SDS sezione 1: identificazione del prodotto e del fornitore

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • La sezione 1 deve riportare l’identificatore del prodotto (nome commerciale, numero CAS o CE per le sostanze, denominazione della miscela), gli usi rilevanti identificati e quelli…
  • Sì, il Reg. 2020/878 richiede che il recapito per le emergenze sia raggiungibile continuamente oppure che siano indicati gli orari di disponibilità con rinvio esplicito a un…
  • Sì, se si produce o imballa sotto private label si inserisce il nome commerciale del committente come identificatore del prodotto.
  • Sono applicazioni per cui il fornitore non ha valutato la sicurezza o che presentano rischi noti non coperti dalla valutazione.

La sezione 1 della scheda di dati di sicurezza (SDS) è la prima che legge chiunque apra il documento: responsabile acquisti, operatore di magazzino, ispettore ARPA. Eppure è anche una delle sezioni più trascurate, con errori che vanno dal numero di telefono inesistente agli usi del prodotto descritti in modo vago. Un’inadeguatezza qui non è solo formale: può invalidare l’intera SDS agli occhi delle autorità.

Questo articolo analizza punto per punto cosa richiede il Reg. 2020/878 (che ha aggiornato l’allegato II del Reg. 1907/2006 REACH) per la sezione 1, con attenzione agli errori più frequenti riscontrati nelle verifiche tecniche su prodotti chimici immessi sul mercato italiano.

Quadro normativo di riferimento

La struttura e il contenuto obbligatorio della SDS sono disciplinati dall’allegato II del Reg. 1907/2006 REACH, nella versione aggiornata dal Reg. 2020/878/UE, applicabile dal 1° gennaio 2023 per le nuove SDS e dal 1° gennaio 2024 per le SDS già in circolazione. Il Reg. 2020/878 ha introdotto requisiti più dettagliati su diverse sezioni, inclusa la 1, con particolare riferimento agli identificatori del prodotto e alla catena di fornitura.

La sezione 1 corrisponde all’intestazione “Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa” ed è articolata in quattro sottosezioni (1.1, 1.2, 1.3, 1.4).

Sezione 1.1: identificatore del prodotto

Questa sottosezione deve riportare il nome con cui il prodotto è immesso sul mercato. Le regole variano a seconda che si tratti di sostanza o miscela:

  • Sostanze: il nome deve corrispondere alla denominazione IUPAC o a quella usata nell’inventario europeo (EINECS/ELINCS). È obbligatorio riportare il numero CAS, il numero CE e, se registrata sotto REACH, il numero di registrazione (ECHA). Per le sostanze classificate nel reg. CLP, anche il numero di indice se disponibile.
  • Miscele: si indica il nome commerciale o la denominazione attribuita al prodotto. Non è necessario elencare tutti i componenti nella sezione 1 (ci pensa la sezione 3), ma il nome deve corrispondere esattamente a quello riportato sull’etichetta CLP.

Un errore comune è usare nomi generici come “detergente industriale” o “sgrassatore” senza alcun identificatore univoco. In una verifica ispettiva questo rende impossibile risalire alla formulazione e alla registrazione REACH.

Sezione 1.2: usi rilevanti identificati e usi sconsigliati

Gli usi rilevanti identificati sono le applicazioni per cui il fornitore ha valutato la sicurezza e preparato uno scenario di esposizione. Devono essere descritti con sufficiente precisione: “uso industriale come solvente per verniciatura a spray” è accettabile; “uso generico in industria” non lo è, perché non permette al destinatario di collegare l’uso alle misure di gestione del rischio.

Gli usi sconsigliati, quando presenti, sono applicazioni escluse dalla valutazione del fornitore. Non è obbligatorio indicarli se non esistono restrizioni specifiche, ma la loro omissione deve essere motivata nella documentazione interna del fornitore.

Per i prodotti soggetti a restrizioni REACH (allegato XVII) o autorizzazioni (allegato XIV), la sezione 1.2 deve rimandare esplicitamente a queste limitazioni.

Sezione 1.3: dati del fornitore responsabile della SDS

Il fornitore della SDS non è necessariamente chi ha fabbricato la sostanza: può essere l’importatore, il distributore o il rappresentante esclusivo che immette il prodotto sul mercato UE. La sezione 1.3 deve riportare:

  • Ragione sociale completa
  • Indirizzo postale (non è sufficiente solo la città)
  • Numero di telefono del servizio tecnico o commerciale
  • Indirizzo email funzionale (non un indirizzo generico info@ se non è monitorato)

Un punto critico per gli operatori e-commerce e le PMI che fanno private label: se l’azienda vende il prodotto con il proprio marchio dopo averlo acquistato da un produttore terzo, è lei il fornitore a valle responsabile della SDS. Non è possibile indicare come fornitore il produttore originale se si è aggiunto il proprio nome commerciale o si è modificata la formulazione.

Sezione 1.4: numero di telefono per le emergenze

Il Reg. 2020/878 è esplicito: il numero deve garantire la disponibilità di informazioni di emergenza per la salute e deve essere operativo (indicare solo una email o un modulo web non basta). Le opzioni conformi sono:

  1. Un numero aziendale dedicato alle emergenze, disponibile 24/7.
  2. Un numero aziendale con orari definiti, accompagnato dal rinvio esplicito al Centro Antiveleni italiano (tel. 06.3054343 — Policlinico Gemelli Roma) per gli orari di chiusura.
  3. Il solo numero di Centro Antiveleni, se è stato stipulato un accordo con la struttura.

Il riferimento al Centro Antiveleni deve essere specifico per il Paese di commercializzazione: una SDS destinata al mercato italiano non può indicare solo il numero del centro antiveleni tedesco.

Tabella riepilogativa: requisiti della sezione 1 per sostanze e miscele

Sottosezione Sostanza Miscela Errore tipico
1.1 — Identificatore Nome IUPAC, n. CAS, n. CE, n. registrazione REACH Nome commerciale (= etichetta CLP) Nome generico senza CAS/CE; nome diverso dall’etichetta
1.2 — Usi identificati Settore d’uso, categoria di processo Applicazione specifica descritta Descrizione troppo vaga; usi sconsigliati omessi senza motivo
1.3 — Fornitore SDS Produttore o importatore UE Produttore, importatore o distributore che ha fatto private label Produttore originale al posto del private label; email non funzionale
1.4 — Emergenze Numero attivo H24 o con rimando a Centro Antiveleni Idem Solo email; numero inesistente; solo centro antiveleni straniero

Lingua e adattamento per il mercato italiano

L’art. 31 par. 5 del Reg. 1907/2006 stabilisce che la SDS deve essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Per il mercato italiano significa SDS in italiano, non in inglese o in un’altra lingua UE. Questo vale anche per le aziende straniere che esportano in Italia senza filiale locale: l’obbligo di traduzione ricade sul fornitore che immette il prodotto sul mercato italiano, che può essere l’importatore, il distributore o il rappresentante esclusivo.

Una verifica frequente da parte dell’Autorità di controllo italiana (NAS, ARPA, ASL) riguarda proprio la congruenza tra la lingua della SDS e il mercato di destinazione indicato nella sezione 1.3.

Frequenza di aggiornamento e versioning nella sezione 1

Il Reg. 2020/878 non richiede che la data di revisione o il numero di versione siano indicati nella sezione 1 (vanno nella sezione 16), ma è buona prassi indicare almeno la data di prima emissione. Alcune autorità di controllo europee e i sistemi di gestione qualità ISO 9001 richiedono il numero di revisione già nell’intestazione del documento. In ogni caso, ogni modifica sostanziale alla composizione, alla classificazione o alle misure di sicurezza obbliga a una revisione della SDS entro tempi ragionevoli (di norma non oltre 12 mesi dalla modifica) e alla notifica ai destinatari a valle che hanno ricevuto la versione precedente.

Domande frequenti

Cosa deve contenere la sezione 1 di una SDS?

La sezione 1 deve riportare l’identificatore del prodotto (nome commerciale, numero CAS o CE per le sostanze, denominazione della miscela), gli usi rilevanti identificati e quelli sconsigliati, i dati del fornitore responsabile (ragione sociale, indirizzo, telefono, email) e il numero di telefono per le emergenze, incluso il riferimento al Centro Antiveleni competente.

Il numero di telefono per le emergenze nella sezione 1 deve essere attivo 24 ore su 24?

Sì. Il Reg. 2020/878 richiede che il recapito per le emergenze sia raggiungibile continuamente oppure che siano indicati gli orari di disponibilità con rinvio esplicito a un organismo ufficiale (es. Centro Antiveleni) per le ore restanti. Un numero attivo solo in orario d’ufficio senza indicare la struttura di backup non è conforme.

Posso usare il nome commerciale del cliente (private label) nella sezione 1.1?

Sì, se si produce o imballa sotto private label si inserisce il nome commerciale del committente come identificatore del prodotto. Nella sezione 1.3 compare però sempre il fornitore responsabile della SDS, che nel caso del private label è il produttore o confezionatore, non necessariamente il brand.

Cosa si intende per usi sconsigliati nella sezione 1.2?

Sono applicazioni per cui il fornitore non ha valutato la sicurezza o che presentano rischi noti non coperti dalla valutazione. Esempi tipici: un solvente industriale sconsigliato per uso alimentare o domestico, un prodotto professionale sconsigliato per consumatori non formati. Non è obbligatorio indicarli se non esistono restrizioni specifiche, ma la loro omissione deve essere deliberata.

Un’azienda estera che vende in Italia deve adattare la sezione 1 alla lingua italiana?

Sì. Il Reg. 1907/2006 art. 31 par. 5 richiede che la SDS sia redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è immessa sul mercato. Un’azienda tedesca che vende in Italia deve fornire la SDS in italiano; la versione in sola lingua tedesca non è accettabile per le autorità di controllo italiane.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).