CLP: cos’è il regolamento su classificazione, etichettatura e imballaggio

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • Il Reg. 1272/2008 CLP si applica a tutti i produttori, importatori, utilizzatori a valle e distributori di sostanze chimiche e miscele nell’Unione Europea.
  • Il GHS (Globally Harmonised System) è il sistema delle Nazioni Unite per la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
  • Sì, l’importatore nell’UE assume gli stessi obblighi del produttore: deve classificare, etichettare e imballare il prodotto secondo il CLP prima di immetterlo sul mercato.
  • La notifica all’inventario C&L (Classification and Labelling Inventory) è un obbligo previsto dall’art. 40 del Reg. 1272/2008.

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come CLP dall’acronimo inglese Classification, Labelling and Packaging, è il quadro normativo europeo che stabilisce come classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche e le miscele pericolose. Adottato nel 2008, è diventato pienamente operativo nel 2015 e ha sostituito le direttive europee precedenti, introducendo il sistema GHS delle Nazioni Unite nell’ordinamento europeo.

Conoscere la struttura del CLP è indispensabile per chiunque produca, importi, formuli o distribuisca prodotti chimici nell’UE. Questa guida illustra i principi fondamentali del regolamento, gli obblighi che genera, il meccanismo delle classi di pericolo, gli elementi dell’etichetta e i punti di attenzione per le PMI.

Origini e finalità del Reg. 1272/2008

Prima del CLP, l’Unione Europea applicava la Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e la Direttiva 1999/45/CE sui preparati. Questi strumenti erano coerenti a livello europeo, ma non armonizzati con il resto del mondo, creando oneri per le aziende che esportavano o importavano prodotti chimici.

Il GHS, sviluppato dall’ONU e adottato nel 2003, ha fornito la base per una classificazione globalmente armonizzata. Il CLP ha recepito il GHS nell’UE, mantenendo alcune specificità europee (ad esempio, obblighi di notifica all’ECHA, norme sull’imballaggio, disposizioni sulla pubblicità dei prodotti) e abrogando definitivamente le due direttive precedenti il 1° giugno 2015 per le miscele.

I soggetti obbligati

Il Reg. 1272/2008 si rivolge a quattro categorie di operatori:

  • Produttori: chi fabbrica o estrae sostanze chimiche nell’UE.
  • Importatori: chi introduce sostanze o miscele da paesi extra-UE. L’importatore assume gli stessi obblighi del produttore.
  • Utilizzatori a valle: chi usa le sostanze o miscele in processi industriali o artigianali e può modificarne la composizione o la classificazione.
  • Distributori: chi commercializza prodotti senza modificarli. Hanno obblighi ridotti rispetto ai produttori, ma devono garantire che l’etichettatura sia conforme.

Il regolamento si applica anche ai rivenditori online, inclusi i marketplace: chi vende prodotti chimici pericolosi a consumatori finali deve rispettare tutti gli obblighi CLP di etichettatura e imballaggio.

La struttura delle classi e categorie di pericolo

Il CLP organizza i pericoli in classi, ciascuna suddivisa in categorie di gravità crescente. Esistono tre grandi aree:

  • Pericoli fisici: esplosivi, infiammabili (liquidi, solidi, gas, aerosol), comburenti, gas compressi, sostanze che reagiscono con l’acqua, perossidi organici, sostanze corrosive per i metalli.
  • Pericoli per la salute: tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, lesioni oculari gravi/irritazione oculare, sensibilizzazione, mutagenesi, cancerogenesi, tossicità riproduttiva, tossicità per organi bersaglio (STOT), pericolo di aspirazione.
  • Pericoli per l’ambiente: tossicità acquatica acuta e cronica, pericolo per lo strato di ozono.

Tabella riepilogativa: elementi obbligatori dell’etichetta CLP

Elemento Base normativa Note
Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore Art. 17(1)(a) Obbligatorio in etichetta, non solo in SDS
Quantità nominale (se venduto al dettaglio) Art. 17(1)(b) Può essere altrove sul imballaggio
Identificatori del prodotto Art. 17(1)(c) Nome IUPAC, numero CE o CAS, nome commerciale
Pittogrammi di pericolo Art. 17(1)(d) GHS01-GHS09, bordo rosso diamante
Parola segnale Art. 17(1)(e) Pericolo o Attenzione, mai entrambe
Frasi di pericolo (H) Art. 17(1)(f) Una per ogni classificazione attribuita
Frasi di precauzione (P) Art. 17(1)(g) Max 6 frasi P per imballaggi ≤125 mL
Informazioni supplementari Art. 17(1)(h) Incl. UFI per prodotti destinati ai consumatori

Classificazione armonizzata vs. classificazione autonoma

Esistono due percorsi per classificare una sostanza nel sistema CLP:

  • Classificazione armonizzata (CLH): per alcune sostanze la classificazione è stabilita a livello europeo ed è riportata nell’Allegato VI del Reg. 1272/2008. È vincolante: produttori e importatori non possono attribuire una classificazione meno restrittiva per le classi di pericolo armonizzate.
  • Classificazione autonoma (self-classification): per tutte le altre sostanze e per le classi non coperte da CLH, il produttore o importatore deve classificare autonomamente sulla base dei dati disponibili, seguendo i criteri dell’Allegato I.

Le classificazioni autonome vengono notificate all’ECHA e confluiscono nell’inventario C&L, una banca dati pubblica che raccoglie le classificazioni notificate. È possibile che per la stessa sostanza esistano classificazioni diverse da operatori diversi: in questo caso, l’obiettivo normativo è arrivare a un accordo attraverso i meccanismi SIEF (Substance Information Exchange Forum) nel contesto REACH.

Il sistema delle frasi H e P

Le frasi H (Hazard statements) descrivono la natura del pericolo: esistono frasi per i pericoli fisici (H2xx), per la salute (H3xx) e per l’ambiente (H4xx). Alcune frasi iniziano con EUH e sono specifiche dell’UE, non previste dal GHS globale (es. EUH001 per esplosivi a secco, EUH208 per allergeni da contatto, EUH210 per richiesta SDS).

Le frasi P (Precautionary statements) indicano le misure preventive, di risposta, di conservazione e di smaltimento. Il Reg. 1272/2008, art. 22, consente di limitare a 6 le frasi P sulle etichette di imballaggi di piccole dimensioni (fino a 125 mL), selezionando quelle più pertinenti per l’uso previsto.

La notifica all’inventario C&L

L’art. 40 del Reg. 1272/2008 impone a produttori e importatori di notificare all’ECHA la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose entro un mese dalla prima immissione sul mercato. La notifica avviene tramite il portale REACH-IT di ECHA. L’obbligo si applica alle sostanze immesse sul mercato come tali (non diluite in miscele). Non sono soggette a notifica le sostanze soggette a registrazione REACH (la registrazione include già le informazioni di classificazione) e le sostanze con classificazione armonizzata CLH già in Allegato VI.

Aggiornamenti del CLP: gli Adeguamenti Tecnici al Progresso (ATP)

Il Reg. 1272/2008 viene aggiornato periodicamente tramite Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea, noti come ATP (Adeguamenti Tecnici al Progresso). Gli ATP modificano:

  • L’Allegato VI (classificazioni armonizzate): aggiungono nuove voci, modificano categorie o frasi H di sostanze esistenti.
  • L’Allegato I (criteri): in caso di revisioni metodologiche significative.
  • Gli allegati relativi a pittogrammi, frasi H/P e criteri specifici.

Fino al 2025 sono stati adottati più di 20 ATP. Le aziende devono monitorarli perché i periodi transitori per adeguarsi alle nuove classificazioni hanno scadenze precise. ECHA pubblica le classificazioni armonizzate aggiornate nella banca dati delle sostanze chimiche.

Domande frequenti

A chi si applica il regolamento CLP?

Il Reg. 1272/2008 si applica a produttori, importatori, utilizzatori a valle e distributori di sostanze chimiche e miscele nell’Unione Europea. Sono incluse anche le aziende che vendono prodotti pericolosi online a consumatori finali.

Qual è la differenza tra CLP e GHS?

Il GHS è il sistema ONU per la classificazione ed etichettatura globale. Il CLP è il suo recepimento nell’ordinamento europeo, con alcune specificità regionali come la notifica C&L all’ECHA, le frasi EUH e le norme specifiche sull’imballaggio.

Il CLP si applica anche ai prodotti importati da paesi extra-UE?

Sì. L’importatore nell’UE assume gli stessi obblighi del produttore e deve classificare, etichettare e imballare il prodotto secondo il CLP prima di immetterlo sul mercato europeo.

Cosa si intende per notifica all’inventario C&L?

La notifica C&L, prevista dall’art. 40 del Reg. 1272/2008, obbliga produttori e importatori a comunicare all’ECHA la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose entro un mese dalla prima immissione sul mercato, tramite il portale REACH-IT.

Le miscele devono essere classificate in modo diverso rispetto alle sostanze?

Sì. Per le miscele si utilizzano i dati della miscela tal quale, i principi di interpolazione o il metodo di calcolo per somma dei contributi. Per le sostanze si usano dati sperimentali diretti o le classificazioni armonizzate dell’Allegato VI.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).