REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- L’obbligo scatta quando la concentrazione di una sostanza SVHC nell’articolo supera lo 0,1% in peso (w/w).
- Il fornitore dell’articolo è tenuto a comunicare le informazioni alle autorità competenti tramite SCIP e, su richiesta, ai destinatari professionali e ai consumatori, ai sensi…
- Per articolo si intende un oggetto a cui, durante la produzione, è conferita una forma, superficie o disegno speciale che ne determina la funzione in misura superiore alla…
- La soglia va applicata a ciascun articolo nella sua forma unitaria.
Le sostanze estremamente preoccupanti — note come SVHC (Substances of Very High Concern) — rappresentano uno dei fulcri della disciplina REACH. Quando queste sostanze sono presenti negli articoli a una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, il Regolamento (CE) 1907/2006 impone obblighi precisi di comunicazione che coinvolgono l’intera catena di fornitura. Per importatori, distributori e produttori, capire esattamente come funziona questa soglia — e chi deve fare cosa — è essenziale per evitare sanzioni e mantenere la conformità.
Questo articolo analizza in dettaglio l’articolo 33 del REACH: quando si applica, come calcolare correttamente la concentrazione, chi è soggetto all’obbligo, cosa comunicare e entro quali termini. Si affronta anche il caso degli articoli complessi, dove la soglia si valuta componente per componente secondo l’orientamento della Corte di Giustizia UE.
Cosa sono le SVHC e come si aggiorna la Candidate List
Le SVHC sono sostanze che soddisfano almeno uno dei criteri dell’articolo 57 del Reg. (CE) 1907/2006:
- cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR, categorie 1A e 1B);
- persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
- molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- che destano preoccupazione equivalente (ad esempio, interferenti endocrini).
L’ECHA aggiorna la Candidate List due volte l’anno. A ogni aggiornamento, le imprese che producono o importano articoli contenenti le nuove SVHC devono valutare se la soglia 0,1% viene superata. A fine 2024 la lista comprende oltre 240 sostanze. Tenere monitorata la lista è parte integrante di un sistema di gestione della conformità REACH.
L’articolo 33 del REACH: testo e portata dell’obbligo
L’articolo 33 del Reg. (CE) 1907/2006 stabilisce due obblighi distinti:
- Comunicazione nella catena di fornitura (art. 33, par. 1): il fornitore di un articolo contenente una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% (w/w) deve fornire al destinatario, come minimo, il nome della sostanza.
- Comunicazione ai consumatori (art. 33, par. 2): entro 45 giorni da una richiesta, il fornitore deve comunicare al consumatore finale le stesse informazioni, gratuitamente.
Dal 5 gennaio 2021 si aggiunge l’obbligo di notifica alla banca dati SCIP dell’ECHA per i fornitori che immettono articoli nel mercato UE. SCIP e articolo 33 sono strumenti complementari: il primo è rivolto all’autorità e alla filiera dei rifiuti, il secondo tutela direttamente il destinatario e il consumatore.
Come si calcola la soglia 0,1% sugli articoli
La soglia 0,1% in peso (w/w) si applica all’articolo come unità. Il calcolo è:
- Identificare la massa totale dell’articolo unitario (es. una guarnizione, un cavo da 1 metro, una suola).
- Determinare la massa della sostanza SVHC contenuta in quell’articolo.
- Rapporto: (massa SVHC / massa articolo) × 100. Se ≥ 0,1%, scatta l’obbligo.
Un cavo lungo 100 m viene solitamente venduto a rotolo, ma l’articolo unitario è il metro lineare o l’intera bobina? La risposta dipende da come viene immesso in commercio: se venduto in tagli, l’unità è il taglio minimo vendibile. Se venduto solo come bobina intera, l’unità è la bobina. Questa distinzione può cambiare radicalmente il risultato del calcolo.
Articoli complessi e la sentenza C-106/14: componente per componente
Il caso emblematico è quello degli articoli assemblati da più componenti (es. un elettrodomestico). L’ECHA e la Commissione avevano inizialmente posizioni divergenti su come applicare la soglia. La questione è stata risolta dalla Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza del 10 settembre 2015 (causa C-106/14, FCD e FMB):
La soglia 0,1% va applicata a ogni articolo nella sua forma unitaria, anche quando fa parte di un oggetto complesso.
In pratica: se un’automobile contiene un gasket con ftalato (SVHC) al di sopra dello 0,1%, il gasket supera la soglia anche se rispetto all’intero veicolo la concentrazione è irrilevante. Il produttore o importatore del gasket deve adempiere agli obblighi dell’articolo 33. Questo principio vale per qualsiasi prodotto assemblato.
Chi è soggetto all’obbligo: produttore, importatore o distributore?
L’obbligo ricade su chiunque fornisca articoli nel mercato UE. La tabella seguente riassume i soggetti coinvolti:
| Ruolo nella catena | Obbligo art. 33 par. 1 | Obbligo art. 33 par. 2 | Notifica SCIP |
|---|---|---|---|
| Produttore UE di articoli | Sì (verso destinatario) | Sì (su richiesta consumatore) | Sì |
| Importatore di articoli da paesi extra-UE | Sì | Sì | Sì |
| Distributore B2B (non modifica l’articolo) | Sì (trasmette informazioni ricevute) | Sì | No (se non immette per primo) |
| Retailer/venditore al consumatore finale | Non applicabile (non ha destinatari B2B) | Sì (su richiesta, 45 gg) | No (se non immette per primo) |
Cosa comunicare: contenuto minimo dell’informazione
Il REACH impone come minimo il nome della sostanza SVHC. Tuttavia, le linee guida ECHA raccomandano di includere anche:
- Numero CAS o numero CE della sostanza;
- istruzioni per l’uso sicuro dell’articolo, se rilevanti;
- informazioni per lo smaltimento sicuro (utili anche per SCIP).
La comunicazione non richiede una forma particolare: può avvenire tramite scheda tecnica, documentazione di accompagnamento, portale web o dichiarazione scritta. L’importante è che sia tracciabile e documentata, perché le autorità possono richiederne prova.
Il collegamento con la notifica SCIP
Dal gennaio 2021 la notifica alla banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) è obbligatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (Direttiva rifiuti), come modificata dalla Direttiva 2018/851/CE. La notifica SCIP non sostituisce la comunicazione ex art. 33, ma la affianca. I dati SCIP vengono resi disponibili agli operatori di trattamento dei rifiuti per garantire che le SVHC vengano gestite correttamente a fine vita.
L’obbligo SCIP riguarda ogni fornitore che immette per la prima volta un articolo nel mercato UE o che distribuisce articoli in Svizzera o in altri Paesi SEE. La notifica va effettuata tramite il portale ECHA Submission Portal e deve essere aggiornata ogni volta che cambia la composizione dell’articolo o la lista SVHC si aggiorna includendo sostanze precedentemente non dichiarate.
Soglia 0,1% e prodotti importati da paesi terzi: il caso e-commerce
Un tema sempre più rilevante riguarda l’e-commerce: quando un’impresa italiana acquista articoli da fornitori extra-UE (Asia, USA) per rivenderli, diventa importatrice ai sensi del REACH e ricade in tutti gli obblighi dell’articolo 33. Il fornitore extra-UE non ha accesso alla Candidate List e spesso non dichiara le SVHC. In questi casi, l’importatore deve:
- richiedere al fornitore la composizione chimica degli articoli (scheda materiali o Material Safety Data Sheet del componente);
- verificare autonomamente la presenza di sostanze nella Candidate List ECHA;
- effettuare eventualmente analisi chimiche di terze parti per articoli ad alto rischio (materiali plastici, trattamenti superficiali, coloranti).
Non poter dimostrare di aver effettuato la dovuta diligenza è già di per sé un elemento di non conformità in sede ispettiva.
Sanzioni e responsabilità in Italia
Il recepimento italiano del REACH in materia di articoli avviene principalmente tramite il D.Lgs. 133/2009 e i controlli del Ministero della Salute e dell’ISPRA. Le violazioni dell’articolo 33 possono dar luogo a:
- sanzioni amministrative pecuniarie;
- ordini di ritiro dal commercio;
- responsabilità civile verso acquirenti e consumatori.
In ambito UE, le autorità competenti degli Stati membri si coordinano attraverso il Forum REACH per garantire l’applicazione uniforme della norma. I controlli doganali e di mercato sono in progressivo aumento, in particolare sui prodotti importati da paesi terzi.
Domande frequenti
Quando scatta l’obbligo di comunicazione SVHC per gli articoli?
L’obbligo scatta quando la concentrazione di una sostanza SVHC nell’articolo supera lo 0,1% in peso (w/w). La soglia si valuta per ogni articolo unitario, non per il prodotto finale assemblato.
Chi deve comunicare la presenza di SVHC nella catena di fornitura?
Il fornitore dell’articolo è tenuto a comunicare le informazioni alle autorità competenti tramite SCIP e, su richiesta, ai destinatari professionali e ai consumatori, ai sensi dell’articolo 33 del Reg. (CE) 1907/2006.
Cosa si intende per articolo secondo il REACH?
Per articolo si intende un oggetto a cui, durante la produzione, è conferita una forma, superficie o disegno speciale che ne determina la funzione in misura superiore alla composizione chimica (articolo 3, punto 3, del Reg. (CE) 1907/2006). Esempi: cavi, guarnizioni, componenti plastici, tessuti.
La soglia 0,1% si applica al prodotto finito o al singolo componente?
La soglia va applicata a ciascun articolo nella sua forma unitaria. Un prodotto assemblato da più articoli va valutato componente per componente, non nel suo insieme. La Corte di Giustizia UE (causa C-106/14) ha confermato questa interpretazione.
Cosa rischia un importatore che non comunica la presenza di SVHC?
Le sanzioni variano per Stato membro, ma in Italia il D.Lgs. 133/2009 prevede sanzioni amministrative. L’inadempienza può portare anche al blocco dell’immissione in commercio e a responsabilità civile verso i destinatari a valle.
Verifica la conformità SVHC dei tuoi articoli
Se importi o distribuisci articoli nel mercato UE, un’analisi tecnica della Candidate List e dei tuoi componenti può evitarti sanzioni e blocchi commerciali. Richiedi una verifica REACH personalizzata.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) — EUR-Lex
- Candidate List of Substances of Very High Concern — ECHA
- SCIP Database — ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
