
Questo articolo confronta punto per punto i due formati, identifica le sezioni che hanno subito modifiche strutturali e spiega quali aggiornamenti operativi sono richiesti a produttori, importatori e formulatori.
Contesto normativo: perché il regolamento è stato rivisto
Il Regolamento 2015/830/UE aveva aggiornato l’allegato II del REACH per allinearlo alla 5ª revisione del GHS ONU e per consolidare alcuni requisiti CLP. Il Regolamento 2020/878/UE è intervenuto per tre ragioni principali:
- Recepire la 7ª e 8ª revisione del GHS ONU (nuove classi di pericolo, criteri aggiornati).
- Integrare i requisiti per le nanoformi registrate ai sensi del REACH (Reg. 2018/1881).
- Allineare la SDS alla notifica PCN obbligatoria introdotta dall’allegato VIII del CLP (Reg. 2017/542), in particolare tramite l’inserimento dell’UFI.
Tabella di confronto: Reg. 2015/830 vs Reg. 2020/878
| Aspetto | Reg. 2015/830 (SDS 2015) | Reg. 2020/878 (SDS 2020) |
|---|---|---|
| Base giuridica | Allegato II REACH, 5ª revisione GHS | Allegato II REACH, 7ª-8ª revisione GHS |
| Struttura 16 sezioni | Invariata | Invariata (struttura confermata) |
| UFI (sezione 1) | Non previsto | Obbligatorio per miscele soggette a PCN |
| Nanoformi (sezioni 3, 8, 9, 11, 12) | Non disciplinate | Identificazione obbligatoria e proprietà specifiche |
| Sostanze CMR cat. 3 reprotossiche | SDS facoltativa sotto soglie | SDS obbligatoria se sostanza è CMR cat. 3 reprotossica |
| Esposizione cutanea e per inalazione | Limiti generali (sezione 8) | Distinzione esplicita vie di esposizione per DNEL e OEL |
| Sezione 9 (proprietà fisico-chimiche) | Lista proprietà fissa | Lista ampliata (es. granulometria per nanoformi, solubilità in più solventi) |
| Applicabilità obbligatoria | Dal 1° giugno 2015 | Dal 1° gennaio 2023 |
Sezione 1: identificatore e UFI
La modifica più visibile nella sezione 1.1 è l’obbligo di riportare l’UFI per le miscele soggette a notifica PCN. L’UFI è un codice alfanumerico di 16 caratteri generato tramite lo strumento ECHA; deve comparire sull’etichetta del prodotto e nella SDS in modo coerente. Un’azienda che dispone di SDS prive di UFI per miscele già notificate al PCN si trova in una situazione di difformità documentale che può emergere in qualsiasi audit di supply chain.
Sezione 3: composizione e nanoformi
Per le sostanze registrate in forma nano (ai sensi del Reg. 2018/1881 che ha modificato i requisiti REACH), la sezione 3 deve identificare esplicitamente la nanoforma con la denominazione utilizzata nel fascicolo di registrazione ECHA. Questo non riguarda la maggior parte delle formulazioni industriali standard, ma è rilevante per prodotti come rivestimenti nanofunzionalizzati, pigmenti nano-TiO2 e additivi in nano-SiO2.
Sezioni 8 e 9: esposizione professionale e proprietà fisico-chimiche
Nel Regolamento 2020/878, la sezione 8 richiede una distinzione più netta tra i valori DNEL per esposizione cutanea e per inalazione, sia per lavoratori che per la popolazione generale. Le SDS 2015 spesso riportavano un unico valore aggregato o omettevano la distinzione per via di esposizione, che è invece utile per il medico competente e per la stesura del DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La sezione 9 è stata ampliata per includere proprietà aggiuntive come la distribuzione granulometrica per nanoformi e parametri di solubilità in solventi diversi dall’acqua, rilevanti per valutazioni di miscibilità e compatibilità in formulazione.
Sostanze CMR categoria 3 reprotossiche: obbligo SDS esteso
Una novità operativamente rilevante riguarda le sostanze classificate CMR categoria 3 per tossicità riproduttiva (H361). Il Regolamento 2020/878 estende l’obbligo di fornire SDS anche per queste sostanze quando presenti in miscele, anche al di sotto delle soglie che normalmente non richiederebbero una SDS. Chi formula prodotti contenenti plastificanti o solventi con classificazione H361 deve verificare se è necessario emettere o aggiornare la SDS.
Cosa deve fare concretamente l’azienda
Le azioni minime da svolgere sono:
- Inventariare le SDS in uso e verificare la data dell’ultima revisione e il regolamento di riferimento indicato nella sezione 1.
- Per ogni SDS con riferimento a 2015/830, avviare la revisione con il fornitore o con un consulente abilitato.
- Per le miscele notificate al PCN, verificare che l’UFI sia presente sia nella SDS sia sull’etichetta del prodotto.
- Per sostanze nano registrate, verificare sezioni 3, 8, 9 e 11 con le specifiche della nanoforma.
- Aggiornare l’archivio documentale e il registro delle SDS con le nuove versioni firmate e datate.
Domande frequenti
Qual è la principale differenza tra il Regolamento SDS 2015 e il Regolamento 2020/878?
Il Regolamento UE 2020/878 ha introdotto l’obbligo di inserire l’UFI nella sezione 1, nuovi requisiti per nanoformi, una distinzione più dettagliata nelle vie di esposizione (sezione 8) e l’estensione dell’obbligo SDS alle sostanze CMR categoria 3 reprotossiche. Ha sostituito il 2015/830 con piena applicabilità dal 1° gennaio 2023.
Entro quando le SDS dovevano essere aggiornate al formato 2020/878?
Le nuove SDS conformi al Regolamento 2020/878 erano obbligatorie dal 1° gennaio 2023 per tutte le schede emesse o riviste a partire da quella data. Il periodo transitorio permetteva l’uso del formato 2015/830 fino al 31 dicembre 2022.
Cosa sono i nanomateriali nella SDS aggiornata?
Il Regolamento 2020/878 impone di identificare le nanoformi registrate nelle sezioni rilevanti della SDS indicando le proprietà specifiche che differiscono dalla forma bulk: granulometria, solubilità, DNEL specifici e parametri ecotossicologici se disponibili.
L’UFI va inserito nella SDS?
Sì. Il Regolamento 2020/878 richiede l’UFI nella sezione 1.1 per le miscele soggette a notifica PCN ai sensi dell’allegato VIII del CLP. L’UFI deve essere coerente con quello riportato sull’etichetta del prodotto e nella notifica ECHA.
Un’azienda che importa materie prime deve procurarsi SDS aggiornate dai fornitori extra-UE?
Sì. L’importatore è responsabile della conformità REACH nell’UE e deve disporre di SDS aggiornate. Se il fornitore extra-UE fornisce schede non conformi al 2020/878, l’importatore è tenuto ad aggiornarle prima di trasmetterle nella catena di fornitura.
La tua SDS è conforme al Regolamento 2020/878?
Verifichiamo la struttura e i contenuti delle tue schede di dati di sicurezza e ti indichiamo le sezioni da aggiornare per essere conformi al formato vigente.
Fonti ufficiali
- Regolamento UE 2020/878 — EUR-Lex
- Pagina ECHA sulla SDS — REACH
- Regolamento UE 2015/830 (abrogato) — EUR-Lex
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
