Cosmetici
Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).
In sintesi
- Sì, il sapone melt and pour commercializzato come prodotto per la pulizia o l’igiene della pelle è un prodotto cosmetico ai sensi dell’art. 2 del Reg. 1223/2009.
- Sì, senza eccezioni, non esiste una deroga per i piccoli produttori o per i prodotti ‘artigianali’.
- Sì, la conformità della base del fornitore non copre il prodotto finito che stai commercializzando.
- Il sapone solido è un prodotto risciacquato (rinse-off).
Ogni anno migliaia di piccoli produttori italiani si avvicinano alla fabbricazione di saponi artigianali con basi melt and pour acquistate online. La semplicità del processo — sciogliere la base, aggiungere colorante e fragranza, versare nello stampo — crea l’impressione che si tratti di un’attività creativa senza vincoli normativi. Non è così.
Questo caso pratico illustra cosa succede quando un produttore artigianale decide di vendere i propri saponi, quali adempimenti del Reg. CE 1223/2009 si applicano e dove si concentrano gli errori più frequenti.
Il contesto: Marta vuole vendere saponi melt and pour online
Marta produce saponi melt and pour da due anni come hobby. Usa una base glicerinata acquistata da un fornitore professionale, aggiunge oli essenziali biologici e coloranti naturali, poi vende le saponette su un marketplace online e in piccoli mercatini artigianali. Ha sentito dire che “per i prodotti naturali non servono certificati”. È questa l’ipotesi che andremo a smontare.
Primo punto critico: il sapone melt and pour è un cosmetico
L’art. 2 del Reg. CE 1223/2009 definisce prodotto cosmetico “qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o principale di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buone condizioni o correggere gli odori corporei”.
Un sapone da corpo rientra chiaramente in questa definizione. Non importa che sia artigianale, naturale o prodotto in piccole quantità: se è venduto, è un cosmetico soggetto al Regolamento.
Adempimenti obbligatori: la lista di Marta
Prima di vendere anche un solo lotto di saponi, Marta deve:
- Designare un responsabile del prodotto (RP): se produce e vende in Italia, può essere lei stessa come persona fisica, a condizione di accettare formalmente la responsabilità ai sensi dell’art. 4. Il RP è il riferimento per le autorità di vigilanza.
- Predisporre il PIF (Product Information File): la documentazione tecnica prevista dall’art. 11, che include descrizione del prodotto, metodo di fabbricazione, valutazione della sicurezza, prove di efficacia e dati sul responsabile.
- Commissare la valutazione della sicurezza (art. 10): un safety assessor qualificato (laurea in farmacia, tossicologia, chimica o discipline equivalenti) deve analizzare la formula e firmare la Parte B del rapporto di sicurezza.
- Notificare al CPNP: prima dell’immissione sul mercato, art. 13. Il portale è accessibile solo a soggetti con partita IVA o equivalente europeo.
- Etichettare correttamente: lista INCI completa, nome e indirizzo RP, quantità nominale, data di scadenza o PAO, precauzioni d’uso, numero di lotto, funzione del prodotto se non ovvia.
La base del fornitore: cosa copre e cosa no
Un errore comune è credere che la conformità della base melt and pour fornita dal grossista “copra” automaticamente il prodotto finito. Non è così per almeno due ragioni:
- Il fornitore ha valutato la sicurezza della sua base, non del tuo prodotto finito che include fragranze, coloranti e altri ingredienti aggiuntivi.
- Il responsabile del prodotto in commercio siete voi (Marta), non il fornitore della base. La responsabilità non si delega per via contrattuale verso il consumatore.
Quello che il fornitore professionale dovrebbe fornire — e che Marta deve richiedere — è la documentazione della base: INCI list completa, scheda tecnica, certificati di analisi, e idealmente una dichiarazione di conformità agli Allegati del Reg. 1223/2009. Questa documentazione è un input per il safety assessor, non un sostituto della valutazione sul prodotto finito.
Fragranze e allergeni: il calcolo obbligatorio
Marta usa un olio essenziale di lavanda al 2% nella sua formula. L’olio essenziale di lavanda contiene tipicamente 25-40% di linalolo e 2-5% di limonene. Se usa 2% di olio in un sapone solido (rinse-off):
- Linalolo nel prodotto finito: ~0,50-0,80% → ben sopra la soglia rinse-off di 0,01% → deve comparire in etichetta come LINALOOL.
- Limonene nel prodotto finito: ~0,04-0,10% → sopra soglia → deve comparire come LIMONENE.
Anche usando oli essenziali “naturali”, la dichiarazione degli allergeni è obbligatoria. Il Reg. 2023/1545 ha esteso questo obbligo a 56 sostanze aggiuntive. Marta deve calcolare la concentrazione di ciascuna per ogni sua formula.
Errori tipici riscontrati nei controlli
- INCI list incompleta o assente: molti saponi artigianali riportano solo “ingredienti naturali” o nomi comuni invece delle denominazioni INCI standardizzate.
- Fragranze non dichiarate singolarmente: riportare solo “profumo” o “olio essenziale di lavanda” senza elencare gli allergeni sopra soglia.
- Assenza di CPNP: il prodotto non risulta notificato, il che costituisce una non conformità rilevabile dalla Guardia di Finanza anche in un controllo di mercato.
- Valutazione di sicurezza mancante o non aggiornata: formulazione cambiata ma safety assessment non aggiornato.
- Coloranti non ammessi: utilizzo di coloranti alimentari (Allegato IV del Reg. 1333/2008 UE) non corrispondenti ai coloranti ammessi per cosmetici (Allegato IV del Reg. 1223/2009).
Il valore della consulenza tecnica preventiva
Il costo di una valutazione della sicurezza cosmetica per un sapone semplice è tipicamente nell’ordine di poche centinaia di euro. Il costo di un ritiro dal mercato, di una segnalazione SAFETY Gate o di una sanzione amministrativa è incomparabilmente superiore. Per chi vende anche solo 200-300 saponette l’anno, la compliance non è un lusso: è il presupposto per operare legalmente.
Domande frequenti
Il sapone melt and pour è considerato un cosmetico ai sensi del Reg. 1223/2009?
Sì. Il sapone melt and pour commercializzato per la pulizia o l’igiene della pelle è un cosmetico ai sensi dell’art. 2 del Reg. 1223/2009. Richiede responsabile del prodotto, valutazione della sicurezza, notifica CPNP e PIF prima della commercializzazione.
Chi produce sapone melt and pour in casa per venderlo ha bisogno della valutazione della sicurezza?
Sì, senza eccezioni. Non esiste una deroga per i piccoli produttori. Anche un singolo lotto destinato alla vendita richiede la valutazione della sicurezza firmata da un safety assessor qualificato, la notifica CPNP e il PIF.
La base melt and pour del fornitore è già conforme: devo comunque fare la valutazione?
Sì. La conformità della base non copre il prodotto finito con le aggiunte successive. Il responsabile del prodotto deve avere la valutazione dell’intero prodotto finito, non della sola base.
Quali allergeni da fragranza devo dichiarare in un sapone solido?
Il sapone è un prodotto rinse-off: la soglia di dichiarazione è 0,01% nel prodotto finito. Per ogni fragranza usata, calcola la concentrazione di ciascun allergene (elenco Reg. 2023/1545): quelli sopra soglia devono comparire nell’INCI list.
Devo notificare il sapone melt and pour al CPNP prima di venderlo?
Sì. L’art. 13 del Reg. 1223/2009 impone la notifica CPNP prima dell’immissione sul mercato, con INCI list, fotografia etichetta, dati del responsabile e concentrazione degli ingredienti pericolosi.
Vuoi vendere saponi artigianali in conformità?
Verifica se la tua produzione melt and pour rispetta tutti gli adempimenti del Reg. 1223/2009: valutazione sicurezza, CPNP, etichettatura e PIF.
Fonti ufficiali
- Reg. CE 1223/2009 testo consolidato — EUR-Lex
- Portale CPNP — Commissione europea
- Reg. UE 2023/1545 (nuovi allergeni) — EUR-Lex
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
