SDS mancante dal fornitore estero: cosa chiedere e come muoversi

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • No direttamente: il Reg. 2020/878 si applica ai fornitori stabiliti nell’UE.
  • Una SDS in lingua diversa dall’italiano o non conforme al formato a 16 sezioni del Reg. 2020/878 non è utilizzabile in Italia.
  • Le informazioni essenziali sono: composizione con CAS/EC e concentrazioni di ogni componente pericoloso, classificazione GHS del prodotto e dei singoli componenti, dati…
  • La SDS deve essere disponibile prima della prima fornitura del prodotto a qualsiasi destinatario in UE.

Importare prodotti chimici da fornitori extra-UE significa spesso trovarsi con una SDS assente, incompleta o redatta secondo standard non europei. Non è una situazione rara: molti fornitori asiatici, americani o medio-orientali consegnano una SDS conforme al GHS nella versione del loro paese di origine, che non coincide con i requisiti del Reg. 2020/878 in vigore nell’Unione Europea.

Questa guida descrive la procedura operativa per individuare le carenze, richiedere le informazioni mancanti al fornitore e gestire la situazione quando le informazioni non arrivano. L’obiettivo è arrivare a una SDS conforme prima che il prodotto venga ceduto a qualsiasi destinatario in Italia.

Perché la SDS del fornitore estero non basta quasi mai

Il Sistema Globalmente Armonizzato (GHS, ONU) è una struttura comune per classificazione ed etichettatura, ma ogni giurisdizione lo recepisce in modo autonomo. L’UE ha il Reg. 1272/2008 (CLP), gli USA l’OSHA HCS 2012, il Giappone il JIS Z 7253, la Cina il GB/T 16483. Le differenze non sono solo formali: riguardano i criteri di classificazione, le soglie di concentrazione che attivano l’obbligo di dichiarazione in SDS, i valori limite di esposizione occupazionale applicabili e la struttura delle 16 sezioni.

In particolare, una SDS americana omette tipicamente: il numero di telefono del Poison Center europeo (NFP/numero ECHA), la classificazione CLP con menzione di pericolo H-code e pittogrammi GHS/CLP, e gli scenari di esposizione REACH se la sostanza è soggetta a CSA. Una SDS cinese spesso non riporta i DNEL/PNEC e segue la struttura GB/T che non coincide con le 16 sezioni UE.

Il ruolo dell’importatore UE: responsabile di fatto

Ai sensi dell’art. 31 e dell’Allegato II del Reg. 1907/2006, l’obbligo di fornire una SDS conforme ricade sul fornitore stabilito nell’UE. Quando il fornitore è extra-UE, il soggetto responsabile diventa l’importatore: chi introduce la sostanza o la miscela nel territorio doganale dell’UE. L’importatore è tenuto a:

  • Verificare che la SDS ricevuta sia conforme al Reg. 2020/878.
  • Farla tradurre in italiano (art. 31, par. 5 REACH: la SDS deve essere fornita nella lingua del paese destinatario).
  • Aggiornarla con le informazioni mancanti prima di cedere il prodotto a chiunque in UE.
  • Conservare la documentazione per almeno 10 anni.

Cosa chiedere al fornitore estero: checklist documentale

Prima di rivolgersi a un consulente per redigere la SDS, conviene raccogliere dal fornitore il massimo delle informazioni disponibili. Una comunicazione strutturata in inglese aumenta la probabilità di risposta utile. Le informazioni da richiedere:

  • Composizione chimica completa: nome chimico IUPAC, numeri CAS e EC di ogni componente, intervallo di concentrazione.
  • Classificazione e dati tossicologici di base: LD50 orale, dermico, inalatorio; dati di irritazione cutanea/oculare; dati di sensibilizzazione se disponibili.
  • Dati fisico-chimici: punto di infiammabilità (metodo), pH (concentrazione), densità, pressione vapore, idrosolubilità, viscosità.
  • Dati ecotossicologici: LC50/EC50 su organismi acquatici, biodegradabilità, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Kow).
  • Informazioni di trasporto: UN number, classe ADR/IMDG/IATA se il prodotto è merci pericolose.
  • SDS esistente (qualunque versione): anche se non conforme UE, è una base di partenza.

Tabella: differenze chiave tra SDS USA (OSHA HCS), SDS cinese e SDS UE (Reg. 2020/878)

Elemento SDS USA (OSHA HCS) SDS Cina (GB/T) SDS UE (Reg. 2020/878)
Struttura 16 sezioni (GHS ONU) 16 sezioni (GB/T 16483) 16 sezioni (Allegato II)
Classificazione OSHA HCS 2012 GB 20576-20602 Reg. 1272/2008 (CLP)
Numeri di emergenza CHEMTREC USA China Poison Control NFP nazionale + ECHA
DNEL/PNEC Non richiesti Non richiesti Obbligatori se CSA eseguita
Scenari di esposizione Non previsti Non previsti Obbligatori se sostanza SVHC/CSA
Lingua Inglese (USA) Cinese Lingua del paese destinatario
Soglie composizione GHS ONU Rev.9 GB (variabile) CLP Allegato I, Parte 1

Quando il fornitore non risponde o non collabora

Non è infrequente che un fornitore estero non risponda alle richieste di integrazione documentale, o risponda con informazioni insufficienti. In questi casi le opzioni per l’importatore sono:

  • Redigere la SDS autonomamente: raccogliere le informazioni disponibili (SDS GHS estera, schede tecniche, TDS, dati bibliografici da database come ECHA CHEM, PubChem, ESIS) e commissionare la redazione a un consulente qualificato.
  • Richiedere test mancanti: se i dati tossicologici o ecotossicologici non sono disponibili, il Reg. 2020/878 permette in alcuni casi di indicare “dati non disponibili” con motivazione, ma solo se la ricerca bibliografica è documentata.
  • Bloccare la fornitura: se non è possibile ottenere informazioni sufficienti per redigere una SDS conforme, non è lecito cedere il prodotto in UE. È un rischio legale che molte aziende sottovalutano.

Aggiornamento della SDS: obblighi dell’importatore nel tempo

La SDS non è un documento statico. L’importatore è tenuto ad aggiornarla quando:

  • Sono disponibili nuove informazioni sulla pericolosità (nuovi studi tossicologici, classificazione armonizzata aggiornata in Allegato VI CLP).
  • Una sostanza componente è iscritta nella SVHC list o autorizzata/limitata da REACH.
  • Cambia la composizione del prodotto importato.
  • È rilasciata una nuova versione del Reg. 2020/878 o dei relativi orientamenti ECHA.

L’aggiornamento deve essere trasmesso gratuitamente a tutti i destinatari che hanno ricevuto il prodotto nei 12 mesi precedenti (art. 31, par. 9 REACH).

Domande frequenti

Il fornitore extra-UE è obbligato a fornire una SDS conforme al Reg. UE 2020/878?

No direttamente: il Reg. 2020/878 si applica ai fornitori stabiliti nell’UE. L’importatore UE è responsabile di disporre di una SDS conforme prima di cedere il prodotto a qualsiasi destinatario in UE. Se il fornitore estero non la fornisce adeguata, l’importatore deve farla redigere o aggiornare.

Cosa fare se il fornitore cinese fornisce una SDS in inglese non conforme al formato UE?

Una SDS in lingua diversa dall’italiano o non conforme al formato a 16 sezioni del Reg. 2020/878 non è utilizzabile in Italia. L’importatore deve tradurla, adattarla al formato EU, aggiornarla con la classificazione CLP corretta e i dati di emergenza europei.

Quali informazioni richiedere espressamente al fornitore estero?

Le informazioni essenziali sono: composizione con CAS/EC e concentrazioni, classificazione GHS, dati fisico-chimici, dati tossicologici (LD50, dati di irritazione/sensibilizzazione), valori limite nel paese di origine, e informazioni sulla compatibilità ambientale.

Entro quanto tempo l’importatore deve disporre della SDS conforme?

La SDS deve essere disponibile prima della prima fornitura del prodotto in UE. Non esiste un periodo di grazia: fornire un prodotto pericoloso senza SDS conforme espone a sanzioni ai sensi del D.Lgs. 133/1992 e del D.Lgs. 81/2008.

La SDS originale del fornitore extra-UE può essere usata direttamente se è già in formato GHS?

No. Il GHS USA (OSHA HCS) o cinese (GB/T) differisce dal CLP UE per criteri di classificazione, soglie e struttura. Una SDS conforme GHS non-UE va verificata sezione per sezione e adattata prima di essere utilizzabile in Italia.

Importi prodotti chimici da paesi extra-UE senza SDS conforme?

Verifica con noi la conformità delle SDS dei tuoi fornitori esteri. Adattiamo la documentazione al Reg. 2020/878, in italiano, prima della prima fornitura in Italia.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).