Bonifica di serbatoi e cisterne dismesse

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • L’obbligo di bonifica scatta ogni volta che un serbatoio o una cisterna fuori terra o interrata viene messa fuori servizio definitivamente o ceduta a terzi.
  • Prima di avviare la bonifica occorre notificare l’intervento al Comune, all’ARPA territorialmente competente e, in alcuni casi, alla Provincia o Regione.
  • La messa in sicurezza di emergenza (MISE) è l’insieme delle azioni immediate da adottare quando si rileva o si sospetta una fuoriuscita di sostanze pericolose da un serbatoio.
  • Il responsabile principale è il soggetto che ha causato la contaminazione (principio ‘chi inquina paga’).

La dismissione di un serbatoio o di una cisterna che ha contenuto sostanze pericolose — idrocarburi, solventi, acidi o altri prodotti chimici — non è mai una semplice operazione di svuotamento. L’iter procedurale previsto dal D.Lgs. 152/2006, Parte IV Titolo V, impone una serie di adempimenti tecnici e amministrativi che, se trascurati, possono trasformare una bonifica ordinaria in un procedimento di contaminazione con costi e responsabilità molto più pesanti.

Questa guida descrive le fasi principali dell’iter di bonifica di serbatoi e cisterne dismesse: dalla comunicazione preventiva alla caratterizzazione del sito, dalla messa in sicurezza di emergenza (MISE) al piano di bonifica, fino alla certificazione finale. I riferimenti normativi sono quelli vigenti del Testo Unico Ambientale.

Ambito di applicazione: quali strutture rientrano nell’obbligo

L’obbligo di bonifica si applica a tutti i serbatoi e cisterne che, una volta dismessi, possono costituire una fonte potenziale di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee. Rientrano nell’ambito:

  • Serbatoi fuori terra (AST) contenenti idrocarburi, solventi, acidi, basi o altri prodotti chimici pericolosi
  • Serbatoi interrati (UST) per carburanti o altri liquidi pericolosi
  • Cisterne fisse o mobili a fine ciclo di vita o dismesse definitivamente
  • Vasche di raccolta e bacini di contenimento contaminati

La disciplina si applica anche ai serbatoi che vengono ceduti insieme a un impianto o a un’area industriale in fase di transazione immobiliare. In questi casi la due diligence ambientale preliminare è essenziale per individuare responsabilità e costi.

Le fasi dell’iter procedurale previsto dal D.Lgs. 152/2006

Il Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (artt. 239-253) articola l’iter in fasi successive che dipendono dall’esito degli accertamenti preliminari:

  1. Comunicazione di dismissione al Comune e all’ARPA competente, con indicazione delle caratteristiche del serbatoio e delle sostanze contenute
  2. Svuotamento e degasaggio del serbatoio secondo le norme tecniche applicabili (UNI EN 13160 per il monitoraggio perdite, normativa ADR per il trasporto del residuo)
  3. Indagine preliminare per verificare la presenza di contaminazione nel suolo immediatamente circostante
  4. Eventuale MISE se si rileva una contaminazione in atto o rischio imminente
  5. Piano di caratterizzazione del sito se le analisi preliminari evidenziano il superamento delle CSC
  6. Piano di bonifica o di messa in sicurezza operativa (MISO) approvato dall’autorità competente
  7. Certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dall’ente di controllo (ARPA)

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC): il parametro di riferimento

Il primo confronto analitico si effettua rispetto alle CSC previste dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V. Le CSC sono distinte in base alla destinazione d’uso del sito:

Destinazione d’uso CSC (esempio: idrocarburi totali nel suolo) Note
Verde pubblico/privato e residenziale 50 mg/kg s.s. Colonna A — uso sensibile
Commerciale/industriale 750 mg/kg s.s. Colonna B — uso meno sensibile
Acque sotterranee 350 µg/L (idrocarburi totali) Valore limite per la falda

Se i risultati delle analisi restano al di sotto delle CSC per tutti i parametri indagati, il sito è considerato non contaminato e il procedimento si chiude con la comunicazione all’autorità competente. In caso contrario si avvia la fase di caratterizzazione approfondita.

Messa in sicurezza di emergenza (MISE) e messa in sicurezza operativa (MISO)

La MISE è l’intervento immediato previsto dall’art. 240 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/2006 quando si verifica o si rischia una contaminazione acuta. Include:

  • confinamento fisico della zona contaminata (barriere, teli impermeabili)
  • estrazione urgente del liquido inquinante (skimming su falda)
  • comunicazione immediata al Comune, alla Regione e all’ARPA entro 24 ore dall’evento

La MISO è invece una misura intermedia, prevista quando la bonifica definitiva non è tecnicamente realizzabile in tempi brevi. Consiste nel mantenimento sotto controllo della contaminazione mediante barriere idrauliche o fisiche, monitoraggio della falda e report periodici alle autorità. La MISO non sostituisce la bonifica: è una misura transitoria con un piano di chiusura definito.

Responsabilità del responsabile e del proprietario del sito

Il D.Lgs. 152/2006 distingue nettamente tra due figure:

  • Responsabile dell’inquinamento: chi ha causato la contaminazione (es. l’azienda che ha utilizzato il serbatoio e non ne ha eseguito la corretta manutenzione). Su di lui ricade l’obbligo primario di bonifica e di sostenerne i costi.
  • Proprietario del sito: non è automaticamente responsabile della bonifica se dimostra di essere estraneo alla condotta inquinante. Tuttavia, se non ha adottato misure di messa in sicurezza pur essendo a conoscenza della contaminazione, può incorrere in responsabilità solidale.

In caso di cessione di immobile, la presenza di serbatoi dismessi non bonificati deve essere dichiarata all’atto di vendita. L’acquirente inconsapevole ha diritto di rivalsa sul venditore, ma in pratica il contenzioso è lungo e costoso: la due diligence preventiva è la via più efficace.

Rimozione fisica del serbatoio: adempimenti specifici

La rimozione del serbatoio fuori terra o interrato è un’operazione tecnica distinta dalla bonifica del suolo, ma correlata. Per i serbatoi interrati contenenti carburanti o sostanze pericolose si applicano:

  • Le norme tecniche UNI per la verifica di stabilità e integrità strutturale prima della rimozione
  • Le prescrizioni ADR per il trasporto del residuo e delle lavature
  • Le norme sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo I) per la classificazione e lo smaltimento del serbatoio rimosso (codice CER/EWC 16 01 07* per filtri olio e 07 01 04* per solventi alogenati residui)
  • Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) e l’iscrizione al registro di carico e scarico per le operazioni di smaltimento

Documentazione finale e certificazione di avvenuta bonifica

Al termine delle operazioni di bonifica, l’autorità competente (Comune per i siti non di interesse nazionale, Ministero per i siti SIN) rilascia la certificazione di avvenuta bonifica prevista dall’art. 248 del D.Lgs. 152/2006. La documentazione da conservare include:

  • Report analitico finale con confronto con le CSC o le CSR
  • Relazione tecnica delle attività di bonifica svolte
  • Documentazione fotografica degli scavi e dei punti di campionamento
  • FIR del materiale contaminato avviato a smaltimento o recupero
  • Certificazione dell’ente di controllo (ARPA)

Questa documentazione ha valore legale e deve essere allegata ai titoli di proprietà del sito in caso di successiva cessione.

Domande frequenti

Quando scatta l’obbligo di bonifica di un serbatoio o di una cisterna dismessa?

L’obbligo di bonifica scatta ogni volta che un serbatoio o una cisterna fuori terra o interrata viene messa fuori servizio definitivamente o ceduta a terzi. Il D.Lgs. 152/2006, Parte IV Titolo V, impone che la dismissione avvenga in modo da eliminare qualsiasi rischio di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

Quali comunicazioni si devono fare prima di procedere alla bonifica di un serbatoio?

Prima di avviare la bonifica occorre notificare l’intervento al Comune, all’ARPA territorialmente competente e, in alcuni casi, alla Provincia o Regione. I moduli di comunicazione variano da Regione a Regione: verificare le procedure locali prima di procedere.

Cosa si intende per messa in sicurezza di emergenza di un serbatoio?

La MISE comprende le azioni immediate da adottare quando si rileva o si sospetta una fuoriuscita di sostanze pericolose: confinamento del serbatoio, impedimento alla diffusione dei contaminanti e comunicazione agli enti competenti entro 24 ore (art. 240 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/2006).

Chi è responsabile delle attività di bonifica di un serbatoio contaminante?

Il responsabile principale è chi ha causato la contaminazione (principio “chi inquina paga”). In assenza del responsabile, l’onere ricade sul proprietario del sito, salvo dimostri di essere estraneo all’inquinamento e di non aver avuto conoscenza della situazione al momento dell’acquisizione.

Quali analisi ambientali si effettuano prima e dopo la bonifica di un serbatoio?

Prima si prelevono campioni di suolo e si confrontano con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della Tab. 1 Allegato 5 al Titolo V. Dopo la bonifica le stesse analisi verificano il raggiungimento delle CSC o delle CSR definite nell’analisi di rischio sito-specifica.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).