Cosmetici
Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).
In sintesi
- Sì, chiunque immetta sul mercato UE un cosmetico, anche se prodotto in piccole quantità, è tenuto a notificare il prodotto al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prima…
- Sì, senza eccezioni, il Reg. 1223/2009 si applica a qualsiasi cosmetico immesso sul mercato UE, indipendentemente dal canale di vendita (negozio fisico, e-commerce, marketplace…
- Sì, se il produttore è stabilito nell’UE e immette lui stesso il prodotto sul mercato, coincide con la persona responsabile ai sensi dell’art. 4 del Reg. 1223/2009.
- Non esiste un obbligo specifico di certificazione del laboratorio di produzione, ma la valutazione della sicurezza (CPSR) redatta da un valutatore qualificato deve attestare che…
Fare cosmetici in casa e venderli — saponi naturali, creme viso, oli corporei, balsami — è un’attività sempre più diffusa. Ma il passaggio da “uso personale” a “messa sul mercato” comporta obblighi normativi precisi, identici a quelli di qualsiasi produttore industriale. La dimensione della produzione non è rilevante: conta se il prodotto è destinato a terzi.
Questo articolo illustra gli adempimenti obbligatori previsti dal Reg. 1223/2009, le figure coinvolte, i documenti da predisporre e gli errori più frequenti di chi avvia una micro-produzione cosmetica senza aver verificato il quadro legale.
Quando un cosmetico “fai-da-te” diventa un prodotto commerciale
Il Reg. 1223/2009 definisce cosmetico qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano con lo scopo esclusivo o principale di pulirle, profumarle, modificarne l’aspetto, proteggerle, mantenerle in buono stato o correggere gli odori corporei (art. 2, par. 1, lett. a).
Non è la modalità di produzione a determinare l’applicazione del regolamento, ma la destinazione al mercato. Vendere anche un solo barattolo di crema su un marketplace online significa immettere un cosmetico sul mercato UE e attivare l’intero sistema di obblighi previsto dalla normativa.
La persona responsabile: chi è e cosa deve fare
Il cardine del sistema regolatorio è la persona responsabile (PR), definita all’art. 4. Per un produttore UE che vende direttamente, la PR coincide con lui stesso. La PR deve garantire:
- Che il prodotto soddisfi i requisiti del Reg. 1223/2009 prima dell’immissione sul mercato.
- La disponibilità e l’aggiornamento del Product Information File (PIF).
- La notifica al CPNP prima della commercializzazione.
- La sorveglianza post-market (raccolta di eventuali segnalazioni di effetti indesiderati gravi — NSUEI).
- La conformità dell’etichettatura.
Il Rapporto sulla Sicurezza del Prodotto Cosmetico (CPSR)
L’art. 10 del Reg. 1223/2009 obbliga a far redigere un Rapporto sulla Sicurezza del Prodotto Cosmetico (CPSR — Cosmetic Product Safety Report) da parte di un valutatore della sicurezza qualificato (farmacista, tossicologo, medico o altra figura con qualificazione equivalente in tossicologia). Il CPSR si compone di due parti:
- Parte A — Informazioni sulla sicurezza: composizione, caratteristiche fisico-chimiche, dati tossicologici degli ingredienti, profilo di impurità, stabilità, valutazione microbiologica.
- Parte B — Valutazione della sicurezza: conclusioni del valutatore, effetti indesiderati documentati, ragionamento scientifico che porta alla conclusione di sicurezza per l’uso previsto.
Il CPSR non può essere redatto dal produttore stesso (conflitto di interesse) né da figure prive della qualificazione richiesta. Il costo di un CPSR professionale per un prodotto semplice varia in genere tra 200 e 600 euro.
Il Product Information File (PIF)
Il PIF (art. 11) è il fascicolo tecnico del prodotto. Deve essere mantenuto aggiornato, in formato cartaceo o digitale, per 10 anni dalla messa sul mercato dell’ultimo lotto. Contiene:
- Descrizione del prodotto cosmetico.
- CPSR completo.
- Descrizione del metodo di produzione e dichiarazione di conformità alle GMP (ISO 22716).
- Prove degli effetti dichiarati (a supporto dei claim).
- Dati sugli effetti indesiderati e gravi effetti indesiderati (SUEI/NSUEI).
La notifica CPNP
Ogni prodotto cosmetico deve essere notificato al CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prima dell’immissione sul mercato (art. 13). La notifica è gratuita e si effettua online tramite il portale della Commissione europea. Contiene: nome del prodotto, categoria cosmetica, paese di vendita, dati della PR, lista degli ingredienti (formato INCI), foto dell’etichetta. Non esiste soglia minima di produzione per l’esonero dalla notifica.
Etichettatura obbligatoria
L’art. 19 del Reg. 1223/2009 prescrive le informazioni obbligatorie in etichetta. Per un cosmetico fai-da-te venduto in Italia:
| Elemento obbligatorio | Note |
|---|---|
| Nome e indirizzo della PR | Può essere abbreviato con riferimento al PIF per motivi di spazio |
| Paese di fabbricazione (se extra-UE) | Obbligatorio solo per prodotti fabbricati fuori dall’UE |
| Contenuto nominale (peso o volume) | Esenzione per prodotti < 5 g o < 5 ml |
| Data di scadenza (TMO) o PAO | TMO obbligatorio se durata ≤ 30 mesi; PAO (simbolo vasetto aperto + mesi) se durata > 30 mesi |
| Precauzioni d’uso | Obbligatorie se previste da Allegati II-VI o necessarie per sicurezza |
| Numero di lotto o riferimento | Indispensabile per la tracciabilità in caso di richiamo |
| Funzione del prodotto | Salvo evidente dalla presentazione |
| Lista INCI degli ingredienti | In ordine decrescente di peso, preceduta dalla parola “Ingredients:” |
Le GMP: ISO 22716 per la produzione artigianale
Il Reg. 1223/2009 richiama le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) definite dalla norma ISO 22716:2007. Per una micro-produzione, ciò implica:
- Ambiente di produzione pulito, separato da locali con rischio di contaminazione.
- Controllo della qualità delle materie prime (certificate dal fornitore).
- Registrazione dei lotti prodotti con data, quantità, ingredienti e numero di lotto delle materie prime.
- Conservazione di campioni di ogni lotto per la durata di conservazione prevista.
- Gestione documentata delle non conformità e dei reclami.
Domande frequenti
Chi produce cosmetici artigianali per la vendita deve notificare i prodotti al CPNP?
Sì. Chiunque immetta sul mercato UE un cosmetico, anche se prodotto in piccole quantità, è tenuto a notificare il prodotto al CPNP prima della messa in commercio, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 1223/2009. Non esistono esenzioni per le produzioni artigianali o di piccola scala.
Il cosmetico fai-da-te venduto online deve rispettare le stesse regole di uno industriale?
Sì, senza eccezioni. Il Reg. 1223/2009 si applica a qualsiasi cosmetico immesso sul mercato UE, indipendentemente dal canale di vendita. L’etichettatura, il CPSR, il PIF e la notifica CPNP sono obbligatori in ogni caso.
La persona responsabile (PR) di un cosmetico fai-da-te può coincidere con il produttore?
Sì. Se il produttore è stabilito nell’UE e immette lui stesso il prodotto sul mercato, coincide con la persona responsabile ai sensi dell’art. 4 del Reg. 1223/2009. Se un rivenditore terzo modifica l’etichetta, quest’ultimo assume il ruolo di PR.
È obbligatorio un laboratorio certificato per produrre cosmetici destinati alla vendita?
Non esiste un obbligo specifico di certificazione del laboratorio, ma il CPSR deve attestare che il prodotto è sicuro. La produzione in condizioni igieniche adeguate e la disponibilità del PIF sono obbligatorie.
Cosa succede se vendo cosmetici fai-da-te senza CPSR né notifica CPNP?
Si tratta di una violazione del Reg. 1223/2009 e del D.Lgs. 204/2019. Le sanzioni variano da richiami obbligatori a ritiro dal mercato, fino a sanzioni amministrative pecuniarie. L’autorità competente in Italia è il Ministero della Salute.
Hai avviato (o stai per avviare) una produzione cosmetica?
CPSR, notifica CPNP, PIF e conformità etichetta: aiutiamo micro-produttori e artigiani a mettere in regola la loro linea cosmetica prima della prima vendita.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici — EUR-Lex
- CPNP — Cosmetic Products Notification Portal — Commissione europea
- Prodotti cosmetici — Ministero della Salute
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
