SDS per cosmetici? Confine con il Reg. 1223/2009

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • In linea generale no: i cosmetici destinati al consumatore finale (B2C) sono esclusi dall’obbligo di SDS ai sensi dell’art. 31 REACH.
  • Sì, se il cosmetico reca una classificazione CLP (ad es. Skin Sens. 1 per allergeni da fragranza) ed è fornito a un professionista (parrucchiere, estetista, operatore sanitario)…
  • La struttura a 16 sezioni è identica. Le differenze riguardano i contenuti: la sezione 3 deve riportare gli ingredienti INCI con CAS/EC, la sezione 8 deve includere i DNEL per le…
  • Sì, il CPSR (Cosmetic Product Safety Report) è il documento di sicurezza interno obbligatorio per tutti i cosmetici ai sensi dell’art. 10 del Reg. 1223/2009.

Il settore cosmetico occupa una posizione peculiare nel panorama della conformità chimica europea: i prodotti cosmetici hanno un regolamento dedicato (Reg. 1223/2009) che li esclude in larga parte dall’obbligo di SDS previsto da REACH. Ma l’esenzione non è assoluta. Cosmetici classificati pericolosi forniti a professionisti, prodotti destinati a usi industriali, materie prime per formulazione: tutti possono incrociare l’obbligo di scheda di dati di sicurezza in modo non sempre intuitivo.

Questa guida mappa il confine tra i due regimi normativi — Reg. 1223/2009 e Reg. 1907/2006 REACH — chiarendo quando la SDS è obbligatoria, cosa deve contenere per un cosmetico professionale, e quali punti di attenzione emergono nella pratica.

Il quadro normativo: due regolamenti, due logiche

Il Reg. 1223/2009 disciplina la sicurezza, l’etichettatura e la notifica (CPNP) dei cosmetici immessi sul mercato UE. L’art. 2 definisce cosmetico ogni sostanza o miscela applicata alle superfici esterne del corpo umano a fini estetici o igienici. Questo regolamento non richiede una SDS: il suo strumento di sicurezza è il CPSR (Cosmetic Product Safety Report), redatto da un safety assessor qualificato.

Il Reg. 1907/2006 REACH e il Reg. 2020/878 (formato SDS) si occupano invece di sostanze e miscele pericolose in senso ampio. L’art. 31 REACH stabilisce che la SDS è obbligatoria per miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. 1272/2008 (CLP) fornite a destinatari professionali o industriali. L’esenzione per i cosmetici B2C deriva proprio dall’art. 31, paragrafo 4: i “prodotti chimici per consumatori finali” sono esclusi se accompagnati da informazioni sufficienti per l’uso sicuro.

Quando la SDS è obbligatoria per un cosmetico

L’esenzione cade in tre situazioni principali:

  • Fornitura professionale (B2B): il cosmetico è venduto a parrucchieri, estetisti, operatori sanitari, centri benessere. Anche se il prodotto finale è destinato al consumatore, il primo destinatario è un professionista: l’esenzione B2C non si applica.
  • Prodotto classificato CLP: se il cosmetico reca una classificazione ai sensi del Reg. 1272/2008 (es. Skin Sens. 1 per allergeni di fragranza, Acute Tox. 4 per alcune fragranze concentrate, Aquatic Chronic 3 per filtri UV), la SDS è obbligatoria in catena B2B.
  • Materie prime per formulazione: sostanze o miscele vendute a laboratori cosmetici per la formulazione non sono cosmetici finiti e sono pienamente soggette a REACH e all’obbligo SDS.

Tabella: quando la SDS è richiesta per prodotti cosmetici

Scenario Classificato CLP? Destinatario SDS obbligatoria?
Shampoo consumer in GDO No Consumatore finale No
Shampoo consumer in GDO Sì (es. Skin Sens. 1) Consumatore finale No (ma scheda info volontaria)
Shampoo professionale per parrucchieri No Professionista No (raccomandabile)
Shampoo professionale per parrucchieri Professionista
Colorante capillare professionale con PPD Sì (Skin Sens. 1A) Professionista
Materia prima cosmetica (es. tensioattivo) Sì o No Formulatore Sì (è miscela/sostanza REACH)
Profumo fine fragrance in profumeria Sì (Flam. Liq. 3) Consumatore finale No (ma scheda info se richiesta)
Profumo fine fragrance per rivendita B2B Distributore

Contenuto specifico della SDS per cosmetici professionali

La struttura a 16 sezioni del Reg. 2020/878 si applica invariata. Le specificità riguardano:

  • Sezione 1: il nome del prodotto deve coincidere con quello notificato nel CPNP. La persona responsabile ai sensi del Reg. 1223/2009 è normalmente il fornitore ai sensi REACH.
  • Sezione 2: la classificazione CLP del cosmetico va determinata con la stessa metodologia delle miscele (Reg. 1272/2008, art. 13 e 14). Molti formulatori la omettono erroneamente.
  • Sezione 3: per le miscele, va indicata la composizione con i nomi INCI, i numeri CAS/EC e le concentrazioni. Per gli allergeni di fragranza elencati nel Reg. 1223/2009 Allegato III, indicare anche il limite di concentrazione critico.
  • Sezione 8: indicare i DNEL/PNEC calcolati o disponibili nella letteratura per le sostanze classificate. Per allergeni cutanei: DNEL dermico cronico.
  • Sezione 11: integrare i dati tossicologici del CPSR disponibili (irritazione cutanea, sensibilizzazione, citotossicità in vitro) citando i test di riferimento.
  • Sezione 15: citare il Reg. 1223/2009 come normativa di settore applicabile, la notifica CPNP e il CPSR.

Il CPSR e la SDS: due documenti che dialogano

Il Cosmetic Product Safety Report (CPSR) è il documento di sicurezza interno del prodotto cosmetico, redatto da un safety assessor con qualifica tossicologica. Comprende due parti: il profilo di sicurezza del prodotto (dati tecnici) e la valutazione della sicurezza (parere qualificato). La SDS non sostituisce il CPSR, né viceversa. Tuttavia:

  • I dati tossicologici del CPSR (Parte A) alimentano la sezione 11 della SDS.
  • La classificazione CLP determinata per la SDS deve essere coerente con il CPSR.
  • In caso di audit ispettivo, la mancanza di coerenza tra i due documenti è un segnale di non conformità.

Allergeni di fragranza e obblighi SDS aggiornati

Il Reg. 1223/2009, come modificato dal Reg. 2023/1545, ha esteso l’elenco degli allergeni di fragranza da dichiarare in etichetta oltre la soglia (0,001% leave-on, 0,01% rinse-off) a 82 sostanze. Molti di questi allergeni hanno classificazione Skin Sens. 1 o 1A ai sensi del CLP. Quando sono presenti in concentrazioni che determinano la classificazione della miscela cosmetica, la SDS professionale deve riportarli in sezione 3 con le relative classificazioni e i DNEL calcolati.

Nanomateriali e SDS di cosmetici

Il Reg. 1223/2009 (art. 16) richiede la notifica specifica dei nanomateriali in CPNP e la loro indicazione in etichetta con il suffisso [nano]. Dal punto di vista SDS, un nanomateriale classificato pericoloso in forma nano deve essere indicato in sezione 3 con la forma nano esplicitata e, ove disponibili, con i DNEL specifici per la forma nano (che possono differire da quelli in forma convenzionale).

Importatori extra-UE: obblighi specifici

Chi importa cosmetici da paesi terzi (Cina, India, USA) per fornirli a professionisti in UE deve:

  1. Verificare se il prodotto è classificabile come pericoloso ai sensi di CLP (spesso il fornitore extra-UE non fornisce questa valutazione).
  2. Se classificato, redigere o commissionare una SDS conforme al Reg. 2020/878 prima dell’immissione in commercio.
  3. Coordinare i contenuti della SDS con il CPSR già redatto per la notifica CPNP.
  4. Verificare che eventuali scenari di esposizione allegati alla SDS delle materie prime siano stati integrati nel documento.

Domande frequenti

I cosmetici sono soggetti all’obbligo di scheda di dati di sicurezza?

In linea generale no per i prodotti B2C. Tuttavia, se il cosmetico è classificato come pericoloso ai sensi del Reg. CLP e viene fornito a destinatari professionali, la SDS diventa obbligatoria anche per i cosmetici, ai sensi dell’art. 31 REACH e del Reg. 2020/878.

Un cosmetico profumante classificato Skin Sens. 1 necessita di SDS?

Sì. Se il cosmetico reca una classificazione CLP e viene fornito a un professionista (parrucchiere, estetista, operatore sanitario), l’esenzione B2C non si applica e la SDS è obbligatoria.

Cosa cambia nella SDS di un cosmetico professionale rispetto a una SDS standard?

La struttura a 16 sezioni è identica. Le differenze riguardano i contenuti: sezione 3 con INCI e CAS, sezione 8 con DNEL per gli allergeni, sezione 11 con i dati tossicologici del CPSR, e sezione 15 con riferimento al Reg. 1223/2009.

Esiste un confine tra SDS e CPSR per i cosmetici professionali?

Sì. Il CPSR è il documento di sicurezza interno obbligatorio per tutti i cosmetici. La SDS è il documento richiesto dalla catena di fornitura B2B quando il prodotto è classificato CLP. I due documenti coesistono: il CPSR fornisce i dati tossicologici che alimentano la sezione 11 della SDS.

Un importatore di cosmetici da paesi extra-UE deve emettere una SDS?

Se importa cosmetici classificati CLP destinati a operatori professionali, sì: deve disporre di una SDS conforme al Reg. 2020/878 prima di immettere il prodotto sul mercato UE.

La tua SDS per cosmetici professionali è aggiornata e completa?

Verifica che la tua scheda di dati di sicurezza per prodotti cosmetici classificati CLP soddisfi i requisiti del Reg. 2020/878 e sia coerente con il CPSR. Un errore nella sezione 3 o nell’omissione della classificazione può esporre a sanzioni e blocchi alla fornitura.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).