REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- Il Regolamento REACH non prevede un modello standard di dichiarazione di conformita come documento autonomo.
- Per gli articoli, la dichiarazione dovrebbe indicare: conferma che le sostanze registrabili sono state registrate o rientrano in esenzione; verifica dell’assenza di sostanze SVHC…
- No, una dichiarazione di conformita REACH credibile e difendibile richiede la conoscenza della composizione chimica del prodotto e la verifica effettiva degli obblighi applicabili.
- La dichiarazione va aggiornata ogni volta che cambia la composizione del prodotto, quando nuove sostanze entrano nella Candidate List SVHC, quando nuove restrizioni Allegato XVII…
I clienti B2B — distributori, produttori OEM, grandi retailer — richiedono sempre più spesso ai fornitori una “dichiarazione di conformità REACH”. Il problema è che il Regolamento non definisce un modello standard: ogni impresa finisce per produrre documenti diversi, a volte troppo generici per essere difendibili, a volte così dettagliati da confondere chi li riceve.
Questa guida definisce cosa deve contenere una dichiarazione di conformità REACH tecnicamente corretta, distingue i casi per prodotti diversi (sostanze, miscele, articoli), e fornisce una struttura pratica da adattare alla propria realtà.
Perché i clienti B2B la chiedono
Le richieste di dichiarazione di conformità REACH arrivano tipicamente da:
- grandi produttori industriali che devono qualificare i propri fornitori di materiali e componenti;
- retailer e piattaforme e-commerce che vendono in più paesi UE e vogliono coprirsi da rischi di non conformità;
- clienti con certificazioni di prodotto (es. EN, ISO) che richiedono la traceabilità dei materiali;
- uffici acquisti con policy interne di restricted substances list (RSL) — spesso più restrittive dell’Allegato XVII.
La dichiarazione non è solo un adempimento: è uno strumento di fiducia commerciale. Un documento ben strutturato trasmette competenza tecnica e riduce i rischi di contestazioni a posteriori.
Cosa NON è una dichiarazione di conformità REACH
Prima di definire cosa deve contenere, è importante chiarire cosa non è:
- Non è la SDS: la Scheda di Dati di Sicurezza è un documento separato, obbligatorio per legge per sostanze e miscele pericolose, regolato dal Reg. 2020/878. La dichiarazione di conformità non la sostituisce.
- Non è una certificazione di terza parte: REACH non prevede certificazioni accreditate come il CE marking. La dichiarazione è una autodichiarazione del fornitore, fondata su verifiche interne documentate.
- Non è una formula generica: dichiarare «il prodotto è conforme al Regolamento REACH» senza specificare cosa è stato verificato è giuridicamente debole e non soddisfa richieste di clienti strutturati.
Struttura della dichiarazione: gli elementi essenziali
Una dichiarazione di conformità REACH ben strutturata dovrebbe contenere i seguenti blocchi:
1. Intestazione e identificazione del prodotto
Nome commerciale, numero di riferimento interno, numero CAS/EC (per sostanze pure), codice doganale/tariffa doganale se rilevante, lotto o range di lotti coperti, data di emissione e scadenza della dichiarazione.
2. Dichiarazione di registrazione
Indicare per ciascuna sostanza registrabile presente (per volumi ≥1 t/anno): il numero di registrazione ECHA, l’entità che ha effettuato la registrazione (il fabbricante, l’importatore, oppure il nome dell’Only Representative se applicabile). Se la sostanza è esente da registrazione (es. polimeri, alcune sostanze non isolate, usi intermedi), specificare la base dell’esenzione.
3. Dichiarazione SVHC
Questa sezione è spesso la più richiesta. Due opzioni:
- Assenza: «Il prodotto non contiene sostanze presenti nella Candidate List SVHC (ECHA, aggiornata a [data]) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.»
- Presenza: «Il prodotto contiene la seguente sostanza SVHC: [nome, numero CAS/EC, concentrazione] in concentrazione [X]%.» Con questa dichiarazione scatta l’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 33 REACH.
Attenzione: la Candidate List si aggiorna due volte l’anno. La dichiarazione deve indicare la data di riferimento della lista consultata e deve essere riemessa quando aggiornamenti rilevanti entrano in vigore.
4. Conformità alle restrizioni Allegato XVII
Dichiarare che il prodotto è stato verificato rispetto alle voci dell’Allegato XVII applicabili all’uso previsto e che non contiene sostanze o non supera i limiti stabiliti nelle voci pertinenti. Se possibile, indicare le voci specifiche verificate (es. voci 27-28 per IPA, voce 63 per ftalati in articoli per bambini, ecc.).
5. Allegato XIV (autorizzazioni)
Se il prodotto non contiene sostanze in Allegato XIV, una dichiarazione semplice è sufficiente. Se contiene sostanze con sunset date già scaduta, deve essere indicata l’autorizzazione ottenuta o l’uso intermedio esentato.
6. Informazioni aggiuntive (opzionali ma raccomandate)
Riferimento alla SDS allegata o disponibile su richiesta; data di ultima revisione della SDS; numero di notifica SCIP se applicabile; riferimento a eventuali esenzioni R&D (art. 9).
La tabella degli obblighi per tipo di prodotto
| Tipo di prodotto | Registrazione | SVHC da dichiarare | Allegato XVII | SCIP |
|---|---|---|---|---|
| Sostanza pura | Se ≥1 t/anno | Se SVHC | Si | No (non e articolo) |
| Miscela (es. detergente, vernice) | Sostanze componenti se ≥1 t/anno | Se SVHC ≥0,1% | Si | No (non e articolo) |
| Articolo (es. componente plastico) | Se rilascio intenzionale ≥1 t/anno | Se SVHC ≥0,1% nell’articolo | Si | Si, se SVHC ≥0,1% |
Errori comuni nelle dichiarazioni REACH
Dichiarazione non datata: senza data, non è possibile capire quale versione della Candidate List è stata consultata e se la dichiarazione è ancora valida.
Soglia SVHC errata: alcune aziende dichiarano «assenza di SVHC sopra l’1%» invece dello 0,1%. La soglia corretta è lo 0,1% per gli articoli. Per le miscele non pericolose la soglia rilevante per l’obbligo di SDS su richiesta è anch’essa 0,1%.
Mancanza del numero di registrazione: dichiarare che una sostanza è registrata senza indicare il numero di registrazione non permette al cliente di verificare l’informazione sul database ECHA.
Copertura incompleta per prodotti importati: chi importa da extra UE e dichiara “la sostanza è registrata dal produttore originario” commette un errore: la registrazione del produttore extra-UE non vale per l’UE.
Come mantenere la dichiarazione aggiornata
La gestione nel tempo è la parte più critica. Una buona pratica è impostare un calendario di revisione annuale che includa:
- Aggiornamento della Candidate List SVHC (ECHA la pubblica due volte l’anno, tipicamente a gennaio e a luglio).
- Verifica nuove voci Allegato XVII o modifiche a voci esistenti (monitorate tramite EUR-Lex o newsletter ECHA).
- Verifica aggiornamenti ai dossier di registrazione delle sostanze presenti nel prodotto.
- Eventuale revisione se la composizione del prodotto è cambiata o il fornitore della materia prima è cambiato.
Quando coinvolgere un tecnico specializzato
La redazione di una dichiarazione di conformità REACH può sembrare amministrativa, ma nasconde valutazioni tecniche che richiedono competenza normativa. È consigliabile coinvolgere un consulente in questi casi: prodotti con composizioni complesse (miscele con molti ingredienti), prodotti importati da extra UE, prodotti destinati a mercati con requisiti aggiuntivi (es. UK REACH post-Brexit), o quando il cliente richiede dichiarazioni con specifica tecnica dettagliata o audit di terza parte.
Domande frequenti
La dichiarazione di conformità REACH è obbligatoria per legge?
Il REACH non prevede un modello standard di dichiarazione di conformità come documento obbligatorio autonomo. Tuttavia, gli obblighi di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento sono obbligatori per legge. La dichiarazione scritta è uno strumento pratico per soddisfare le richieste contrattuali B2B e dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi.
Cosa deve contenere una dichiarazione di conformità REACH per articoli?
Per gli articoli, la dichiarazione dovrebbe indicare: conferma delle registrazioni o esenzioni applicabili; verifica SVHC sopra o sotto lo 0,1% con indicazione della data di riferimento della Candidate List; verifica di conformità all’Allegato XVII; e riferimento alle notifiche SCIP effettuate se la concentrazione SVHC supera lo 0,1%.
Posso dichiarare conformità REACH senza conoscere la composizione del prodotto?
No. Una dichiarazione di conformità REACH credibile richiede la conoscenza della composizione chimica e la verifica effettiva degli obblighi applicabili. Dichiarazioni generiche senza base documentale non hanno valore tecnico-legale e non proteggono il fornitore in caso di contestazioni.
Con quale frequenza va aggiornata la dichiarazione di conformità REACH?
Va aggiornata quando cambia la composizione del prodotto, quando nuove sostanze entrano nella Candidate List SVHC (aggiornata due volte l’anno), quando nuove restrizioni Allegato XVII diventano applicabili, o quando cambiano le registrazioni delle sostanze contenute. Una revisione annuale sistematica è buona pratica.
La dichiarazione di conformità REACH sostituisce la SDS?
No. La SDS è un documento separato obbligatorio per legge per sostanze e miscele pericolose, regolato dal Reg. 2020/878. La dichiarazione di conformità è un documento commerciale e contrattuale che complementa la SDS ma non la sostituisce in alcun modo.
Hai bisogno di redigere o aggiornare la tua dichiarazione REACH?
Una dichiarazione di conformità REACH strutturata correttamente protegge i tuoi rapporti commerciali B2B e dimostra competenza normativa. Possiamo aiutarti a costruirla sulla base della composizione reale dei tuoi prodotti.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) 1907/2006 REACH – testo consolidato (EUR-Lex)
- Candidate List SVHC aggiornata – ECHA
- Allegato XVII Restrizioni – ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
