Caso pratico: miscela non pericolosa, serve comunque la SDS?

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

4 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • Non automaticamente, ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH, art. 31, la SDS è obbligatoria per le miscele classificate come pericolose secondo il CLP.
  • Il Reg. 1907/2006 REACH, art. 31 par. 3, prevede che la SDS debba essere fornita su richiesta dell’utilizzatore professionale anche per miscele non classificate come pericolose.
  • Nella sezione 3 occorre indicare la composizione della miscela, con i nomi chimici e i numeri CAS/CE dei componenti rilevanti, incluse le sostanze presenti in concentrazioni che…
  • No, l’obbligo di UFI (Unique Formula Identifier) e la notifica al sistema PCN (Poison Centres Notification) riguarda esclusivamente le miscele classificate come pericolose ai…

Scenario: vendi una miscela senza pittogrammi CLP. Un cliente professionale chiede la SDS prima dell’ordine e tu pensi: se non e pericolosa, non serve niente.

Risposta breve

Non sempre. REACH prevede casi in cui una SDS puo dover essere fornita su richiesta anche per miscele non classificate come pericolose, ad esempio quando contengono certe sostanze oltre soglie rilevanti. Serve verificare la composizione e non solo l’assenza di pittogrammi.

Cosa controllare

  • Classificazione CLP della miscela.
  • Presenza di sostanze pericolose oltre soglie applicabili.
  • Presenza di sostanze PBT, vPvB, interferenti endocrini o candidate list quando rilevante.
  • Uso professionale o industriale del cliente.
  • Disponibilita di informazioni di sicurezza alternative se SDS non obbligatoria.

Errore tipico

Rispondere “non serve SDS” senza aver controllato la formula. Il cliente B2B spesso non sta chiedendo un favore, ma documenti per la propria valutazione del rischio.

Quando chiedere una verifica

Quando vendi a industrie, laboratori, officine, imprese di pulizia, rivenditori o clienti che inseriscono il prodotto nei propri processi.

Documenti da inviare: composizione, scheda tecnica, etichetta, uso previsto e richiesta del cliente.

Perche il cliente insiste anche senza pittogrammi

Un cliente professionale puo dover valutare il prodotto nel proprio DVR, nella procedura HSE, nel magazzino o in un processo produttivo. L’assenza di pittogrammi CLP non sempre basta a chiudere la richiesta, perche alcune informazioni di sicurezza possono essere comunque rilevanti per uso, stoccaggio, manipolazione o smaltimento.

La risposta migliore non e automatica. Prima si controlla se la miscela e davvero non classificata, poi si verifica se contiene componenti che fanno scattare obblighi informativi. Se la SDS non e obbligatoria, puo essere utile preparare una risposta tecnica ordinata o un documento informativo alternativo, evitando promesse vaghe.

Output utile della verifica

  • Valutazione se la SDS e obbligatoria, dovuta su richiesta o non necessaria.
  • Elenco dei dati minimi da comunicare al cliente B2B.
  • Controllo di coerenza tra formula, etichetta e scheda tecnica.
  • Bozza di risposta professionale alla richiesta documentale.

FAQ rapide

Se non ci sono pittogrammi, la SDS non serve mai?

No. L’assenza di pittogrammi non chiude da sola il tema. Alcune miscele non classificate possono richiedere informazioni o SDS su richiesta in base alla composizione.

Cosa mando al cliente se la SDS non e obbligatoria?

Si puo preparare una risposta tecnica con scheda prodotto, uso previsto, informazioni disponibili e motivazione documentale, evitando formule generiche.

Serve controllare anche la formula?

Si, perche la risposta dipende dalla composizione e non solo dal frontale dell’etichetta.

Il cliente chiede SDS anche senza pittogrammi?

Verifichiamo se la miscela richiede SDS su richiesta o se servono informazioni di sicurezza alternative.

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Approfondisci

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Una miscela non classificata come pericolosa richiede obbligatoriamente una SDS?

Non automaticamente. Ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH, art. 31, la SDS è obbligatoria per le miscele classificate come pericolose secondo il CLP. Per le miscele non pericolose la SDS non è obbligatoria per legge, salvo che il destinatario sia un utilizzatore professionale che la richieda esplicitamente o che la miscela contenga sostanze SVHC in concentrazione uguale o superiore allo 0,1%.

Quando un cliente professionale chiede la SDS di una miscela non pericolosa, si è obbligati a fornirla?

Il Reg. 1907/2006 REACH, art. 31 par. 3, prevede che la SDS debba essere fornita su richiesta dell’utilizzatore professionale anche per miscele non classificate come pericolose. In questi casi la SDS deve comunque essere redatta secondo il formato a 16 sezioni del Reg. 2020/878, essere accurata e aggiornata. Non fornirla rappresenta una non conformità REACH.

Cosa deve contenere la sezione 3 della SDS di una miscela non pericolosa?

Nella sezione 3 occorre indicare la composizione della miscela, con i nomi chimici e i numeri CAS/CE dei componenti rilevanti, incluse le sostanze presenti in concentrazioni che possono contribuire alla classificazione o che sono oggetto di restrizioni REACH. Per le sostanze SVHC superiori allo 0,1% la comunicazione è obbligatoria anche se la miscela non è pericolosa.

Il numero UFI è obbligatorio anche per miscele non pericolose destinate al pubblico?

No. L’obbligo di UFI (Unique Formula Identifier) e la notifica al sistema PCN (Poison Centres Notification) riguarda esclusivamente le miscele classificate come pericolose ai sensi del CLP. Le miscele non classificate come pericolose sono escluse dall’obbligo di UFI e di notifica al centro antiveleni, indipendentemente dal canale di vendita.

Come si documenta la valutazione di non pericolosità di una miscela per tutelarsi in caso di ispezione?

Si raccomanda di conservare una valutazione scritta della classificazione, firmata da una persona competente, che riporti: composizione con percentuali, fonti dei dati tossicologici usati (SDS dei componenti, banche dati riconosciute), metodo di calcolo applicato (metodo della somma o additività ai sensi del CLP) e data dell’ultima revisione. Questa documentazione dimostra la diligenza del fabbricante/importatore.

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).