REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- L’obbligo scatta quando un articolo contiene una sostanza della lista candidata SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per articolo (art. 33 REACH).
- L’obbligo attivo (art. 33 par. 1 REACH) impone al fornitore di comunicare automaticamente la presenza di SVHC >0,1% ai destinatari a valle senza che questi debbano chiederlo.
- La comunicazione deve includere almeno il nome della sostanza SVHC, il numero CAS/CE, e informazioni sufficienti per un uso sicuro dell’articolo.
- Il portale SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) è il database ECHA in cui i fornitori di articoli devono notificare la presenza di SVHC…
La lista candidata delle SVHC (Substances of Very High Concern) conta oggi oltre 240 voci e si aggiorna due volte l’anno. Per ogni azienda che produce, importa o distribuisce articoli nell’Unione Europea, questo significa un obbligo di monitoraggio continuo e di comunicazione strutturata verso la propria filiera. L’art. 33 del Reg. (CE) 1907/2006 REACH regola questi obblighi in modo preciso, con distinzione tra comunicazione attiva e risposta alle richieste dei consumatori.
Questo articolo analizza gli obblighi di comunicazione SVHC per fornitori di articoli, le differenze tra obbligo attivo e passivo, le modalità pratiche di notifica al portale SCIP e gli errori più frequenti nella gestione della compliance.
Cosa sono le SVHC e perché sono rilevanti per i fornitori di articoli
Le SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze che presentano proprietà particolarmente preoccupanti per la salute umana o l’ambiente. Possono essere inserite nella lista candidata per le seguenti ragioni:
- Classificazione CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) categoria 1A o 1B;
- Proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) ai sensi dell’allegato XIII REACH;
- Proprietà di disruzione endocrina o altre proprietà preoccupanti equivalenti (criteri introdotti dall’art. 57(f) REACH).
La lista candidata è distinta dall’allegato XIV REACH (sostanze soggette ad autorizzazione): una sostanza può essere nella lista candidata senza essere ancora nell’allegato XIV, e gli obblighi dell’art. 33 si applicano alla lista candidata, non all’allegato XIV.
Obbligo attivo: art. 33 par. 1 REACH
Il fornitore di un articolo contenente una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per articolo ha l’obbligo di comunicare automaticamente questa informazione al destinatario dell’articolo, senza attendere una richiesta. La comunicazione deve avvenire:
- In modo gratuito;
- Con almeno le informazioni minime obbligatorie: nome della sostanza SVHC, numero CAS e dati sufficienti per l’uso sicuro;
- Ad ogni fornitura dell’articolo (non è sufficiente una comunicazione una tantum se il prodotto viene rifornito periodicamente).
La soglia 0,1% si calcola per singolo articolo omogeneo, non per l’intero prodotto complesso. Questo punto ha implicazioni importanti: un componente di un’apparecchiatura può contenere una SVHC sopra soglia anche se la concentrazione nell’apparecchiatura nel suo complesso è inferiore allo 0,1%. La sentenza C-106/14 della Corte di Giustizia UE (2015) ha chiarito che il calcolo va effettuato a livello di ogni articolo che compone il prodotto complesso.
Obbligo passivo: art. 33 par. 2 REACH
L’obbligo passivo riguarda i consumatori finali: chiunque acquisti un articolo come consumatore privato può richiedere al fornitore se esso contiene SVHC oltre la soglia 0,1%. Il fornitore ha 45 giorni di calendario per rispondere, gratuitamente. In caso di assenza di SVHC sopra soglia, è sufficiente rispondere con un’attestazione negativa documentata.
L’obbligo passivo non richiede che la comunicazione avvenga spontaneamente: si attiva solo su richiesta del consumatore. Tuttavia, i produttori di beni di consumo tendono a gestire proattivamente questa informazione tramite dichiarazioni di conformità standard, per ridurre il carico amministrativo delle risposte individuali.
La soglia 0,1%: come si calcola correttamente
| Tipo di prodotto | Livello di calcolo | Esempio |
|---|---|---|
| Articolo semplice (un unico materiale) | Peso totale dell’articolo | Una guarnizione in gomma: la SVHC deve essere <0,1% del peso totale della guarnizione |
| Prodotto complesso (più articoli assemblati) | Peso di ogni articolo componente | Un elettrodomestico: ogni componente (cavo, connettore, chassis) valutato separatamente |
| Articolo con parti omogenee diverse | Peso di ogni parte omogenea | Un tubo con rivestimento: il rivestimento e il tubo valutati separatamente |
Obbligo SCIP: notifica al database ECHA
Dal 5 gennaio 2021, ai sensi della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/851, i fornitori di articoli contenenti SVHC >0,1% devono notificare queste informazioni al portale SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) gestito dall’ECHA. L’obbligo di notifica SCIP è separato e aggiuntivo rispetto all’obbligo di comunicazione art. 33 REACH:
- L’art. 33 riguarda la comunicazione nella catena di fornitura B2B e verso i consumatori;
- SCIP raccoglie le informazioni in un database pubblico per supportare la gestione dei rifiuti e il recupero delle sostanze pericolose.
La notifica SCIP si effettua tramite il portale ECHA tramite il formato dati IUCLID (ECHA Substance Information Exchange Forum). Le PMI che gestiscono molti articoli diversi hanno investito in tool di automazione della notifica SCIP, data la complessità operativa.
Aggiornamenti della lista candidata: gestione dinamica della compliance
ECHA aggiorna la lista candidata normalmente due volte l’anno (gennaio e luglio). Ogni aggiornamento può introdurre nuove SVHC che non erano nella lista in precedenza. Per i fornitori di articoli questo significa:
- L’obbligo di comunicazione ex art. 33 si applica anche alle sostanze che diventano SVHC dopo la fabbricazione o l’importazione dell’articolo;
- Non è sufficiente verificare la conformità una volta al momento della messa in commercio del prodotto;
- Le linee guida ECHA indicano che i fornitori devono verificare la conformità entro 6 mesi dall’aggiornamento della lista candidata.
Errori frequenti nella gestione degli obblighi SVHC
I problemi più comuni rilevati in fase di audit sono:
- Calcolo della soglia a livello di prodotto complesso invece che per singolo articolo componente, portando a sottostimare la presenza di SVHC;
- Mancato aggiornamento della comunicazione dopo ogni aggiornamento della lista candidata;
- Assenza di evidenze documentali delle comunicazioni effettuate verso i clienti a valle;
- Confusione tra lista candidata e allegato XIV: l’obbligo art. 33 si applica alla lista candidata, non richiede che la sostanza sia nell’allegato XIV;
- Omissione della notifica SCIP da parte di fornitori che hanno adempiuto alla comunicazione B2B ma non al database ECHA.
Domande frequenti
Quando scatta l’obbligo di comunicare le SVHC ai clienti?
L’obbligo scatta quando un articolo contiene una sostanza della lista candidata SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per articolo (art. 33 REACH). Il calcolo si effettua per ogni articolo componente, non per il prodotto complesso nel suo insieme.
Qual è la differenza tra obbligo attivo e passivo nella comunicazione SVHC?
L’obbligo attivo (art. 33 par. 1) impone al fornitore di comunicare automaticamente la presenza di SVHC >0,1% ai destinatari a valle. L’obbligo passivo (art. 33 par. 2) impone di rispondere entro 45 giorni a qualsiasi richiesta di un consumatore finale sulla presenza di SVHC nell’articolo.
Cosa deve contenere la comunicazione SVHC verso i clienti industriali?
La comunicazione deve includere almeno il nome della sostanza SVHC, il numero CAS/CE, e informazioni sufficienti per un uso sicuro dell’articolo. Non è prescritto un formato specifico, ma deve essere documentabile e ripetuta ad ogni fornitura.
Come funziona il portale SCIP per la comunicazione SVHC?
SCIP è il database ECHA in cui i fornitori di articoli devono notificare la presenza di SVHC >0,1% a partire dal 5 gennaio 2021. La notifica si effettua tramite IUCLID ed è separata dall’obbligo di comunicazione art. 33 REACH verso la catena di fornitura.
La lista candidata SVHC si aggiorna: come tenere il passo?
ECHA aggiorna la lista tipicamente due volte l’anno. I fornitori devono verificare la propria conformità entro 6 mesi dall’aggiornamento per le nuove voci. È consigliabile automatizzare il monitoraggio tramite abbonamento alle notifiche ECHA.
Gestisci correttamente gli obblighi SVHC nella tua filiera?
La comunicazione SVHC richiede un processo strutturato di monitoraggio, calcolo delle soglie per articolo e notifica SCIP. Supportiamo le PMI nell’impostare o verificare questa procedura.
Fonti ufficiali
- ECHA – Lista candidata SVHC aggiornata
- ECHA – Portale SCIP: notifica sostanze negli articoli
- Reg. (CE) 1907/2006 REACH, art. 33 (EUR-Lex)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
