Esenzioni ADR per piccole quantità: i casi pratici

ADR e merci pericolose

Spedire e trasportare prodotti chimici in regola con l’ADR, senza blocchi del corriere.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026ADR e merci pericolose

In sintesi

  • L’esenzione LQ (cap. 3.4 ADR 2025) consente di trasportare merci pericolose in piccole quantità per collo — definite dalla colonna 7a della Tabella A — con requisiti ridotti…
  • La sezione 1.1.3.6 ADR prevede esenzioni parziali quando il valore di trasporto totale (somma delle quantità × fattore di categoria) non supera 1000 punti su un singolo veicolo.
  • Le LQ (cap. 3.4) richiedono il marchio rombo sul collo e una dicitura sul documento commerciale, ma esentano da quasi tutti gli altri obblighi ADR.
  • Si calcola il valore per ogni sostanza (quantità × fattore categoria) e si sommano.

Non tutte le spedizioni di merci pericolose richiedono l’applicazione integrale dell’ADR. Il legislatore ha previsto tre regimi di esenzione distinti che, in base alla quantità e alla pericolosità della sostanza, permettono di semplificare o eliminare gran parte degli obblighi documentali e tecnici. Capire quale regime applicare — e non confonderli tra loro — è uno degli aspetti pratici più rilevanti per le PMI che spediscono prodotti chimici in quantità contenute.

Questa guida analizza in dettaglio le tre esenzioni principali dell’ADR 2025 (LQ, EQ e soglia 1.1.3.6), i loro limiti quantitativi, le condizioni di applicabilità e gli obblighi residui che rimangono attivi anche quando si rientra in esenzione.

I tre regimi di esenzione a confronto

Esenzione Riferimento ADR 2025 Limite quantitativo Marcatura collo Documento di trasporto ADR Patente ADR conducente
Quantità esenti (EQ) Cap. 3.5 Colonna 7b Tabella A (es. 1 ml o 1 g per liquidi/solidi cl. 6.1 GI) Lettera “E” sul collo Non richiesto Non richiesta
Quantità limitate (LQ) Cap. 3.4 Colonna 7a Tabella A (es. 1 L per liquidi cl. 3 GII) Rombo bianco con linee nere Non richiesto (dicitura su doc. commerciale) Non richiesta
Esenzione parziale 1.1.3.6 Sez. 1.1.3.6 Valore totale ≤ 1000 punti (cat. 1×50, cat. 2×3, cat. 3×1) Non richiesta Semplificato Non richiesta per cat. 2 e 3

Quantità esenti (EQ) — capitolo 3.5 ADR

Le quantità esenti rappresentano il regime più restrittivo in termini di quantità ma anche il più permissivo dal punto di vista degli obblighi: se rispettato, esonera completamente dall’applicazione dell’ADR. Il limite per collo interno varia da 1 ml/g (per le sostanze più pericolose, gruppo I) a 30 ml/g (per le sostanze di gruppo III).

Condizioni per l’applicabilità:

  • Ogni collo interno rispetta il limite EQ della colonna 7b della Tabella A;
  • La quantità netta totale per collo esterno non supera 1 kg o 1 litro;
  • I colli interni sono inseriti in colli intermedi idonei e poi in colli esterni resistenti;
  • Ogni collo esterno è marcato con la lettera “E” di colore nero su sfondo bianco, con i numeri ONU e le etichette di pericolo applicabili.

Per l’EQ non è richiesta alcuna indicazione nel documento di trasporto, nessun marchio sul veicolo, nessuna istruzione scritta al conducente. La marcatura sul collo è sufficiente.

Quantità limitate (LQ) — capitolo 3.4 ADR

L’esenzione LQ è la più diffusa nelle PMI che spediscono prodotti chimici in e-commerce o in distribuzione B2B con confezioni di piccolo formato. Il limite per collo interno è riportato nella colonna 7a della Tabella A e varia per classe e gruppo di imballaggio:

  • Classe 3 (liquidi infiammabili) GI: 0 ml (nessuna LQ ammessa);
  • Classe 3 GII: 1 L per collo interno;
  • Classe 3 GIII: 5 L per collo interno;
  • Classe 8 (corrosivi) GII: 1 L per collo interno;
  • Classe 8 GIII: 5 L per collo interno;
  • Classe 9: 5 L o 5 kg per collo interno (dipende dalla sostanza).

Il collo esterno deve portare il marchio LQ: un rombo bianco con bordo e linee diagonali neri, lato minimo 100 mm per il trasporto su strada. Il documento commerciale deve riportare la dicitura “Merci pericolose in quantità limitate”.

Come si calcola il valore di trasporto per la soglia 1.1.3.6

La sezione 1.1.3.6 ADR introduce un sistema a punti che permette di trasportare quantità superiori alle LQ applicando comunque requisiti ridotti. Ogni merce pericolosa è assegnata a una categoria di trasporto (da 0 a 4) con un fattore moltiplicatore:

  • Categoria 0: fattore 50 — sostanze molto pericolose (es. alcune cl. 1, cl. 6.2, cl. 7);
  • Categoria 1: fattore 50 — es. liquidi infiammabili GI, sostanze tossiche GI;
  • Categoria 2: fattore 3 — es. liquidi infiammabili GII, gas infiammabili, corrosivi GI;
  • Categoria 3: fattore 1 — es. liquidi infiammabili GIII, corrosivi GIII.

La formula è: Valore = Somma(quantità in kg o litri × fattore per categoria). Se il valore totale di tutte le merci sul veicolo non supera 1000, si applica l’esenzione parziale. Se supera 1000 ma non 3000, si applicano requisiti intermedi (categoria 2, sezione 1.1.3.6.3).

Caso pratico: distributore di prodotti per la pulizia

Un distributore carica su un furgoncino le seguenti merci in una singola consegna:

  • 20 L di detergente acido (UN 1760, cl. 8, GIII) → categoria 3, fattore 1 → 20 punti;
  • 10 L di solvente (UN 1263, cl. 3, GIII) → categoria 3, fattore 1 → 10 punti;
  • 5 L di disinfettante ossidante (UN 3139, cl. 5.1, GII) → categoria 2, fattore 3 → 15 punti.

Totale: 20 + 10 + 15 = 45 punti. Ampiamente sotto la soglia di 1000: la spedizione rientra nell’esenzione parziale 1.1.3.6 e non richiede né documento di trasporto ADR completo né patente ADR del conducente.

Obblighi residui comuni a tutte le esenzioni

Anche in regime di esenzione, il mittente mantiene alcuni obblighi:

  • Gli imballaggi devono essere idonei a contenere la sostanza senza fuoriuscite in condizioni normali di trasporto;
  • Le sostanze non devono essere in stato deteriorato o reattivo;
  • Il vettore deve essere informato della presenza di merci pericolose;
  • In caso di incidente che coinvolga le merci, scattano comunque obblighi di notifica alle autorità;
  • Non si possono cumulare esenzioni diverse per la stessa sostanza: si sceglie un solo regime.

Esenzioni non applicabili: quando i requisiti ADR completi sono obbligatori

Alcune categorie di merci non beneficiano delle esenzioni LQ o 1.1.3.6:

  • Sostanze di categoria 0 (es. certi esplosivi di classe 1, sostanze infettive classe 6.2, materie radioattive classe 7): le LQ non sono ammesse e il fattore 50 rende la soglia 1.1.3.6 rapidamente superabile;
  • Merci trasportate alla rinfusa: le esenzioni si applicano solo ai colli, non al trasporto in container cisterna o in bulk;
  • Merci a temperatura controllata (es. perossidi organici in categoria SP): richiedono sempre la documentazione completa indipendentemente dalla quantità.

Domande frequenti

Cos’è l’esenzione per quantità limitate (LQ) nell’ADR?

L’esenzione LQ (cap. 3.4 ADR 2025) consente di trasportare merci pericolose in piccole quantità per collo con requisiti ridotti: marchio rombo sul collo esterno, nessun documento di trasporto ADR, nessuna patente ADR. La quantità massima per collo interno dipende dalla classe e dal gruppo di imballaggio della sostanza.

Cos’è la soglia 1.1.3.6 ADR e come si calcola?

La sezione 1.1.3.6 ADR prevede esenzioni parziali quando la somma di (quantità × fattore di categoria) per tutte le merci sul veicolo non supera 1000 punti. I fattori sono: 50 per categorie 0-1, 3 per categoria 2, 1 per categoria 3.

Qual è la differenza tra quantità limitate (LQ) e quantità esenti (EQ)?

Le EQ (cap. 3.5) prevedono quantità ancora più ridotte e, se rispettate, esentano completamente dall’ADR con sola marcatura del collo con “E”. Le LQ (cap. 3.4) permettono quantità maggiori ma richiedono il marchio rombo e una dicitura sul documento commerciale.

Se una spedizione contiene merci di classi diverse, come si sommano i punti 1.1.3.6?

Si calcola il valore per ogni sostanza (quantità × fattore categoria) e si sommano tutti i valori. Se il totale supera 1000, si applicano tutti gli obblighi ADR. Tra 1000 e 3000 punti si applicano requisiti intermedi.

Le esenzioni ADR si applicano anche al trasporto internazionale?

Sì. LQ, EQ e 1.1.3.6 sono previste dall’accordo ADR e si applicano anche ai trasporti internazionali tra Paesi firmatari, con i rispettivi requisiti di imballaggio e marcatura.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).