Polimeri e monomeri sotto REACH: cosa va registrato

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Sì, i polimeri come tali sono attualmente esenti dalla registrazione REACH ai sensi dell’art. 2(9) del Reg. (CE) 1907/2006.
  • Un monomero è una sostanza che reagisce per formare il polimero.
  • L’ECHA sta sviluppando il Polymer Registration Requirement (PRR) nell’ambito della strategia Chemicals Strategy for Sustainability.
  • Sì, anche se il polimero è esente da registrazione, se contiene una sostanza SVHC in concentrazione ≥ 0,1% p/p nell’articolo finito, scattano gli obblighi di comunicazione nella…

Polimeri e monomeri occupano uno spazio normativo peculiare nel Regolamento (CE) 1907/2006 REACH: i polimeri sono attualmente esenti dalla registrazione, ma questa esenzione non è assoluta né priva di condizioni. I monomeri che compongono il polimero devono essere registrati, e la futura introduzione del Polymer Registration Requirement (PRR) cambierà in modo significativo gli obblighi per fabbricanti e importatori. Chi opera in questo settore — produttori di resine, adesivi, rivestimenti, plastiche tecniche — deve conoscere le regole attuali e tenersi pronto per le evoluzioni normative.

Questa guida illustra come REACH tratta polimeri e monomeri oggi, quali obblighi di registrazione si applicano ai monomeri, quando un polimero può contenere sostanze problematiche soggette ad altri adempimenti, e cosa attendersi dalla riforma in corso.

La definizione di polimero nel Regolamento REACH

L’art. 3(5) del Reg. (CE) 1907/2006 definisce il polimero come una sostanza composta da molecole caratterizzate da una sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche, che:

  • comprenda una semplice maggioranza in peso di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche collegate covalentemente ad almeno un’altra unità monomerico o reattante;
  • non superi il 50% in peso delle molecole della stessa composizione molecolare.

Questa definizione esclude di fatto molte sostanze oligomeriche a basso peso molecolare, che ricadono invece nella categoria delle sostanze normali, soggette a registrazione ordinaria se superano 1 t/anno.

L’esenzione dalla registrazione dei polimeri: ambito e limiti

L’art. 2(9) del REACH stabilisce che i polimeri sono esenti dalla registrazione. Questa esenzione è giustificata dall’elevata complessità analitica dei polimeri, dalla difficoltà di caratterizzarne la struttura precisa, e dall’ipotesi che il rischio sia gestito a monte attraverso la registrazione dei monomeri.

Tuttavia, l’esenzione non copre tutto:

  • I monomeri devono essere registrati separatamente (vedi sezione successiva).
  • I polimeri che contengono SVHC sono soggetti agli obblighi della Candidate List (comunicazione e SCIP).
  • I polimeri presenti in articoli sono soggetti alle disposizioni REACH sugli articoli (artt. 7 e 33).
  • Se il polimero rientra nella definizione di sostanza pericolosa ai sensi del CLP, le informazioni sulla classificazione devono comunque essere gestite.

La regola dei monomeri: quando e cosa va registrato

L’obbligo di registrazione dei monomeri è disciplinato dall’art. 6(3) del REACH. Il fabbricante o importatore di un polimero deve garantire che i monomeri incorporati siano registrati se soddisfano entrambe le condizioni:

  1. Il monomero è presente nella struttura polimerica in quantità ≥ 2% in peso.
  2. Il monomero è immesso sul mercato in quantità ≥ 1 t/anno da parte del fabbricante o importatore del polimero.

In pratica, il fabbricante del polimero deve acquistare i monomeri da fornitori che abbiano effettuato la registrazione REACH, oppure registrarli in proprio se li produce internamente. Questo si verifica chiedendo ai fornitori i numeri di registrazione ECHA e verificandoli nel database pubblico.

Elemento Obbligo REACH attuale Condizione
Polimero come tale Esente da registrazione Art. 2(9) REACH
Monomero incorporato ≥ 2% p/p Deve essere registrato Art. 6(3) REACH, se > 1 t/anno
Monomero incorporato < 2% p/p Non soggetto all’art. 6(3) Può esserlo per altri motivi (SVHC)
Additivi e ausiliari di processo nel polimero Registrazione ordinaria come sostanze Se > 1 t/anno, non coperti dall’esenzione polimero
Polimero con SVHC ≥ 0,1% in articolo Comunicazione nella catena e notifica SCIP Artt. 7(2), 33 REACH + SCIP DB

Additivi e sostanze ausiliarie: l’area grigia

Nella produzione di polimeri vengono spesso utilizzate sostanze aggiuntive che non sono monomeri in senso stretto: plastificanti, stabilizzanti, ritardanti di fiamma, coloranti, catalizzatori residui. Queste sostanze non beneficiano dell’esenzione del polimero e devono essere trattate come sostanze ordinarie:

  • Se sono presenti nella miscela finale come sostanze libere (non incorporate nella catena polimerica), sono soggette a registrazione ordinaria sopra 1 t/anno.
  • Se sono classificate come pericolose ai sensi del CLP, devono comparire nella SDS della miscela polimerica.
  • Se sono sostanze SVHC, si applicano gli obblighi della Candidate List.

Un caso tipico è quello dei plastificanti ftalati, molti dei quali sono stati inclusi nell’Allegato XIV (autorizzazione) o nell’Allegato XVII (restrizioni) del REACH. Anche se il polimero che li contiene è esente da registrazione, le restrizioni sulle sostanze presenti si applicano integralmente.

Polimeri di reazione e identificazione della sostanza

I polimeri di reazione (Reaction Mass of Polymers, o polimeri UVCB — Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materials) presentano sfide aggiuntive di identificazione. Non hanno una struttura molecolare definita e sono tipicamente identificati mediante un nome IUPAC descrittivo o un numero CAS per la massa di reazione.

REACH richiede comunque che il fabbricante o importatore di questi polimeri sia in grado di:

  • Identificare i monomeri di partenza e verificare la loro copertura in registrazione.
  • Fornire dati sufficienti sulla composizione della massa di reazione per consentire la valutazione della pericolosità.
  • Classificare il polimero ai sensi del CLP se presenta proprietà pericolose.

La riforma in arrivo: Polymer Registration Requirement (PRR)

Nel quadro della Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) adottata dalla Commissione Europea nel 2020, l’ECHA e gli Stati Membri stanno lavorando all’introduzione di obblighi di registrazione per i polimeri. Il Polymer Registration Requirement (PRR) punta a introdurre:

  • Un obbligo di registrazione selettivo per polimeri considerati prioritari per il rischio: polimeri solubili in acqua, polimeri che degradano in monomeri pericolosi, polimeri contenenti gruppi funzionali pericolosi.
  • Un approccio graduale con soglie di tonnellaggio specifiche.
  • Un sistema di dossier semplificato rispetto alla registrazione standard di sostanze.

Al momento (2024), il PRR non è ancora stato adottato come testo legislativo definitivo. Tuttavia, i fabbricanti e importatori di polimeri devono monitorare gli sviluppi normativi attraverso il sito ECHA e le comunicazioni della Commissione, per essere pronti ad adeguarsi quando le norme diventeranno operative.

Obblighi SCIP per articoli contenenti polimeri con SVHC

A partire dal 5 gennaio 2021, chiunque immetta sul mercato UE articoli contenenti sostanze della Candidate List in concentrazione > 0,1% p/p deve notificare tali sostanze al database SCIP dell’ECHA (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products). Questo obbligo si applica anche agli articoli polimerici. La notifica deve includere:

  • Identificazione dell’articolo (denominazione, categoria).
  • Identificazione della sostanza SVHC (numero CAS, EC, denominazione).
  • Concentrazione nell’articolo e informazioni sicure di utilizzo.

Il database SCIP è pubblicamente accessibile e viene utilizzato dagli impianti di trattamento rifiuti per gestire correttamente le sostanze pericolose a fine vita del prodotto.

Come strutturare la due diligence sui monomeri

Un’azienda che produce o importa polimeri deve implementare una procedura strutturata per la verifica della conformità dei monomeri. I passi minimi raccomandati sono:

  1. Raccogliere da ogni fornitore di monomeri il numero di registrazione ECHA e la SDS aggiornata.
  2. Verificare il numero di registrazione nel database pubblico ECHA (Registered substances database).
  3. Controllare che il tonnellaggio della registrazione copra le quantità effettivamente acquistate.
  4. Verificare se i monomeri figurano nella Candidate List o nell’Allegato XIV/XVII e applicare gli adempimenti correlati.
  5. Documentare le verifiche e aggiornarle ad ogni rinnovo contrattuale con i fornitori.

Domande frequenti

I polimeri sono esenti dalla registrazione REACH?

Sì, i polimeri come tali sono attualmente esenti dalla registrazione REACH ai sensi dell’art. 2(9) del Reg. (CE) 1907/2006. Tuttavia, i monomeri utilizzati nella loro sintesi devono essere registrati se superano la soglia di 1 t/anno e se la sostanza non è già coperta da altra registrazione.

Cosa si intende per monomero registrabile sotto REACH?

Un monomero è una sostanza che reagisce per formare il polimero. Sotto REACH, il fabbricante o importatore del polimero deve garantire che i monomeri incorporati nella struttura siano registrati se presenti in quantità ≥ 2% in peso del polimero e se il quantitativo del monomero supera 1 t/anno.

Cosa cambia con la futura registrazione dei polimeri (PRR)?

L’ECHA sta sviluppando il Polymer Registration Requirement (PRR) nell’ambito della strategia Chemicals Strategy for Sustainability. L’obiettivo è introdurre obblighi di registrazione per i polimeri ritenuti di maggiore preoccupazione, in particolare i polimeri solubili in acqua e quelli che rilasciano monomeri pericolosi. I tempi definitivi non sono ancora fissati.

Un polimero che contiene SVHC deve rispettare gli obblighi della Candidate List?

Sì. Anche se il polimero è esente da registrazione, se contiene una sostanza SVHC in concentrazione ≥ 0,1% p/p nell’articolo finito, scattano gli obblighi di comunicazione nella catena di fornitura e la notifica al database SCIP dell’ECHA.

Come si trattano i polimeri di reazione sotto REACH?

I polimeri di reazione sono polimeri complessi ottenuti da miscele di monomeri. REACH li tratta come polimeri, quindi esenti da registrazione come entità, ma i monomeri devono comunque essere verificati individualmente per la copertura della registrazione.

Verifica la conformità REACH dei tuoi polimeri e monomeri

Produci o importi polimeri? Un’analisi tecnica può identificare monomeri non coperti da registrazione, sostanze SVHC negli articoli e lacune nella documentazione, prima che un’ispezione le scopra.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verifica
Scopri il servizio di consulenza

Approfondisci

Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).