Seveso e piani di emergenza esterni

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • Il PEE è predisposto dalla Prefettura (Prefetto), ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015, in collaborazione con il gestore dello stabilimento Seveso di soglia superiore…
  • Il PEE deve includere: i nominativi e le funzioni delle persone autorizzate ad avviare le procedure di emergenza; le misure per il controllo degli incidenti e la limitazione dei…
  • L’art. 21, comma 7 del D.Lgs. 105/2015 prevede che il PEE sia riesaminato, sperimentato ed aggiornato dal Prefetto almeno ogni 3 anni.
  • Il gestore ha l’obbligo di fornire alla Prefettura tutte le informazioni necessarie alla redazione del PEE (art. 20, comma 4 D.Lgs. 105/2015), di partecipare alle esercitazioni…

Gli stabilimenti Seveso di soglia superiore — quelli che superano le quantità di colonna 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 — sono soggetti a un sistema di pianificazione dell’emergenza che va oltre le mura dello stabilimento. Accanto al Piano di Emergenza Interno (PEI), che il gestore redige e gestisce autonomamente, esiste il Piano di Emergenza Esterno (PEE), la cui predisposizione spetta alla Prefettura. Questo doppio livello di pianificazione è il cuore del sistema di protezione civile per gli incidenti rilevanti.

Questa guida analizza la struttura normativa dei piani di emergenza in Seveso III, gli obblighi del gestore nel fornire informazioni alla Prefettura, i contenuti minimi del PEE, le esercitazioni periodiche e il coordinamento con gli enti di protezione civile e di controllo ambientale.

La base normativa: art. 20 e art. 21 del D.Lgs. 105/2015

Il D.Lgs. 105/2015, che recepisce la Direttiva Seveso III (2012/18/UE), articola la pianificazione dell’emergenza in due articoli distinti:

  • Art. 20 — Piano di emergenza interno (PEI): obbligatorio per i soli stabilimenti di soglia superiore (colonna 2). Il gestore lo elabora consultando il personale, lo aggiorna almeno ogni 3 anni e lo sperimenta con esercitazioni interne. Il PEI definisce le risorse interne, le procedure di allerta e le misure di contenimento immediate.
  • Art. 21 — Piano di emergenza esterno (PEE): predisposto dalla Prefettura per ciascuno stabilimento di soglia superiore, entro 2 anni dalla notifica. È basato sulle informazioni fornite dal gestore (rapporto di sicurezza, PEI, scenari incidentali) e deve essere coerente con il PEI.

Entrambi i piani si inseriscono nel sistema nazionale di protezione civile (D.Lgs. 2/2018) e si coordinano con i piani di emergenza comunali (PCPC) e provinciali.

Gli obblighi del gestore verso la Prefettura

Il gestore ha un ruolo attivo nella costruzione del PEE, anche se non ne è il redattore. Gli obblighi principali includono:

  • Fornire alla Prefettura le informazioni necessarie alla redazione del PEE, in particolare gli scenari incidentali credibili e le relative zone di danno (zona di sicuro impatto, zona di danno, zona di attenzione).
  • Aggiornare il rapporto di sicurezza ogni 5 anni o in caso di modifiche sostanziali, mettendo a disposizione della Prefettura le nuove versioni.
  • Partecipare alle esercitazioni del PEE organizzate dalla Prefettura.
  • Notificare tempestivamente la Prefettura, il Prefetto, i Vigili del Fuoco, la ASL e l’ARPA in caso di incidente rilevante (art. 26 D.Lgs. 105/2015).
  • Cooperare con l’autorità competente per l’istruttoria tecnica sul rapporto di sicurezza (CTR — Comitato Tecnico Regionale).

Contenuti obbligatori del PEE

L’Allegato IV del D.Lgs. 105/2015 specifica i contenuti minimi del Piano di Emergenza Esterno:

Sezione Contenuto richiesto
Scopo e campo di applicazione Identificazione dello stabilimento, ubicazione, sostanze pericolose detenute, scenari incidentali di riferimento
Sistema di allerta Procedure di notifica tra gestore, Prefettura, VVF, ASL, ARPA, Comuni limitrofi; sistema di allarme alla popolazione
Organizzazione dell’emergenza Funzioni di coordinamento (DOS), catena di comando, centro di coordinamento avanzato (CCA)
Risorse disponibili Mezzi VVF, ARPA, ASL, Protezione Civile; accordi con strutture sanitarie per decontaminazione e trattamento intossicati
Protezione della popolazione Zone di evacuazione o confinamento; procedure di allerta per la popolazione residente nelle zone di danno
Protezione dell’ambiente Misure per prevenire la contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee; coinvolgimento ARPA per monitoraggio post-incidente
Comunicazione pubblica Informazione preventiva alla popolazione (art. 23 D.Lgs. 105/2015); aggiornamento periodico
Ripristino e risanamento Procedure per il ritorno alla normalità; bonifica ambientale post-incidente

Le zone di danno e la cartografia degli scenari incidentali

La definizione delle zone di danno è uno degli elementi tecnici centrali del PEE. Sulla base degli scenari incidentali del rapporto di sicurezza, si individuano tre zone concentriche:

  • Zona di sicuro impatto (ZSI): area in cui le conseguenze dell’incidente sono letali per la quasi totalità delle persone esposte. Corrisponde ad esempio all’irraggiamento ≥ 12,5 kW/m² per un jet fire o a concentrazioni letali immediate per rilasci tossici.
  • Zona di danno: area in cui le conseguenze possono causare lesioni gravi ma non necessariamente letali (irraggiamento 5-12,5 kW/m², concentrazioni con effetti irreversibili).
  • Zona di attenzione: area in cui le conseguenze sono percepibili ma di regola non gravi per la salute (irraggiamento < 5 kW/m², concentrazioni con effetti reversibili).

Queste zone devono essere riportate su cartografia georeferenziata e aggiornate in caso di modifiche agli scenari incidentali. I Comuni il cui territorio ricade nelle zone di danno o attenzione sono obbligatoriamente coinvolti nella redazione e nell’aggiornamento del PEE.

Esercitazioni e aggiornamento periodico del PEE

L’art. 21, comma 7 del D.Lgs. 105/2015 dispone che il PEE sia riesaminato, sperimentato e aggiornato almeno ogni 3 anni. Le esercitazioni possono essere:

  • Esercitazioni da tavolo (table-top exercise): simulazione su carta/schermo dei flussi decisionali senza mobilitazione fisica. Utili per verificare la catena di allerta e la coerenza tra PEI e PEE.
  • Esercitazioni in scala reale: attivazione effettiva di risorse sul territorio, coinvolgimento di VVF, ARPA, ASL, Protezione Civile e Comuni. Obbligatorie con frequenza almeno triennale.

Il gestore è tenuto a mettere a disposizione lo stabilimento per le esercitazioni reali e a garantire la partecipazione del personale operativo. I risultati dell’esercitazione devono essere documentati e utilizzati per aggiornare sia il PEI che il PEE.

Informazione alla popolazione: art. 23 D.Lgs. 105/2015

Per gli stabilimenti di soglia superiore, l’art. 23 del D.Lgs. 105/2015 impone che la popolazione che vive o lavora nelle zone potenzialmente esposte sia informata preventivamente sui rischi dello stabilimento, sulle misure di sicurezza adottate e sul comportamento da tenere in caso di emergenza. L’informazione deve essere:

  • Permanentemente disponibile al pubblico (anche in formato digitale).
  • Aggiornata ad ogni rinnovo del rapporto di sicurezza o modifica sostanziale dello stabilimento.
  • Diffusa attivamente ai residenti delle zone di danno prima dell’inizio delle attività.

La mancata informazione alla popolazione è una violazione sanzionata dall’art. 28 del D.Lgs. 105/2015.

Raccordo con la pianificazione di protezione civile

Il PEE si integra nella pianificazione di protezione civile provinciale e comunale. Il D.Lgs. 2/2018 (Codice di protezione civile) prevede che i Piani Comunali di Protezione Civile (PCPC) recepiscano le zone di danno degli stabilimenti Seveso e definiscano specifiche procedure di evacuazione, ricovero e assistenza per la popolazione esposta. Il Prefetto coordina il raccordo tra PEE e PCPC, convocando periodicamente il Comitato di Coordinamento delle Attività di Emergenza (CCAE) con tutti gli enti coinvolti.

Domande frequenti

Chi è responsabile della redazione del PEE?

Il PEE è predisposto dalla Prefettura (art. 21 D.Lgs. 105/2015) in collaborazione con il gestore, i VVF, ARPA, ASL e gli enti locali. Il gestore non lo redige ma è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie.

Cosa deve contenere il PEE?

Sistema di allerta, organizzazione dell’emergenza, risorse disponibili, protezione della popolazione e dell’ambiente, comunicazione pubblica e procedure di ripristino post-incidente (Allegato IV D.Lgs. 105/2015).

Ogni quanto va riesaminato il PEE?

Almeno ogni 3 anni (art. 21, comma 7 D.Lgs. 105/2015), o in anticipo in caso di modifiche significative allo stabilimento o aggiornamento degli scenari incidentali.

Qual è il ruolo del gestore riguardo al PEE?

Il gestore fornisce le informazioni tecniche alla Prefettura, partecipa alle esercitazioni e notifica tempestivamente le autorità in caso di incidente rilevante (art. 26 D.Lgs. 105/2015).

Il PEE sostituisce il PEI?

No. Il PEI disciplina le azioni interne allo stabilimento (art. 20), il PEE quelle esterne (art. 21). I due piani devono essere coordinati e coerenti.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).