Calcolo dell’assoggettabilità Seveso (Allegato 1)

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • La regola di somma si applica quando un’azienda detiene più sostanze pericolose appartenenti alla stessa categoria di pericolo.
  • Il D.Lgs. 105/2015 prevede una soglia inferiore (colonna 2 dell’Allegato 1) e una soglia superiore (colonna 3).
  • Occorre verificare se la sostanza o la miscela è classificata secondo il Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008) in una delle classi di pericolo elencate nella Parte 1 dell’Allegato 1…
  • Per quantità presente si intende la quantità massima di sostanza pericolosa che si prevede possa trovarsi nello stabilimento in qualsiasi momento, incluse le fasi di stoccaggio…

Determinare se uno stabilimento è soggetto alla normativa Seveso è il primo e fondamentale adempimento per qualsiasi azienda che detiene sostanze pericolose in quantità significative. L’errore più comune è valutare ogni sostanza in isolamento: la normativa italiana — il D.Lgs. 105/2015 che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) — prevede invece una regola di somma che può far scattare l’assoggettabilità anche quando nessuna singola sostanza supera la propria soglia individuale.

Questa guida illustra in dettaglio come si calcola l’assoggettabilità, come si interpretano le colonne dell’Allegato 1, e quali sono le implicazioni pratiche di ciascun livello di soglia. Il calcolo corretto è la base su cui si costruisce l’intero sistema di gestione della sicurezza Seveso.

La struttura dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015

L’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è diviso in due parti:

  • Parte 1 — Categorie di pericolo: elenca le classi e le categorie CLP (tossicità acuta, liquidi infiammabili, esplosivi, ecc.) con le soglie associate. Si applica a tutte le sostanze o miscele classificate in quelle categorie, indipendentemente dal nome specifico.
  • Parte 2 — Sostanze e miscele nominate: elenca sostanze specifiche (es. cloro, ammoniaca, gas naturale, ossido di etilene) con soglie proprie, spesso più basse rispetto alle categorie generiche della Parte 1.

Per ogni voce, l’Allegato riporta due valori di soglia: la colonna 2 (soglia inferiore, in tonnellate) e la colonna 3 (soglia superiore, in tonnellate). Il superamento della soglia inferiore determina l’assoggettamento; il superamento della soglia superiore impone obblighi aggiuntivi.

Il meccanismo della regola di somma

Quando nello stabilimento sono presenti più sostanze pericolose appartenenti alla stessa categoria dell’Allegato 1 (o una combinazione di categorie tra loro sommate secondo la norma), si applica la regola di aggregazione descritta nella Nota 4 dell’Allegato 1:

  1. Per ciascuna sostanza pericolosa presente, si calcola il rapporto: q / Q, dove q è la quantità presente e Q è la soglia applicabile (inferiore o superiore, a seconda del livello che si verifica).
  2. Si sommano tutti i rapporti q/Q ottenuti per le sostanze che rientrano nella stessa categoria o nelle categorie da aggregare.
  3. Se la somma ≥ 1, lo stabilimento è assoggettato alla soglia corrispondente.

La verifica va effettuata separatamente per la soglia inferiore (usando i valori della colonna 2) e per la soglia superiore (usando i valori della colonna 3).

Esempio di calcolo: tre sostanze infiammabili

Si consideri uno stabilimento che stocca tre liquidi infiammabili classificati come Flam. Liq. 2 (categoria di pericolo P5c dell’Allegato 1, Parte 1: soglia inferiore 50 t, soglia superiore 200 t):

Sostanza Quantità presente (t) Soglia inferiore Q (t) Rapporto q/Q (inf.) Soglia superiore Q (t) Rapporto q/Q (sup.)
Acetone (Flam. Liq. 2) 18 50 0,360 200 0,090
Toluene (Flam. Liq. 2) 22 50 0,440 200 0,110
IPA (Flam. Liq. 2) 14 50 0,280 200 0,070
TOTALE 54 1,080 0,270

La somma dei rapporti per la soglia inferiore è 1,08 ≥ 1: lo stabilimento è assoggettato a soglia inferiore. La somma per la soglia superiore è 0,27 < 1: non si raggiunge la soglia superiore. Nessuna singola sostanza superava la propria soglia individuale (50 t), ma la regola di somma fa scattare l’assoggettamento.

Quali categorie si sommano tra loro

Non tutte le categorie dell’Allegato 1 si sommano indiscriminatamente. Le Note all’Allegato 1 definiscono le regole di aggregazione:

  • Note 1 e 2: le sostanze della Parte 2 che rientrano anche in una categoria della Parte 1 sono considerate solo con le soglie della Parte 2 (che sono più restrittive).
  • Nota 4: la regola di somma si applica separatamente per le seguenti famiglie di categorie: (a) le categorie da P1 a P8 (esplosivi, infiammabili, ecc.), (b) le categorie E1 e E2 (pericolose per l’ambiente acquatico), (c) le categorie O1-O3 (altro). Esistono poi aggregazioni inter-categoria specificate nelle note.
  • Regola del 2%: le sostanze presenti in quantità inferiore al 2% della soglia applicabile possono essere escluse se non possono innescare incidenti rilevanti altrove nello stabilimento.

Quantità da considerare: la definizione di “presente”

Un aspetto critico è determinare correttamente la quantità da inserire nel calcolo. Il D.Lgs. 105/2015 (art. 2, comma 1, lett. n) definisce “quantità presente” come la quantità massima di sostanza pericolosa che si prevede possa essere presente nello stabilimento in qualsiasi momento. Elementi da includere:

  • Contenuto di serbatoi di stoccaggio, fusti e contenitori
  • Sostanze nelle apparecchiature di processo (reattori, colonne di distillazione, scambiatori)
  • Sostanze nelle tubazioni (se in quantità significativa)
  • Veicoli e cisterne presenti in modo non occasionale nell’area dello stabilimento
  • Sostanze nei rifiuti pericolosi temporaneamente stoccati nell’impianto

Non si considerano le quantità in transito puro che non stazionano nello stabilimento. In caso di incertezza, il criterio prudenziale impone di includere la quantità nel calcolo.

Soglia inferiore vs soglia superiore: obblighi differenziati

Il raggiungimento di una soglia piuttosto che dell’altra determina un insieme di obblighi distinto e progressivo:

Obbligo Soglia inferiore Soglia superiore
Notifica all’autorità competente (art. 13) Si Si
Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti — PPIR (art. 14) Si Si
Sistema di Gestione della Sicurezza — SGS (art. 14) Si Si
Piano di Emergenza Interno — PEI (art. 20) Si Si
Rapporto di Sicurezza — RdS (art. 15) No Si
Piano di Emergenza Esterno — PEE (art. 21, a cura del Prefetto) No Si
Partecipazione del pubblico (art. 24) No Si
Informazione alla popolazione (art. 23) No Si

Errori frequenti nel calcolo di assoggettabilità

Nella pratica si riscontrano sistematicamente alcuni errori che portano a valutazioni errate:

  • Valutare ogni sostanza in isolamento senza applicare la regola di somma, sottostimando il rischio complessivo.
  • Usare classificazioni obsolete (es. direttive DSD/DPD) invece della classificazione CLP vigente, che può portare a diverse categorie di pericolo.
  • Trascurare le miscele: anche le miscele classificate (es. una formulazione commerciale classificata Flam. Liq. 2) rientrano nel calcolo.
  • Non aggiornare il calcolo dopo modifiche all’impianto, variazioni di processo o introduzione di nuove sostanze.
  • Confondere la capacità nominale con la quantità presente: va usata la quantità massima prevista, non la capacità del serbatoio se normalmente non è pieno.
  • Escludere impropriamente sostanze applicando la regola del 2% senza verificare che non possano innescare incidenti rilevanti in altri punti dello stabilimento.

Quando ricalcolare l’assoggettabilità

Il calcolo non è un’operazione una tantum. L’art. 18 del D.Lgs. 105/2015 prevede l’obbligo di aggiornamento della notifica in caso di modifica sostanziale. Si deve ricalcolare l’assoggettabilità ogni volta che:

  • Si introducono nuove sostanze pericolose o si aumentano significativamente le quantità stoccate
  • Si modifica il processo produttivo in modo da alterare la classificazione o le quantità di sostanze intermedie
  • Cambia la classificazione CLP di una sostanza utilizzata (es. a seguito di aggiornamento del Regolamento ATP)
  • Si ampliano i confini dello stabilimento includendo nuove aree di stoccaggio
  • Si dismettono attività o sostanze che contribuivano al superamento della soglia

Domande frequenti

Cos’è la regola di somma delle quantità nell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015?

La regola di somma si applica quando un’azienda detiene più sostanze pericolose appartenenti alla stessa categoria di pericolo. Si calcola il rapporto q/Q per ciascuna sostanza (quantità presente divisa per la soglia applicabile) e si sommano tutti i rapporti. Se la somma supera 1, l’azienda è assoggettata alla direttiva Seveso al livello di soglia corrispondente.

Quali sono le due soglie di assoggettabilità Seveso?

Il D.Lgs. 105/2015 prevede una soglia inferiore (colonna 2 dell’Allegato 1) e una soglia superiore (colonna 3). Gli stabilimenti che superano la soglia inferiore ma restano sotto quella superiore hanno obblighi ridotti. Chi supera la soglia superiore è soggetto a obblighi aggiuntivi: rapporto di sicurezza, piano di emergenza esterno, partecipazione del pubblico.

Come si determina se una sostanza rientra nell’Allegato 1?

Occorre verificare se la sostanza o la miscela è classificata secondo il Regolamento CLP in una delle classi di pericolo della Parte 1 dell’Allegato 1, oppure se figura nominativamente nella Parte 2. Entrambe le parti contribuiscono al calcolo della somma.

Cosa si intende per quantità massima presente ai fini Seveso?

Per quantità presente si intende la quantità massima di sostanza pericolosa che si prevede possa trovarsi nello stabilimento in qualsiasi momento, incluse fasi di stoccaggio, processo e trasporto interno. Vanno considerati anche i contenuti delle tubazioni e delle attrezzature intermedie.

Le sostanze al di sotto del 2% della soglia influenzano il calcolo?

No. Le sostanze presenti in quantità inferiore al 2% della soglia applicabile possono essere escluse dal calcolo, a condizione che la loro ubicazione non possa innescare un incidente rilevante in altre parti dello stabilimento. L’esclusione va documentata e giustificata.

Verifica l’assoggettabilità Seveso del tuo stabilimento

Il calcolo corretto della regola di somma richiede l’analisi di tutte le sostanze pericolose presenti e la loro classificazione CLP aggiornata. Un errore di valutazione espone a sanzioni e a rischi operativi. Richiedi una verifica tecnica specializzata.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).