REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- No: la registrazione REACH scatta a partire da 1 tonnellata/anno per sostanza per produttore/importatore.
- Anche sotto 1 tonnellata restano in vigore: il divieto di sostanze incluse nell’Allegato XVII (restrizioni), gli obblighi SVHC/SCIP se la sostanza è candidate list, la…
- In linea generale, le miscele non classificate come pericolose non richiedono SDS obbligatoria, ma se contengono SVHC ≥0,1% (in peso) l’SDS deve essere fornita su richiesta del…
- Se un articolo rilascia intenzionalmente una sostanza SVHC e il volume totale supera 1 t/anno, scatta la notifica all’ECHA ai sensi dell’art. 7(2) REACH, indipendentemente dal…
Una delle convinzioni più diffuse tra le PMI italiane è che basti rimanere sotto la soglia di una tonnellata all’anno per essere completamente esenti dagli obblighi del Regolamento REACH (Reg. CE 1907/2006). In realtà, la soglia di 1 t/anno riguarda esclusivamente il triggering della registrazione: tutto il resto del regolamento — restrizioni, SVHC, comunicazione in catena, autorizzazioni — continua ad applicarsi indipendentemente dai volumi movimentati.
Questa guida analizza sistematicamente cosa rimane in vigore anche quando i quantitativi non raggiungono il tonnellaggio soglia, con esempi pratici e una tavola riepilogativa degli obblighi. Capire questi confini è essenziale per non incorrere in non conformità che possono bloccare export, generare reclami da clienti B2B o attrarre ispezioni.
La soglia di 1 t/anno: cosa copre esattamente
L’art. 6 REACH stabilisce che «ogni fabbricante o importatore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, la registra presso l’ECHA». La registrazione è lo strumento principale che abilita la circolazione legale della sostanza sul mercato UE. Ma il Regolamento è composto da numerosi titoli distinti: registrazione (Titolo II), restrizioni (Titolo VIII), autorizzazione (Titolo VII), comunicazione nella catena (Titolo IV), articoli (Titolo II, art. 7). Ciascuno ha un proprio meccanismo di attivazione.
La soglia di 1 t/anno non è una soglia generale di esenzione: è solo il trigger per la registrazione. I restanti obblighi operano con logiche proprie.
Restrizioni Allegato XVII: zero deroghe per volume
L’Allegato XVII del REACH elenca le sostanze soggette a restrizioni — divieti o condizioni d’uso specifici. Tra gli esempi più rilevanti per le PMI: restrizione al piombo negli oggetti decorativi accessibili ai bambini, limiti per gli IPA negli oli da processo, condizioni per i diisocianati (entrata in vigore obbligo di formazione da agosto 2023), restrizioni ai PFAS per prodotti antincendio e tessile, restrizioni alle microplastiche intenzionalmente aggiunte (Reg. 2023/2055). Nessuna di queste restrizioni prevede una deroga correlata al tonnellaggio: che l’impresa movimenti 10 kg o 10 t, deve rispettare i limiti. Chi produce o importa anche piccoli quantitativi di sostanze ristrette deve verificare l’Allegato XVII con la stessa attenzione di chi registra.
Candidate List SVHC e obbligo SCIP
Le sostanze candidate all’autorizzazione (SVHC, Substances of Very High Concern) sono elencate nella Candidate List ECHA. Per chi immette sul mercato UE articoli contenenti SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso:
- Obbligo di comunicazione ai destinatari (art. 33 REACH): entro 45 giorni dalla richiesta, va fornita almeno la denominazione della sostanza SVHC presente.
- Notifica SCIP (art. 9 Direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla Direttiva 2018/851): i fornitori di articoli con SVHC >0,1% devono notificare le informazioni alla banca dati SCIP dell’ECHA, per garantire la tracciabilità nei rifiuti.
- SDS su richiesta: anche per miscele non pericolose, se la concentrazione di SVHC è ≥0,1%, il fornitore deve mettere a disposizione la SDS su richiesta del destinatario professionale (art. 31(3) REACH).
Questi obblighi scattano in base alla concentrazione e alla presenza nell’articolo o nella miscela, non al tonnellaggio totale importato o prodotto.
Articoli: notifica e comunicazione (art. 7 REACH)
Chi produce o importa articoli (oggetti fisici la cui forma finale determina la funzione) non è soggetto a registrazione della sostanza incorporata se il rilascio non è intenzionale e il volume rimane sotto 1 t/anno. Ma l’art. 7(2) prevede che, se la sostanza contenuta è SVHC, la quantità totale presente nell’articolo supera 1 t/anno e il rilascio non può essere escluso, scatta la notifica all’ECHA. Questo obbligo è distinto dalla registrazione e viene attivato dalla quantità di sostanza presente negli articoli, non dalla soglia di “produzione/importazione come sostanza”. In pratica, un importatore di componenti elettronici o oggetti plastici può avere l’obbligo di notifica anche senza essere un produttore chimico nel senso tradizionale.
Autorizzazioni Allegato XIV: la logica è diversa
Le sostanze incluse nell’Allegato XIV REACH (sostanze soggette ad autorizzazione — attualmente una ventina di sostanze, tra cui alcuni ftalati, asbesto crisotilo, cromo VI in alcune applicazioni) non possono essere immesse sul mercato o utilizzate dopo la sunset date senza un’autorizzazione esplicita rilasciata dalla Commissione Europea, indipendentemente dai volumi. Non esiste una deroga per bassi quantitativi. Chi si trova a movimentare anche solo pochi kg di una di queste sostanze — per esempio in un formulato di nicchia — deve verificare se dispone di un’autorizzazione o rientra in un’esenzione specifica (es. uso intermedio, uso in ricerca scientifica con condizioni precise).
SDS e comunicazione lungo la catena di approvvigionamento
L’obbligo di fornire una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) ai sensi dell’art. 31 REACH è legato alla classificazione della sostanza/miscela come pericolosa, non al tonnellaggio. Un’impresa che fornisce anche un solo litro di una sostanza classificata come pericolosa (ai sensi del CLP) deve accompagnarlo con SDS conforme al Reg. 2020/878. La soglia di 1 t/anno non entra in gioco: chi fornisce a destinatari professionali è tenuto all’SDS in tutti i casi in cui la sostanza è classificata, o contiene SVHC oltre i limiti.
Analogamente, le eSDS (schede estese) sono obbligatorie quando l’acquirente richiede scenari d’esposizione specifici per un uso identificato, anche se il fornitore lavora con volumi modesti.
Tavola riepilogativa: obblighi REACH e tonnellaggio
| Obbligo REACH | Soglia/trigger | Attivo sotto 1 t/anno? |
|---|---|---|
| Registrazione sostanza (Titolo II) | ≥1 t/anno per fabbricante/importatore | No (tranne pre-registrazione PPORD) |
| Restrizioni Allegato XVII | Presenza/uso della sostanza | Sì |
| Comunicazione SVHC agli acquirenti (art. 33) | SVHC >0,1% in articoli | Sì |
| Notifica SCIP (art. in rifiuti) | SVHC >0,1% in articoli immessi sul mercato | Sì |
| Notifica ECHA art. 7(2) – articoli | SVHC in articoli >1 t totale/anno | Dipende dal totale in articoli |
| Autorizzazione Allegato XIV | Sunset date, indipendente da tonnellaggio | Sì |
| SDS (art. 31) | Sostanza/miscela pericolosa o SVHC ≥0,1% | Sì |
| Notifica PPORD (art. 9) | Attività R&D specifiche, volume limitato | Condizionale (esenzione limitata) |
Casi pratici frequenti
Caso 1 — Importatore di componenti plastici: un’azienda importa raccordi in plastica per 800 kg/anno. Non scatta la registrazione. Ma se i raccordi contengono ftalati SVHC >0,1%, l’impresa deve comunicarlo ai clienti e notificare alla banca dati SCIP. Se la quantità totale di SVHC incorporata supera 1 t (in tutti gli articoli insieme), scatta anche la notifica art. 7(2).
Caso 2 — Piccolo formulatore di vernici: produce 600 kg/anno di una vernice con pigmento al piombo. Non deve registrare il pigmento, ma deve rispettare le restrizioni Allegato XVII che limitano l’uso del piombo in determinate applicazioni. Deve fornire SDS perché la vernice è classificata come pericolosa. Deve verificare se il pigmento è in Allegato XIV.
Caso 3 — E-commerce di prodotti per la pulizia: vende preparati in formulazioni proprie per 400 kg/anno. Nessuna registrazione richiesta, ma l’obbligo SDS per prodotti classificati pericolosi, il rispetto delle restrizioni Allegato XVII per eventuali SVHC nelle profumazioni, e le condizioni CLP per l’etichettatura restano invariati.
Esenzioni reali: cosa copre davvero la soglia bassa
L’unica vera esenzione operativa per chi lavora sotto 1 t/anno è la non registrazione. Non è poco: la registrazione è il processo più oneroso di REACH in termini di tempo (dossier tecnico, studi ADME, partecipazione SIEF) e costi (decine di migliaia di euro per alcune categorie tonno). Ma tutto il resto del sistema REACH resta attivo. Chi ha acquistato una sostanza da un fornitore che ha registrato non ha obblighi di registrazione propri, ma deve comunque gestire la catena di comunicazione — segnalare gli usi identificati al fornitore, gestire l’eSDS se necessario, rispettare i limiti delle condizioni d’uso descritte nell’eSDS.
Come fare una verifica interna
Un check minimo per chi lavora sotto soglia dovrebbe includere:
- Elenco delle sostanze/miscele acquistate o prodotte, con numeri CAS/EC.
- Verifica Allegato XVII per ciascuna (consultabile liberamente su ECHA Chemicals).
- Verifica Candidate List SVHC: se presente, controllare concentrazioni negli articoli.
- Verifica Allegato XIV: sunset date già scadute?
- SDS ricevute dai fornitori: sono aggiornate al Reg. 2020/878? Riportano scenari d’esposizione pertinenti?
- Notifiche SCIP: chi immette articoli con SVHC sul mercato italiano ha già effettuato la notifica?
Domande frequenti
Le sostanze prodotte o importate sotto 1 tonnellata/anno devono essere registrate REACH?
No: la registrazione REACH scatta a partire da 1 tonnellata/anno per sostanza per produttore/importatore. Sotto tale soglia non è richiesta la registrazione, ma si applicano comunque gli altri obblighi del Regolamento come le restrizioni, gli obblighi SVHC e le autorizzazioni.
Quali obblighi REACH rimangono anche sotto 1 t/anno?
Restano in vigore le restrizioni dell’Allegato XVII, gli obblighi SVHC/SCIP se la sostanza è in Candidate List, la fornitura di SDS per sostanze/miscele pericolose, e il rispetto delle condizioni di autorizzazione per le sostanze in Allegato XIV. Nessuno di questi obblighi dipende dalla soglia tonno della registrazione.
Le miscele contenenti SVHC sotto l’1% richiedono SDS?
Se la concentrazione di SVHC in una miscela non classificata come pericolosa è ≥0,1%, l’SDS deve essere fornita su richiesta del destinatario professionale, ai sensi dell’art. 31(3) REACH. La soglia rilevante è lo 0,1%, non l’1%.
Cosa è la notifica SCIP e quando si applica?
La notifica SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) è obbligatoria per i fornitori che immettono sul mercato UE articoli contenenti SVHC in concentrazione >0,1%. La notifica va effettuata tramite il portale ECHA e garantisce la tracciabilità delle sostanze preoccupanti nei rifiuti.
Un’impresa che importa campioni a fini di test è esente da tutti gli obblighi REACH?
L’esenzione PPORD (art. 9) copre solo specifiche attività di ricerca e sviluppo di prodotti e processi orientati alla produzione, con quantità limitate e previa notifica all’ECHA. Non è una franchigia generale e non esenta da restrizioni, autorizzazioni e obblighi di comunicazione in catena.
Verifica la tua conformità REACH anche sotto soglia
Anche operando sotto 1 tonnellata/anno, l’esposizione normativa REACH può essere significativa. Un check mirato su restrizioni, SVHC e SDS può prevenire blocchi commerciali e sanzioni. Contattaci per una verifica.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) 1907/2006 REACH – testo consolidato (EUR-Lex)
- Candidate List SVHC – ECHA
- Banca dati SCIP – ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
