REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- Quando si importa una sostanza dalla Cina, l’obbligo di registrazione REACH ricade sull’importatore stabilito nell’UE, a meno che il produttore cinese non abbia nominato un…
- La verifica si effettua attraverso la banca dati ECHA Dissemination (disponibile sul sito ECHA), cercando la sostanza per numero CAS o nome IUPAC.
- Importare sostanze non registrate (o non esentate) sopra la soglia di 1 t/anno è una violazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.
- Il Rappresentante Esclusivo (OR) è un soggetto stabilito nell’UE nominato da un produttore extra-UE per adempiere agli obblighi REACH al posto degli importatori europei.
Importare prodotti chimici o articoli contenenti sostanze chimiche dalla Cina è una pratica comune per molte PMI italiane e per numerosi e-commerce. Ma chi acquista direttamente da fornitori cinesi senza passare da un distributore europeo si trova, spesso senza saperlo, nella posizione di importatore REACH con tutti gli obblighi che ne derivano.
La Cina non è soggetta al quadro normativo REACH: i produttori cinesi non hanno obblighi di registrazione e possono fornire qualsiasi sostanza senza documentazione europea di conformità. La responsabilità di verificare che le sostanze importate siano conformi a REACH ricade interamente sull’azienda europea che effettua l’importazione. Questo articolo elenca i punti critici da controllare prima e dopo l’importazione.
Il presupposto: sei un importatore REACH
Chiunque acquisti sostanze chimiche, miscele o articoli da un fornitore con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) — inclusa la Cina — e li sdogana a proprio nome nell’UE, è un importatore ai sensi dell’art. 3(11) del Reg. (CE) n. 1907/2006. Non importa se l’acquisto avviene tramite piattaforma B2B, agenzia di import o contratto diretto: la posizione doganale di importatore attiva gli obblighi REACH.
L’unica eccezione rilevante è la presenza di un Rappresentante Esclusivo (Only Representative, OR) nominato dal produttore cinese nell’UE: in questo caso l’importatore europeo viene declassato a utilizzatore a valle e non ha obblighi di registrazione (ma mantiene gli altri obblighi REACH).
Punto critico 1: verifica della registrazione REACH
Prima di importare una sostanza chimica (in quanto tale o in miscela) dalla Cina, occorre verificare se la sostanza è già registrata nel database ECHA Dissemination. La ricerca si effettua per nome chimico, numero CAS o numero CE. I possibili esiti sono:
- Sostanza registrata: se esistono registrazioni per il volume tonellaggio corrispondente, l’importatore deve verificare di poter “appoggiarsi” a quella registrazione (acquistando una letter of access dal lead registrant della joint submission) o presentare una propria member registration.
- Sostanza non registrata: se nessun operatore UE ha ancora registrato la sostanza per il volume corrispondente, l’importatore deve procedere autonomamente, includendo la pre-registrazione nel SIEF (Substance Information Exchange Forum) e il processo di registrazione completa o notifica secondo la fascia di tonnellaggio.
- Sostanza esentata da REACH: alcune categorie di sostanze sono escluse o esentate dalla registrazione (es. polimeri, sostanze radioattive, rifiuti, sostanze soggette a controllo doganale). Verificare la categoria prima di assumere che l’esenzione si applichi.
Punto critico 2: il Rappresentante Esclusivo (Only Representative)
Prima di procedere autonomamente alla registrazione, chiedere sempre al fornitore cinese:
- Ha nominato un OR nell’UE per questa sostanza?
- Qual è il nome e i dati dell’OR?
- Qual è il numero di registrazione REACH associato?
Se l’OR esiste e ha correttamente registrato la sostanza, l’importatore europeo non deve registrare. Deve però ricevere una dichiarazione scritta dal fornitore (o direttamente dall’OR) che attesti la copertura e il numero di registrazione. ECHA stessa raccomanda di non fidarsi delle sole dichiarazioni verbali del fornitore cinese, che potrebbe indicare un OR che in realtà non ha aggiornato la registrazione o non copre il volume d’importazione dell’acquirente europeo.
Punto critico 3: SVHC negli articoli importati
Se si importano dalla Cina articoli (prodotti finiti o semilavorati) che contengono sostanze estremamente problematiche (SVHC) incluse nella Candidate List ECHA in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per articolo, scattano gli obblighi dell’art. 33 Reg. 1907/2006:
- L’importatore deve comunicare a ogni cliente professionale nella supply chain UE la presenza della SVHC, il suo nome e le istruzioni d’uso sicuro.
- Su richiesta di un consumatore finale, l’importatore deve fornire le stesse informazioni entro 45 giorni gratuitamente.
- L’importatore deve notificare la presenza della SVHC al database SCIP gestito da ECHA.
Il fornitore cinese non è soggetto a questi obblighi. L’importatore europeo deve quindi acquisire attivamente le informazioni sulla composizione degli articoli importati, eventualmente richiedendo test di laboratorio o certificazioni analitiche quando le dichiarazioni del fornitore non sono sufficientemente dettagliate.
Punto critico 4: sostanze soggette a restrizioni (Allegato XVII REACH)
L’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 elenca le sostanze per cui esistono restrizioni all’uso o all’immissione in commercio nell’UE. Un prodotto importato dalla Cina può contenere sostanze che in Cina sono di uso comune ma che in UE sono vietate o fortemente limitate. Esempi noti includono:
- Alcuni coloranti azoici in tessili e cuoio (voce 43 Allegato XVII).
- Ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP) in articoli destinati ai bambini e in certi contesti (voci 51-53 Allegato XVII).
- Cadmio in plastiche, pigmenti e brasature (voce 23 Allegato XVII).
- Nichel in oggetti a contatto prolungato con la pelle (voce 27 Allegato XVII).
L’importatore è responsabile della conformità del prodotto importato. Verificare che i fornitori cinesi rispettino le restrizioni UE richiede audit della supply chain, test di laboratorio su campioni di prodotto o dichiarazioni di conformità dettagliate con riferimento alle singole restrizioni REACH.
Punto critico 5: classificazione ed etichettatura CLP
Le sostanze e le miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP) devono essere etichettate in italiano (per la commercializzazione in Italia) con le classi di pericolo, le indicazioni di pericolo (H-phrases) e i consigli di prudenza (P-phrases) corretti. Le etichette cinesi non sono conformi al CLP: l’importatore deve produrre e apporre etichette CLP conformi prima dell’immissione in commercio nel territorio UE.
Va verificato anche che la classificazione del prodotto importato corrisponda a quella armonizzata prevista dall’Allegato VI del Reg. CE 1272/2008, dove applicabile. Un fornitore cinese non aggiorna automaticamente le proprie dichiarazioni in base agli aggiornamenti del CLP europeo.
Punto critico 6: scheda di dati di sicurezza (SDS)
L’importatore che commercializza sostanze o miscele pericolose a destinatari professionali nell’UE deve fornire una SDS conforme al Reg. CE 2020/878. La SDS del fornitore cinese, anche se disponibile, non soddisfa i requisiti del formato europeo e non è redatta in italiano. L’importatore deve quindi:
- Verificare le informazioni tecniche della SDS cinese (composizione, proprietà, dati tossicologici).
- Redigere una SDS conforme al formato Reg. CE 2020/878 in italiano.
- Aggiornare la SDS entro 12 mesi dall’entrata in Candidate List di nuove SVHC presenti nel prodotto.
Tabella riepilogativa dei controlli pre-importazione
| Controllo | Riferimento normativo | Azione richiesta |
|---|---|---|
| Registrazione REACH della sostanza | Art. 5-6 Reg. 1907/2006 | Verifica ECHA Dissemination + eventuale registrazione |
| Rappresentante esclusivo del fornitore | Art. 8 Reg. 1907/2006 | Richiesta dichiarazione scritta con n. registrazione |
| SVHC negli articoli importati | Art. 33 Reg. 1907/2006 | Test/dichiarazione fornitore + notifica SCIP |
| Restrizioni Allegato XVII | Allegato XVII Reg. 1907/2006 | Verifica per sostanza + test di laboratorio |
| Classificazione ed etichettatura CLP | Reg. CE 1272/2008 | Predisposizione etichette CLP conformi in italiano |
| Scheda di dati di sicurezza | Reg. CE 2020/878 | SDS conforme in italiano prima della commercializzazione |
Domande frequenti
Chi deve registrare REACH quando si importa dalla Cina?
Quando si importa una sostanza dalla Cina, l’obbligo di registrazione REACH ricade sull’importatore stabilito nell’UE, a meno che il produttore cinese non abbia nominato un Rappresentante Esclusivo (Only Representative, OR) stabilito nell’UE. In assenza di OR, l’importatore europeo deve verificare che la sostanza sia già registrata oppure procedere alla registrazione prima di immetterla sul mercato.
Come si verifica se una sostanza importata dalla Cina è registrata REACH?
La verifica si effettua attraverso la banca dati ECHA Dissemination (disponibile sul sito ECHA), cercando la sostanza per numero CAS o nome IUPAC. Se la sostanza è registrata, appare con il numero di registrazione REACH. Se non è presente, occorre verificare se esiste un rappresentante esclusivo oppure procedere autonomamente alla registrazione.
Cosa si rischia importando sostanze dalla Cina senza registrazione REACH?
Importare sostanze non registrate (o non esentate) sopra la soglia di 1 t/anno è una violazione del Reg. (CE) n. 1907/2006. In Italia, il D.Lgs. 133/2009 prevede sanzioni amministrative. Nelle situazioni più gravi, le autorità doganali possono bloccare la merce.
Cosa è il Rappresentante Esclusivo (Only Representative) REACH?
Il Rappresentante Esclusivo (OR) è un soggetto stabilito nell’UE nominato da un produttore extra-UE per adempiere agli obblighi REACH al posto degli importatori europei. Se il produttore cinese ha nominato un OR, l’importatore europeo viene declassato a utilizzatore a valle e non deve registrare la sostanza.
Come gestire le SVHC negli articoli importati dalla Cina?
Se si importano articoli dalla Cina che contengono SVHC incluse nella Candidate List ECHA in concentrazione superiore allo 0,1% w/w, l’importatore ha l’obbligo di comunicare queste informazioni ai propri clienti UE e di notificare al database SCIP gestito da ECHA. La responsabilità della verifica recade interamente sull’importatore europeo, indipendentemente da quanto dichiarato dal fornitore cinese.
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Fonti ufficiali
- EUR-Lex – Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- ECHA – Database sostanze registrate (ECHA Dissemination)
- ECHA – Guida al Rappresentante Esclusivo (Only Representative)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
