REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- Il numero CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) è un identificatore univoco assegnato dall’American Chemical Society a ogni sostanza chimica censita nel Chemical…
- Il numero EC (European Community number) è l’identificatore usato nell’inventario europeo delle sostanze chimiche.
- Il numero di registrazione REACH ha il formato 01-XXXXXXXXXX-XX-XXXX: i primi due digit sono sempre ’01’, seguono 10 digit di identificazione della sostanza, 2 digit dell’anno di…
- Il Reg. (UE) 2020/878 (SDS) richiede che la sezione 1 riporti il numero di registrazione REACH quando disponibile, e la sezione 3 riporti i numeri CAS ed EC delle sostanze…
Chi lavora con sostanze chimiche — che sia un tecnico di sicurezza, un responsabile acquisti o un consulente di conformità — si trova quotidianamente a confrontarsi con numeri come CAS 67-64-1, EC 200-662-2 o il numero di registrazione REACH nel formato 01-XXXXXXXXXX-XX-XXXX. Sapere esattamente cosa indica ciascun identificatore, come si usa e dove trovarlo è una competenza di base per chiunque gestisca la conformità chimica.
Questa guida spiega la logica di ciascun sistema di identificazione, le differenze pratiche tra loro, come compaiono nelle SDS e nei database ECHA, e come usarli efficacemente nelle verifiche di conformità REACH.
Il numero CAS: l’identificatore universale
Il CAS Registry Number è assegnato dall’American Chemical Society (ACS) tramite il Chemical Abstracts Service fin dagli anni Sessanta. È diventato lo standard de facto nell’industria chimica mondiale per identificare le sostanze in modo univoco, indipendentemente dal nome (che può variare tra lingue, tradizioni nomenclaturali o nomi commerciali).
Il formato è: da 2 a 7 digit – 2 digit – 1 digit (cifra di controllo), ad esempio:
- 67-64-1 = acetone
- 7664-93-9 = acido solforico
- 1333-86-4 = carbon black
- 13463-67-7 = biossido di titanio (rutilo)
La cifra finale è una cifra di controllo calcolata matematicamente: permette di rilevare errori di trascrizione nel numero. Il CAS non porta informazioni semantiche: non si deduce dal numero se una sostanza è pericolosa, in quale gruppo appartiene o se è registrata REACH.
Il numero EC: l’inventario europeo
Il numero EC (European Community) è l’identificatore usato negli inventari chimici europei. Ha il formato XXX-XXX-X (tre blocchi di 3, 3, 1 cifre). Comprende tre sub-inventari distinti:
| Sub-inventario | Sigla | Cosa comprende | Range numeri EC |
|---|---|---|---|
| European Inventory of Existing Commercial chemical Substances | EINECS | Sostanze sul mercato UE tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 | 200-001-8 a 304-999-8 |
| European List of Notified Chemical Substances | ELINCS | Sostanze nuove notificate dopo il 1981 sotto la Dir. 67/548/CEE | 400-010-9 a 499-999-X |
| No Longer Polymers | NLP | Sostanze precedentemente classificate come polimeri, poi riclassificate | 500-001-0 a 999-999-X |
Una sostanza EINECS era considerata “esistente” e pre-registrata ai fini REACH (phase-in substance): ha avuto scadenze di registrazione dal 2010 al 2018. Una sostanza senza numero EC o EINECS era “nuova” (non-phase-in) e richiedeva notifica immediata prima dell’immissione sul mercato anche prima di REACH.
Il numero di registrazione REACH: la prova di conformità
Il numero di registrazione REACH è l’identificatore specifico di REACH, assegnato da ECHA a ogni fascicolo di registrazione accettato. Il formato è:
01-XXXXXXXXXX-XX-XXXX
- 01: prefisso fisso che indica la registrazione REACH (il prefisso 02 è usato per le notifiche CLP C&L Inventory);
- XXXXXXXXXX: 10 digit che identificano la sostanza nel sistema ECHA;
- XX: 2 digit dell’anno di registrazione (es. 18 per 2018);
- XXXX: 4 digit progressivi che distinguono i diversi registranti per la stessa sostanza.
La presenza del numero di registrazione nella SDS (sezione 1) è la prova primaria che la sostanza è stata registrata presso ECHA. Due numeri di registrazione diversi per la stessa sostanza (stesso CAS) indicano registranti diversi: entrambi sono validi, ma coprono volumi e usi che possono differire.
Come questi identificatori compaiono nella SDS
Il Regolamento (UE) 2020/878 stabilisce il contenuto obbligatorio della SDS. Gli identificatori delle sostanze compaiono in sezioni specifiche:
- Sezione 1.1 (Identificatore del prodotto): numero di registrazione REACH della sostanza (se si tratta di una sostanza pura); per le miscele, il numero di registrazione delle singole sostanze va in sezione 3;
- Sezione 3.1 (Composizione per sostanze): nome della sostanza, numero CAS, numero EC;
- Sezione 3.2 (Composizione per miscele): per ogni componente pericoloso ≥0,1% w/w: nome, numero CAS, numero EC, numero di registrazione REACH;
- Sezione 15 (Informazioni sulla regolamentazione): riferimento SVHC, autorizzazioni, restrizioni applicabili.
Come usare questi numeri nelle verifiche di conformità
In pratica, durante una verifica di conformità REACH, si usano questi identificatori in sequenza logica:
- Identificare la sostanza tramite il numero CAS ricavato dalla SDS (sezione 3) o dalla scheda tecnica del fornitore;
- Verificare la registrazione REACH nel database ECHA Registered Substances, cercando per CAS o numero EC;
- Controllare la Candidate List SVHC di ECHA: verificare se il numero CAS della sostanza appare nell’elenco aggiornato;
- Verificare le restrizioni Allegato XVII nel database ECHA Restrictions, cercando per CAS o nome;
- Controllare il C&L Inventory per confrontare le classificazioni CLP dichiarate dal fornitore con quelle notificate da altri operatori.
Numero CAS vs numero EC: quale usare nelle verifiche?
In generale, il numero CAS è preferibile per le verifiche pratiche per due motivi:
- È più specifico: a ogni forma cristallina, isomero o sale corrisponde un numero CAS distinto, mentre il numero EC può raggruppare forme diverse;
- È universalmente riconosciuto e presente in tutti i database globali (ECHA, PubChem, ChemSpider, SciFinder), mentre il numero EC è specifico dell’inventario europeo.
Tuttavia, il numero EC è indispensabile per determinare se una sostanza era “esistente” (EINECS) o “nuova” ai fini REACH: questa distinzione ha impattato le scadenze di registrazione e, in alcuni casi legacy, può ancora essere rilevante per verificare la storia regolamentare di una sostanza.
Sostanze senza numero CAS o EC: casi particolari
Non tutte le sostanze hanno un numero CAS o EC assegnato. Casi comuni:
- Sostanze di origine biologica non specificata (es. estratti vegetali complessi): possono avere un numero CAS per la categoria generale ma non per ogni variante botanica;
- Polimeri: molti polimeri non hanno numero EINECS e non sono soggetti a registrazione REACH (sono esenti ai sensi dell’art. 2, par. 9), salvo che rilascino monometri pericolosi;
- Sostanze generiche non ancora registrate: hanno numero CAS ma non ancora numero di registrazione REACH;
- Sostanze “unknown” in miscele proprietarie: il fornitore può omettere il nome esatto invocando la riservatezza commerciale (art. 24 CLP), ma deve comunque fornire dati di sicurezza sufficienti.
Il C&L Inventory ECHA: classificazioni notificate
Il C&L (Classification and Labelling) Inventory è un database ECHA distinto dal database di registrazione. Contiene le classificazioni CLP notificate da fabbricanti e importatori ai sensi dell’art. 40 del Reg. 1272/2008. È utile per:
- Verificare se le classificazioni indicate nella SDS del fornitore sono coerenti con quelle notificate dalla maggioranza degli operatori di settore;
- Identificare divergenze classificatorie che possono indicare incertezza scientifica o err nella SDS;
- Trovare classificazioni per sostanze non ancora incluse nell’Allegato VI CLP (lista armonizzata).
Domande frequenti
Posso usare il numero CAS per verificare se una sostanza è nella lista SVHC di ECHA?
Sì. La Candidate List SVHC sul sito ECHA è ricercabile per numero CAS, numero EC e nome. La ricerca per CAS è la più affidabile. L’elenco è aggiornato due volte l’anno; per verifiche sistematiche si raccomanda di eseguire la ricerca a ogni aggiornamento semestrale per tutte le sostanze critiche nella propria catena di fornitura.
Cosa significa se nella SDS manca il numero di registrazione REACH?
L’assenza può avere cause diverse: la sostanza è esente da registrazione (polimeri, quantità sotto soglia, sostanze in natura non modificate), la sostanza è registrata ma il fornitore non ha aggiornato la SDS, oppure la sostanza non è registrata quando dovrebbe esserlo. Richiedere al fornitore chiarimenti scritti è l’azione corretta. L’assenza non è automaticamente una non-conformità, ma richiede verifica.
Due numeri CAS diversi possono indicare la stessa sostanza?
In linea di principio no: ogni CAS identifica una struttura specifica. Tuttavia, esistono casi di sostanze che nel tempo hanno ricevuto più CAS per lo stesso composto (per errori storici o per l’identificazione di diverse forme cristalline o sali). I database chimici come PubChem includono sinonimi e CAS alternativi che aiutano a disambiguare questi casi.
Il numero EC è cambiato dopo l’entrata in vigore di REACH?
No. I numeri EC EINECS, ELINCS e NLP sono stati assegnati prima di REACH e rimangono invariati. REACH li riutilizza come identificatori ma non li modifica. Il numero EC non indica quindi se una sostanza è registrata REACH: questo è indicato solo dal numero di registrazione nel formato 01-XXXXXXXXXX-XX-XXXX.
Dove trovo la lista completa dei numeri CAS ed EC per le sostanze ristrette dall’Allegato XVII?
Il database ECHA “Restrictions under REACH” (echa.europa.eu/restrictions-under-reach) elenca tutte le entry dell’Allegato XVII con i CAS e EC delle sostanze coinvolte, la descrizione della restrizione e i riferimenti normativi. È consultabile liberamente e aggiornato con ogni modifica regolamentare.
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Fonti ufficiali
- ECHA — Database sostanze registrate REACH (ricerca per CAS/EC)
- ECHA — C&L Inventory (classificazioni notificate CLP)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH — EUR-Lex
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
