SDS per biocidi: cosa cambia rispetto a una miscela ordinaria

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • Sì, se il prodotto biocida è classificato come pericoloso ai sensi del Reg. CLP o contiene sostanze soggette a REACH.
  • La sezione 15 di una SDS per biocidi deve indicare: il numero di autorizzazione del prodotto (o il numero di notifica se in fase procedurale), i tipi di prodotto (PT) autorizzati…
  • Sì, le restrizioni d’uso contenute nell’autorizzazione del biocida (categoria di utenti autorizzati, specie bersaglio, ambienti di utilizzo, dosi massime, intervalli di sicurezza)…
  • Se il disinfettante è classificato come pericoloso (ai sensi del CLP) e viene venduto a utilizzatori professionali, la SDS è obbligatoria e deve essere fornita gratuitamente al…

I prodotti biocidi occupano una posizione normativa ibrida: sono soggetti simultaneamente al Reg. 528/2012 (BPR — Biocidal Products Regulation) per la loro autorizzazione e al REACH per la gestione delle sostanze chimiche. La SDS di un biocida deve soddisfare entrambi i quadri normativi, con requisiti aggiuntivi rispetto a una miscela chimica ordinaria che la rendono significativamente più complessa da redigere.

Questo articolo esamina le specificità della SDS per biocidi, sezione per sezione, evidenziando dove il BPR aggiunge obblighi rispetto al solo REACH e quali errori tipici rendono non conformi le SDS di prodotti biocidi in commercio.

Il doppio quadro normativo: BPR e REACH in parallelo

Il Reg. 528/2012 non sostituisce il REACH per quanto riguarda la SDS: l’obbligo di fornire una SDS conforme al Reg. 2020/878 rimane intatto. Il BPR aggiunge ulteriori requisiti informativi che devono essere integrati nelle sezioni pertinenti della SDS standard. Non esiste un “formato SDS biocidi” separato: si usa la struttura a 16 sezioni del REACH, arricchita con le informazioni specifiche del BPR.

Le principali aree di intersezione tra BPR e SDS sono:

Sezione SDS Requisito REACH standard Requisito aggiuntivo BPR
1.1 Nome del prodotto, numero CAS/CE Numero di autorizzazione BPR o numero di notifica
2.1 Classificazione CLP Classificazione delle sostanze attive approvate; proprietà PBT/vPvB delle sostanze attive
3 Composizione/informazioni sugli ingredienti Sostanze attive con numero CE/CAS e concentrazione; co-formulanti classificati
7 Manipolazione e stoccaggio Condizioni d’uso autorizzate: superfici ammesse, dosi, frequenze massime
12 Informazioni ecologiche Dati ecotossicologici specifici delle sostanze attive (studi EFSA/ECHA)
13 Considerazioni sullo smaltimento Smaltimento conforme alle condizioni di autorizzazione; misure di mitigazione ambientale
15 Informazioni sulla regolamentazione Numero di autorizzazione, PT autorizzati, condizioni e restrizioni d’uso

Sezione 1.1: numero di autorizzazione e identificazione del tipo di prodotto

La sezione 1.1 della SDS di un biocida deve riportare il numero di autorizzazione rilasciato dall’autorità competente (in Italia il Ministero della Salute). Per prodotti con autorizzazione UE (Unione recognition procedure o Union authorisation), si riporta il numero europeo. Per prodotti in regime transitorio o con notifica presentata, va indicato lo stato procedurale.

Il tipo di prodotto (Product Type, PT) autorizzato deve essere chiaramente indicato: PT1 (igiene umana), PT2 (disinfettanti per superfici non in contatto con alimenti), PT3 (igiene veterinaria), PT14 (rodenticidi), PT18 (insetticidi), ecc. L’uso del biocida al di fuori dei PT autorizzati è illegale e il fatto che la SDS non menzioni le restrizioni non esonera da responsabilità.

Sezione 2: classificazione delle sostanze attive e proprietà PBT

Le sostanze attive dei biocidi sono spesso classificate con proprietà che vanno oltre la pericolosità acuta: persistenza, bioaccumulo, tossicità per organismi acquatici a lungo termine, proprietà CMR. La sezione 2 della SDS di un biocida deve riflettere la classificazione completa delle sostanze attive, che può essere più severa rispetto a quella dell’intera miscela.

Il Reg. 2020/878 richiede l’indicazione esplicita delle proprietà PBT e vPvB nella sezione 2.3. Per le sostanze attive biocide, queste informazioni sono spesso disponibili nelle Review Reports ECHA e devono essere riportate nella SDS anche se la miscela finale non è classificata come PBT nel suo complesso.

Sezione 3: composizione e sostanze attive

La sezione 3 di una SDS per biocidi deve elencare le sostanze attive con numero CE, numero CAS, concentrazione e classificazione CLP individuale. I co-formulanti classificati come pericolosi sopra le soglie di concentrazione pertinenti devono essere inclusi.

Un errore frequente nelle SDS di biocidi è omettere la sostanza attiva dalla sezione 3 adducendo motivi di riservatezza commerciale. Il REACH consente la tutela della confidenzialità solo per alcune informazioni (nome chimico di alcune sostanze), ma la classificazione, i numeri CE/CAS e la concentrazione approssimativa delle sostanze attive non possono essere omessi in una SDS fornita a utilizzatori professionali.

Sezioni 7 e 8: condizioni d’uso e controllo dell’esposizione

Le condizioni d’uso autorizzate dal BPR devono essere riflesse nelle sezioni 7 e 8. Se l’autorizzazione prevede l’uso solo da parte di operatori professionali con formazione specifica, questa restrizione deve comparire nella sezione 7. Se l’autorizzazione prevede DPI obbligatori (guanti, visiera, respiratore), questi devono essere indicati nella sezione 8, non come misure raccomandate ma come obblighi derivanti dalle condizioni di autorizzazione.

La SDS di un biocida che descrive le misure di protezione come “consigliate” quando l’autorizzazione le prevede come obbligatorie crea un disallineamento tra documento SDS e condizioni legali d’uso del prodotto.

Sezione 12: ecotossicologia specifica delle sostanze attive

L’iter di approvazione delle sostanze attive ai sensi del BPR genera dossier tossicologici ed ecotossicologici dettagliati. I dati ecotossicologici disponibili nei Review Reports ECHA devono essere utilizzati per compilare la sezione 12 della SDS, che per i biocidi è spesso molto più ricca di dati rispetto a una miscela industriale ordinaria.

In particolare, per biocidi con sostanze attive classificate come pericolose per l’ambiente acquatico, la sezione 12 deve indicare gli intervalli di sicurezza (re-entry intervals), le misure di mitigazione ambientale (buffer zones per prodotti usati all’esterno) e i limiti di scarico in acque superficiali derivanti dall’autorizzazione.

Sezione 13: smaltimento conforme alle condizioni di autorizzazione

Lo smaltimento di biocidi non utilizzati e degli imballaggi deve seguire le condizioni indicate nell’autorizzazione, che possono essere più restrittive della normativa generale sui rifiuti pericolosi. La sezione 13 deve indicare i codici EWC pertinenti e richiamare le eventuali restrizioni di smaltimento contenute nel Summary of Product Characteristics (SPC) allegato all’autorizzazione.

Sezione 15: il nodo dell’autorizzazione e delle restrizioni d’uso

La sezione 15 è la sezione più critica per distinguere la SDS di un biocida da quella di una miscela ordinaria. Deve contenere:

  • Numero di autorizzazione e data di scadenza
  • Tipi di prodotto (PT) autorizzati
  • Categorie di utenti ammesse (solo professionali, solo industriali, anche consumatori)
  • Organismi bersaglio autorizzati
  • Restrizioni geografiche o ambientali (es. non usare in vicinanza di corsi d’acqua)
  • Riferimento al Summary of Product Characteristics (SPC) disponibile nel registro UE

Domande frequenti

Un prodotto biocida autorizzato ha sempre bisogno di una SDS?

Sì, se classificato come pericoloso ai sensi del CLP o contenente sostanze soggette a REACH. La SDS deve essere conforme al Reg. 2020/878 e integrata con le informazioni specifiche del BPR, incluse le condizioni di autorizzazione.

Cosa deve contenere la sezione 15 della SDS di un biocida?

Il numero di autorizzazione, i tipi di prodotto (PT) autorizzati, le categorie di utenti ammesse, gli organismi bersaglio, le restrizioni d’uso e il riferimento al Summary of Product Characteristics (SPC).

La SDS di un biocida deve indicare le restrizioni d’uso dell’autorizzazione?

Sì. Le restrizioni d’uso (categorie di utenti, dosi massime, intervalli di sicurezza, ambienti) devono comparire nelle sezioni pertinenti della SDS, non solo nella documentazione di autorizzazione separata.

Un disinfettante per superfici venduto online richiede una SDS?

Se classificato come pericoloso e venduto a professionisti, la SDS è obbligatoria e deve essere fornita gratuitamente alla prima fornitura. Per consumatori finali non è obbligatoria da consegnare, ma deve essere disponibile su richiesta.

Come si gestisce la SDS di un biocida in attesa di autorizzazione?

La SDS deve essere già conforme a REACH e CLP. La sezione 15 deve indicare lo stato procedurale (notifica presentata, in attesa di valutazione) e non può essere compilata come se il prodotto fosse già pienamente autorizzato.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).