Rifiuti a specchio: classificazione pericoloso/non pericoloso

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • I rifiuti a specchio (o voci speculari) sono coppie di codici CER in cui uno è contrassegnato da asterisco (pericoloso) e l’altro no, con la stessa descrizione di base.
  • L’analisi chimica è necessaria quando la composizione del rifiuto non è nota con certezza dalla conoscenza del processo produttivo.
  • Le principali proprietà HP per i rifiuti industriali sono: HP3 (infiammabile), HP4 (irritante), HP5 (tossicità per organi bersaglio specifica), HP6 (tossicità acuta), HP7…
  • Sì, le autorità di controllo possono effettuare campionamenti e analisi sui rifiuti.

La classificazione dei rifiuti a specchio è uno degli aspetti più complessi e più soggetti a contestazione nella gestione dei rifiuti speciali. A differenza dei rifiuti pericolosi assoluti (contrassegnati da asterisco senza voce speculare non pericolosa), i rifiuti a specchio richiedono una valutazione caso per caso: lo stesso tipo di rifiuto può essere pericoloso o non pericoloso a seconda della sua composizione reale.

Questa guida illustra il meccanismo delle voci speculari nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, le proprietà di pericolo HP da verificare, la procedura di classificazione corretta secondo le linee guida ISPRA e le conseguenze di una classificazione errata.

La struttura del catalogo CER: voci assolute e voci speculari

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER, recepito in Italia con D.M. 145/2010 e successive modifiche) distingue tre categorie di voci:

  • Voci pericolose assolute: contrassegnate da asterisco (*), sempre pericolose indipendentemente dalla composizione. Es. CER 14 06 01* (clorofluorocarburi). Non ammettono declassificazione.
  • Voci non pericolose assolute: senza asterisco e senza voce speculare pericolosa. Es. CER 20 02 01 (rifiuti biodegradabili da giardini e parchi). Sempre non pericolosi.
  • Voci speculari (a specchio): coppie di codici con la stessa descrizione, uno con asterisco (pericoloso) e uno senza. Es. CER 17 09 03* / CER 17 09 04. La pericolosità va determinata caso per caso.

La classificazione dei rifiuti a specchio segue una procedura precisa, descritta nelle linee guida ISPRA e nella decisione 2014/955/UE (che ha modificato la decisione 2000/532/CE).

Esempi di coppie speculari rilevanti per l’industria chimica

Voce pericolosa (*) Voce non pericolosa Descrizione comune
07 01 03* Solventi organici alogenati — assoluto pericoloso
07 02 03* Solventi organici alogenati — assoluto pericoloso
08 01 11* 08 01 12 Pitture e vernici di scarto contenenti/non contenenti solventi organici o sostanze pericolose
08 01 13* 08 01 14 Fanghi da pitture e vernici contenenti/non contenenti solventi organici
15 01 10* 15 01 02 / 15 01 06 Imballaggi contenenti/non contenenti residui di sostanze pericolose
17 09 03* 17 09 04 Rifiuti misti da demolizione contenenti/non contenenti sostanze pericolose
19 12 11* 19 12 12 Altri rifiuti dal trattamento meccanico con/senza sostanze pericolose
20 01 27* 20 01 28 Pitture, inchiostri, adesivi con/senza sostanze pericolose

Nota: alcuni codici capitolo 07 (rifiuti da processi chimici organici) sono pericolosi assoluti anche quando apparentemente potrebbero sembrare a specchio. È fondamentale verificare ogni singolo codice nel testo della decisione 2000/532/CE aggiornata.

Le proprietà di pericolo HP: quali verificare

Le proprietà di pericolo HP (Hazardous Properties) dei rifiuti sono definite dal regolamento (UE) 1357/2014 e dalla decisione 2014/955/UE. Per i rifiuti industriali le più rilevanti sono:

Proprietà HP Descrizione Soglie indicative
HP3 Infiammabile (liquidi, solidi, aerosol) Punto di infiammabilità < 60°C per liquidi
HP4 Irritante (occhi, cute, tratto respiratorio) Somma sostanze irritanti ≥ 20%
HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) In base alla classificazione CLP delle sostanze
HP6 Tossicità acuta Sostanze Tox. 1/2/3 ≥ 0,1% o ≥ 3% a seconda della via
HP7 Cancerogeno Sostanze categoria 1A/1B ≥ 0,1%; cat. 2 ≥ 1%
HP8 Corrosivo pH ≤ 2 o ≥ 11,5 (metodo analitico); sostanze corrosive ≥ 1%
HP14 Ecotossico Sostanze ecotossiche acquatiche in base a CLP
HP15 Rifiuti che danno luogo a sostanze pericolose dopo smaltimento Valutazione caso per caso

Le soglie indicate sono orientative: il calcolo preciso richiede la verifica delle concentrazioni di ogni sostanza pericolosa nel rifiuto e l’applicazione delle formule additive previste dal regolamento 1357/2014.

Procedura di classificazione: i passi operativi

La procedura corretta per classificare un rifiuto a specchio si articola in quattro fasi:

  1. Identificazione della voce CER di partenza: sulla base del processo produttivo che ha generato il rifiuto, il produttore individua il capitolo CER pertinente e la coppia speculare applicabile.
  2. Conoscenza della composizione: il produttore valuta la composizione del rifiuto sulla base della conoscenza del processo, delle SDS delle materie prime, delle analisi pregresse, della letteratura tecnica di settore. Se la composizione è nota con sufficiente certezza, può procedere senza analisi.
  3. Verifica delle proprietà HP: applicando le soglie del regolamento 1357/2014, si verifica se il rifiuto presenta una o più proprietà HP. Se ne presenta almeno una, è pericoloso e va classificato con il codice asteriscato.
  4. Documentazione: il risultato della classificazione va documentato in un fascicolo di classificazione, che riporta il ragionamento seguito, le fonti utilizzate (SDS, analisi, letteratura) e la conclusione. Questo documento è indispensabile in sede di ispezione.

Se la composizione non è determinabile con la sola conoscenza del processo, è necessario procedere con analisi chimiche su campioni rappresentativi del rifiuto, effettuate da laboratorio accreditato.

Il fascicolo di classificazione: cosa deve contenere

Le linee guida ISPRA (manuale classificazione rifiuti, edizione aggiornata) e la circolare del Ministero dell’Ambiente indicano che il fascicolo di classificazione deve includere:

  • Descrizione del processo produttivo e dell’origine del rifiuto.
  • Elenco delle materie prime e dei materiali ausiliari (con riferimento alle SDS).
  • Analisi chimico-fisiche se effettuate (con rapporto di prova del laboratorio accreditato).
  • Valutazione delle proprietà HP con riferimento al regolamento 1357/2014.
  • Codice CER attribuito e motivazione della scelta (pericoloso o non pericoloso).
  • Data di redazione e firma del responsabile tecnico.

Il fascicolo deve essere aggiornato ogni volta che cambia il processo produttivo o la composizione delle materie prime, in quanto la classificazione è legata alla composizione reale del rifiuto e non alla sua descrizione generica.

Conseguenze di una classificazione errata

Classificare come non pericoloso un rifiuto che ha proprietà HP pericolose configura la violazione dell’art. 258 D.Lgs. 152/2006 (tenuta irregolare del registro) e può integrare reati più gravi (traffico illecito di rifiuti ex art. 259, attività di gestione non autorizzata ex art. 256) se la classificazione errata ha determinato uno smaltimento improprio.

Le sanzioni amministrative per tenuta irregolare del registro vanno da 2.600 a 26.000 euro per rifiuti pericolosi. In caso di dolo o colpa grave nella classificazione di rifiuti pericolosi come non pericolosi, la fattispecie può diventare penale.

In sede di ispezione ARPA, la mancanza del fascicolo di classificazione — anche in presenza di un codice CER apparentemente corretto — è contestata come carenza documentale e può determinare un verbale di accertamento.

Applicazione pratica: imballaggi con residui (CER 15 01 10* vs 15 01 02)

Un caso frequente nelle PMI chimiche: imballaggi contaminati da residui di sostanze. La coppia speculare 15 01 10* / 15 01 02 (o 15 01 06 per imballaggi misti) è molto comune. La classificazione dipende dalla sostanza contenuta:

  • Se il prodotto originariamente contenuto nell’imballaggio era classificato come pericoloso ai sensi del CLP (pittogrammi GHS), il residuo nell’imballaggio impone CER 15 01 10* (pericoloso).
  • Se il contenuto originario era non pericoloso (es. fertilizzante privo di classificazione CLP), l’imballaggio con residui può essere classificato come non pericoloso (15 01 02 o 15 01 06).
  • Se gli imballaggi sono stati svuotati e puliti a tal punto da non presentare residui significativi, la pericolosità va valutata in base alla residua contaminazione misurabile.

Domande frequenti

Cosa sono i rifiuti a specchio nel CER?

Coppie di codici CER con la stessa descrizione, uno asteriscato (pericoloso) e uno non asteriscato, in cui la pericolosità dipende dalla composizione reale del rifiuto specifico prodotto, non dal codice in sé.

Quando è necessaria un’analisi chimica per classificare un rifiuto a specchio?

Quando la composizione non è determinabile con certezza dalla conoscenza del processo produttivo. In caso di dubbio, l’analisi su campioni rappresentativi da laboratorio accreditato è necessaria per una classificazione difendibile.

Quali sono le proprietà di pericolo HP rilevanti per i rifiuti industriali?

Le principali sono HP3 (infiammabile), HP6 (tossicità acuta), HP7 (cancerogeno), HP8 (corrosivo), HP14 (ecotossico). Le soglie di classificazione sono definite dal regolamento (UE) 1357/2014.

Un rifiuto classificato come non pericoloso può essere riclassificato come pericoloso in seguito a controllo?

Sì. Le autorità possono campionare e analizzare i rifiuti. Se le analisi dimostrano proprietà HP non dichiarate, scatta la riclassificazione e possono essere contestate violazioni dell’art. 258 D.Lgs. 152/2006.

Come si applica il principio di precauzione nella classificazione dei rifiuti a specchio?

In caso di incertezza, il rifiuto va classificato come pericoloso. La classificazione non pericolosa deve essere positivamente dimostrata, non presunta. Lo stabilisce l’art. 184 D.Lgs. 152/2006 e le linee guida ISPRA.

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Valutiamo la composizione del rifiuto, verifichiamo le proprietà HP e predisponiamo il fascicolo di classificazione difendibile in sede di ispezione ARPA.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).