Cosmetici solidi e shampoo bar: stessa normativa?

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • Sì, il Regolamento CE 1223/2009 si applica a tutti i cosmetici indipendentemente dalla forma fisica: solidi, liquidi, in polvere o gel.
  • Sì, il CPSR (Cosmetic Product Safety Report) è obbligatorio per qualsiasi cosmetico immesso sul mercato UE, incluso lo shampoo bar.
  • I cosmetici solidi presentano sfide legate alla stabilità microbiologica (assenza di acqua libera riduce ma non elimina il rischio), alla concentrazione degli ingredienti attivi…
  • L’etichetta deve riportare: nome e indirizzo del responsabile, paese di origine se fuori UE, peso o volume nominale, data di scadenza (se inferiore a 30 mesi) o PAO (se uguale o…

I cosmetici solidi — shampoo bar, balsami in barretta, detergenti solidi per il viso, deodoranti stick — sono cresciuti significativamente nell’offerta degli ultimi anni, trainati dalla domanda di prodotti a basso impatto ambientale e packaging ridotto. Chi produce o commercializza questi articoli si chiede spesso se la forma solida comporti obblighi normativi diversi rispetto ai cosmetici tradizionali.

La risposta è no: il Regolamento CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici non distingue in base alla forma fisica. Tuttavia, la formulazione solida introduce specifiche criticità teciche che il safety assessor deve valutare con attenzione. Questo articolo illustra il quadro normativo applicabile e le differenze pratiche nella gestione della conformità.

Il Regolamento CE 1223/2009: ambito di applicazione

Il Reg. 1223/2009 definisce “prodotto cosmetico” qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano — epidermide, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, denti e mucose orali — con lo scopo esclusivo o principale di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggerle, mantenerle in buone condizioni o correggere gli odori corporei (art. 2, par. 1, lett. a).

La definizione non contiene alcun riferimento alla forma fisica. Uno shampoo bar è un cosmetico esattamente come uno shampoo liquido se la sua funzione dichiarata è la detersione dei capelli. Il responsabile della messa in commercio deve rispettare integralmente gli obblighi del regolamento.

Obblighi principali che si applicano ugualmente ai cosmetici solidi

  • Persona responsabile (art. 4): un soggetto stabilito nell’UE deve essere designato come responsabile per ogni prodotto. Per i produttori extra-UE, il responsabile è tipicamente l’importatore.
  • Product Information File – PIF (art. 11): il dossier tecnico deve essere accessibile alle autorità competenti per 10 anni dall’ultima immissione in commercio.
  • Cosmetic Product Safety Report – CPSR (All. I): obbligatorio, composto da Parte A (dati di sicurezza degli ingredienti) e Parte B (valutazione della sicurezza del prodotto finito, firmata dal safety assessor).
  • Notifica CPNP (art. 13): obbligo di notifica nel Cosmetic Products Notification Portal prima dell’immissione sul mercato.
  • Etichettatura (art. 19): requisiti identici per solidi e liquidi.
  • Ingredienti soggetti a restrizione o vietati (All. II, III, IV, V, VI): stessi limiti e condizioni.

Sfide teciche specifiche dei cosmetici solidi

La forma solida non riduce gli obblighi, ma modifica alcune variabili della valutazione di sicurezza che il safety assessor deve considerare esplicitamente.

Concentrazione degli ingredienti

In uno shampoo bar anidro la concentrazione di tensioattivi (es. sodio cocoil isationato, sodio lauril sulfoacetato, sodio coco solfato) è significativamente più alta rispetto a uno shampoo liquido che contiene 70-80% di acqua. Il safety assessor deve verificare che la concentrazione del prodotto finito, nel momento dell’uso (dopo diluzione con acqua in doccia), rimanga entro i limiti di sicurezza e non causi irritazione cutanea o danno agli occhi.

Stabilità microbiologica

L’assenza di acqua libera (aw bassa) riduce il rischio microbiologico intrinseco, ma non lo elimina del tutto. Le contaminazioni possono avvenire durante la produzione, il confezionamento o l’uso (prodotto bagnato in doccia). Il challenge test microbiologico (metodo ISO 11930) è comunque necessario per documentare l’efficacia del sistema conservante, o per dimostrare che il prodotto non necessita di conservanti grazie alla sua formulazione.

pH durante l’uso e risciacquo

Alcuni cosmetici solidi a base di tensioattivi anionici possono raggiungere pH alcalini (8-10) durante l’uso. Questo è rilevante per prodotti destinati al cuoio capelluto o alla pelle sensibile e deve essere valutato nella Parte A del CPSR.

Forma fisica e rischio di inalazione

Prodotti in polvere o con finitura polverosa (es. dry shampoo solido, ciprie, deodoranti in polvere compressa) presentano un potenziale rischio di inalazione. Il safety assessor deve verificare la granulometria delle particelle e, se necessario, includere una valutazione del rischio respiratorio.

Tabella di confronto: shampoo liquido vs shampoo bar

Aspetto Shampoo liquido tradizionale Shampoo bar (solido)
Regolamento applicabile Reg. CE 1223/2009 Reg. CE 1223/2009 (identico)
CPSR obbligatorio
Notifica CPNP Sì, prima dell’immissione Sì, prima dell’immissione
Contenuto acqua Alto (60-80%) Assente o minimo (<5%)
Concentrazione tensioattivi 5-20% tipicamente 50-90% (prodotto anidro)
Rischio microbiologico Medio-alto (sfida conservante) Basso intrinseco, ma non zero
Challenge test ISO 11930 Necessario Necessario o giustificazione alternativa
Etichettatura INCI Obbligatoria Obbligatoria (stesse regole)
PAO sull’etichetta Se durata ≥30 mesi Spesso indicato anche <30 mesi per le condizioni d’uso in doccia
Valutazione inalazione Non rilevante Rilevante per formati in polvere

Etichettatura dei cosmetici solidi: cosa cambia in pratica

Le informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 19 del Reg. 1223/2009 sono identiche per solidi e liquidi. In pratica, i cosmetici solidi presentano due sfide operative:

  • Spazio disponibile: una barretta di shampoo da 60-80 g ha una superficie etichettabile limitata. Il regolamento prevede che le informazioni possano essere riportate su un foglietto allegato, un’etichetta aperta o un cartellino, purché vi sia un rimando sull’imballaggio esterno.
  • PAO vs data di scadenza: per i prodotti con durata utile superiore a 30 mesi si usa il simbolo PAO (clessidra aperta con il numero di mesi). Per i cosmetici solidi usati in doccia, molti produttori preferiscono indicare un PAO di 12 mesi a partire dall’apertura anche quando tecnicamente il prodotto durerebbe di più, per gestire il rischio legato alla reidratazione ripetuta.

Ingredienti critici negli shampoo bar: cosa verifica il safety assessor

Gli ingredienti più frequentemente valutati nei cosmetici solidi per capelli includono:

  • Sodio Coco Solfato (SCS): tensioattivo anionico comune negli shampoo bar vegani, con potenziale irritante più elevato rispetto al SLES. Deve essere valutato alla concentrazione di utilizzo effettiva.
  • Sodio Cocoil Isationato (SCI): tensioattivo più delicato, molto usato in formulazioni bar, con buon profilo tollerabilità cutanea.
  • Butirro di karité, cere vegetali: ingredienti emollienti che migliorano la processabilità del solido. Valutazione standard di sicurezza.
  • Fragranze e oli essenziali: soggetti alle restrizioni dell’Allegato III e alle linee guida IFRA. Devono essere dichiarati in INCI sopra 0,001% (allergeni da rinominare in etichetta se presenti oltre le soglie di cui all’Allegato III).
  • Coloranti: solo quelli ammessi dall’Allegato IV possono essere usati in cosmetici, con le restrizioni indicate nella colonna “campo d’applicazione”.

Notifica CPNP per cosmetici solidi

La notifica nel portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) è obbligatoria ai sensi dell’art. 13 del Reg. 1223/2009 prima di immettere il prodotto sul mercato UE. Non esistono deroghe per i cosmetici solidi. La notifica include:

  • Categoria del prodotto (es. “shampoo”);
  • Nome del prodotto nel paese di commercializzazione;
  • Nome e indirizzo della persona responsabile;
  • Paese di commercializzazione;
  • Presenza di nanomateriali;
  • Elenco ingredienti INCI;
  • Formula quantitativa originale (per risposta in caso di emergenza medica — art. 13, par. 1, lett. g).

Cosmetici solidi e sostenibilità: il PPWR in arrivo

Il Regolamento UE sul packaging e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Reg. UE 2025/40 adottato nel 2025) introduce requisiti di riciclabilità e contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi. I cosmetici solidi spesso sono commercializzati con packaging ridotto (carta, cartone) o completamente privi di imballaggio esterno. Questo posiziona tali prodotti favorevolmente rispetto agli obiettivi PPWR, ma la persona responsabile deve comunque verificare che l’imballaggio residuo rispetti i requisiti di marcatura e riciclabilità previsti dal nuovo regolamento. I dettagli del PPWR applicati ai cosmetici sono trattati in un articolo dedicato.

Domande frequenti

I cosmetici solidi seguono lo stesso regolamento degli altri cosmetici?

Sì. Il Regolamento CE 1223/2009 si applica a tutti i cosmetici indipendentemente dalla forma fisica: solidi, liquidi, in polvere o gel. Un cosmetico solido deve rispettare gli stessi obblighi di sicurezza, etichettatura, dossier tecnico e notifica CPNP previsti per i prodotti convenzionali.

Uno shampoo bar ha bisogno di un CPSR?

Sì. Il CPSR (Cosmetic Product Safety Report) è obbligatorio per qualsiasi cosmetico immesso sul mercato UE, incluso lo shampoo bar. La Parte A valuta i pericoli degli ingredienti, la Parte B certifica la sicurezza del prodotto finito con la firma di un safety assessor qualificato.

Quali sono le sfide specifiche di sicurezza dei cosmetici solidi?

I cosmetici solidi presentano sfide legate alla stabilità microbiologica (assenza di acqua libera riduce ma non elimina il rischio), alla concentrazione degli ingredienti attivi (i tensioattivi anionici come SCS possono essere presenti a concentrazioni più alte rispetto ai prodotti liquidi), e alla forma fisica durante l’uso (rilascio di particelle, pH durante il risciacquo).

Quali informazioni sono obbligatorie sull’etichetta di uno shampoo bar?

L’etichetta deve riportare: nome e indirizzo del responsabile, paese di origine se fuori UE, peso o volume nominale, data di scadenza (se inferiore a 30 mesi) o PAO (se uguale o superiore a 30 mesi), avvertenze particolari, numero di lotto, funzione del prodotto, elenco ingredienti INCI. Per i cosmetici solidi, il PAO è spesso indicato anche se la durata sarebbe superiore a 30 mesi, perché l’esposizione all’acqua in doccia può alterare la conservabilità dopo apertura.

Un sapone artigianale è sempre un cosmetico?

Dipende dalla rivendicazione d’uso. Se il sapone è presentato come prodotto per pulire la pelle (cosmetico), è soggetto al Reg. 1223/2009. Se è un sapone industriale senza alcuna finalità cosmetica indicata in etichetta, potrebbe non rientrare nella definizione. In pratica, qualunque sapone venduto al consumatore finale con riferimenti a igiene, profumo o cura della pelle è da trattare come cosmetico.

Hai un cosmetico solido da portare sul mercato?

Verifichiamo insieme la conformità del tuo shampoo bar o cosmetico solido al Reg. 1223/2009: CPSR, etichettatura e notifica CPNP.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).