Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
In sintesi
- La soglia inferiore (colonna 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015) determina l’assoggettamento agli obblighi di base: notifica, sistema di gestione della sicurezza e piano di…
- Si applica la regola della sommatoria (art. 3 e Allegato 1, nota 4): se il sito detiene più sostanze pericolose, occorre calcolare il rapporto q/Q per ciascuna categoria e sommare…
- No, il Rapporto di Sicurezza è richiesto soltanto per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 15, D.Lgs. 105/2015).
- Sì, ai fini del calcolo, si considera la quantità massima presente o che potrebbe essere presente in qualsiasi momento, incluse le quantità in transito, stoccaggio temporaneo o in…
Il D.Lgs. 105/2015, che recepisce la Direttiva Seveso III, distingue due livelli di pericolosità per gli stabilimenti che detengono sostanze pericolose: la soglia inferiore e la soglia superiore. I due livelli non differiscono soltanto per i quantitativi limite, ma soprattutto per il set di obblighi che attivano, con implicazioni rilevanti su documentazione tecnica, pianificazione delle emergenze e controlli ispettivi.
Questo articolo confronta punto per punto i due regimi, partendo dalla logica dell’Allegato 1, per aiutare gestori e consulenti a verificare in quale fascia ricade un sito e quali adempimenti sono dovuti.
La struttura dell’Allegato 1: come si leggono le colonne 2 e 3
L’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 si articola in due parti:
- Parte 1: categorie di pericolo generiche (es. “tossico acuto cat. 1”, “esplosivo instabile”, “liquido infiammabile cat. 1”).
- Parte 2: sostanze nominate (acido nitrico, ammoniaca, cloro, idrogeno, ecc.) con soglie specifiche.
Per ciascuna voce, la colonna 2 indica la quantità-soglia inferiore (in tonnellate) e la colonna 3 la quantità-soglia superiore. Il gestore deve confrontare la quantità massima presente con entrambe le colonne.
La regola della sommatoria (nota 4 dell’Allegato 1)
Quando uno stabilimento gestisce più sostanze pericolose appartenenti a categorie diverse, si applica la regola additivista: si calcola il rapporto q/Q per ogni sostanza (dove q è la quantità presente e Q la soglia di riferimento), poi si sommano tutti i contributi. Se la somma è ≥ 1 per le soglie inferiori, lo stabilimento è assoggettato agli obblighi di soglia inferiore; se è ≥ 1 per le soglie superiori, rientra nel regime superiore.
Questa logica impedisce di frammentare artificialmente il rischio distribuendo le sostanze in più depositi separati all’interno dello stesso perimetro industriale.
Tabella di confronto: obblighi soglia inferiore vs soglia superiore
| Obbligo | Soglia inferiore | Soglia superiore |
|---|---|---|
| Notifica all’autorità competente (art. 13) | Sì | Sì |
| Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (DPPIR) | Sì | Sì |
| Sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR) | Sì | Sì (requisiti rafforzati) |
| Piano di Emergenza Interno (PEI) | Sì | Sì |
| Rapporto di Sicurezza (RdS) | No | Sì (art. 15) |
| Piano di Emergenza Esterno (PEE) — a cura del Prefetto | No | Sì (art. 21) |
| Informazione al pubblico (art. 23) | Limitata | Estesa, con aggiornamento periodico obbligatorio |
| Ispezioni ordinarie CTRS/VVF (art. 27) | Periodicità minore | Almeno ogni 12 mesi |
| Pianificazione dell’uso del territorio (art. 22) | Sì (zone di attenzione) | Sì (zone di attenzione ampliate) |
Il Rapporto di Sicurezza: l’obbligo discriminante
La differenza pratica più gravosa tra i due regimi riguarda il Rapporto di Sicurezza, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 105/2015 esclusivamente per gli stabilimenti di soglia superiore. Il documento deve dimostrare che il gestore ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, limitarne le conseguenze e garantire adeguata sicurezza. Deve essere trasmesso al Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei VVF e aggiornato ogni 5 anni o in caso di modifiche sostanziali.
La redazione del Rapporto di Sicurezza richiede analisi di rischio quantitativa (frequenza e conseguenze degli scenari incidentali), modellizzazione degli scenari di rilascio, incendio ed esplosione, e definizione delle distanze di danno.
SGS-PIR: requisiti differenziati tra i due livelli
Il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) è obbligatorio per entrambe le categorie, ma con contenuto differente:
- Soglia inferiore: il SGS-PIR deve essere proporzionato ai pericoli, agli impatti e alla complessità dell’organizzazione. L’Allegato 3 al D.Lgs. 105/2015 definisce i requisiti minimi.
- Soglia superiore: il SGS-PIR è integrato nel Rapporto di Sicurezza e soggetto a verifica ispettiva approfondita; l’Allegato 3 prevede elementi aggiuntivi su audit, revisione della direzione e gestione delle modifiche.
Piano di Emergenza Interno ed Esterno
Il Piano di Emergenza Interno (PEI) è obbligatorio per entrambi i livelli ed è redatto dal gestore in collaborazione con i lavoratori. Il Piano di Emergenza Esterno (PEE), invece, è predisposto dalla Prefettura solo per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 21, co. 1). Il PEE viene coordinato con il sistema di protezione civile locale e deve essere testato tramite esercitazioni periodiche.
Per la soglia inferiore, la Prefettura può comunque redigere un piano di emergenza esterno semplificato su richiesta o per ragioni di protezione civile, ma non è un obbligo di legge a carico del gestore.
Ispezioni: frequenze e ambiti di controllo
Il D.Lgs. 105/2015 (art. 27) prevede un programma di ispezioni regolari. Per gli stabilimenti di soglia superiore, l’ispezione ordinaria deve avvenire almeno ogni 12 mesi. Per quelli di soglia inferiore, la periodicità è determinata dall’autorità competente sulla base della valutazione sistematica del rischio, ma in genere si attesta su un ciclo di 1-3 anni.
Le ispezioni verificano: adeguatezza del SGS-PIR, stato di manutenzione degli impianti, formazione dei lavoratori, aggiornamento del PEI e, per la soglia superiore, coerenza tra il Rapporto di Sicurezza e la situazione impiantistica reale.
Notifica e comunicazione alle autorità
Entrambi i livelli richiedono la notifica prevista dall’art. 13, ma i contenuti minimi differiscono. La notifica per la soglia superiore deve includere informazioni più dettagliate sulle sostanze, i processi e le misure di sicurezza adottate, in quanto costituisce la base per la pianificazione del PEE da parte della Prefettura.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra soglia inferiore e soglia superiore Seveso?
La soglia inferiore (colonna 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015) determina l’assoggettamento agli obblighi di base: notifica, sistema di gestione della sicurezza e piano di emergenza interno. La soglia superiore (colonna 3) impone in aggiunta il Rapporto di Sicurezza, la pianificazione dell’emergenza esterna a cura del Prefetto e la partecipazione all’informazione al pubblico.
Come si calcola se un deposito supera una soglia Seveso?
Si applica la regola della sommatoria (art. 3 e Allegato 1, nota 4): se il sito detiene più sostanze pericolose, occorre calcolare il rapporto q/Q per ciascuna categoria e sommare tutti i contributi. Se la somma è ≥ 1, lo stabilimento rientra nella soglia corrispondente.
Un’azienda a soglia inferiore deve redigere il Rapporto di Sicurezza?
No. Il Rapporto di Sicurezza è richiesto soltanto per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 15, D.Lgs. 105/2015). Gli stabilimenti di soglia inferiore devono invece predisporre il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (DPPIR) e il Piano di Emergenza Interno (PEI).
La soglia Seveso si applica anche a quantità immagazzinate temporaneamente?
Sì. Ai fini del calcolo, si considera la quantità massima presente o che potrebbe essere presente in qualsiasi momento, incluse le quantità in transito, stoccaggio temporaneo o in processo.
Cosa accade se si supera la soglia nel corso dell’attività?
Il gestore deve aggiornare la notifica all’autorità competente entro il termine previsto dall’art. 13, co. 2, D.Lgs. 105/2015, e adeguare gli obblighi al nuovo livello. Il superamento non notificato configura violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 28.
Verifica il regime Seveso del tuo stabilimento
Calcoliamo insieme se il tuo deposito rientra nella soglia inferiore o superiore e quali adempimenti sono realmente dovuti, partendo dall’inventario delle sostanze pericolose presenti.
Fonti ufficiali
- Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) — EUR-Lex
- D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 — Normattiva
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — Seveso III
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
