SDS sezione 16: altre informazioni e revisioni

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

5 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • La sezione 16 deve contenere le fonti dei dati utilizzati per compilare la SDS, le abbreviazioni e gli acronimi usati nel documento, le indicazioni per la formazione dei…
  • Il Reg. REACH non prevede una revisione periodica obbligatoria a scadenza fissa.
  • La sezione 16 deve indicare la data della revisione, il numero di versione e — come buona pratica e requisito del Reg. 2020/878 — le sezioni modificate con una breve descrizione…
  • No, una sezione 16 che riporta solo ‘Nessuna’ o che è priva di contenuto è una SDS incompleta.

La sezione 16 è spesso la meno curata dell’intera Scheda di Dati di Sicurezza. Relegata in fondo al documento, viene frequentemente compilata con formule generiche o lasciata parzialmente vuota. Eppure il Reg. 2020/878 le attribuisce funzioni precise: riepilogo delle frasi H e P, fonti dei dati, indicazioni per la formazione e — elemento critico — documentazione trasparente delle revisioni.

Questo articolo analizza cosa deve contenere la sezione 16 secondo il formato aggiornato, come deve essere strutturato lo storico delle revisioni e quali errori tipici invalidano questa sezione anche in SDS altrimenti ben compilate.

Il ruolo della sezione 16 nel quadro normativo

L’allegato II del Reg. 2020/878, sezione 16, richiede che la SDS contenga:

  • Indicazione delle modifiche apportate rispetto alla versione precedente (con specifica delle sezioni riviste)
  • Abbreviazioni e acronimi usati nella SDS
  • Fonti dei dati principali utilizzati per la compilazione
  • Riferimento alla formazione pertinente raccomandata per i lavoratori
  • Elenco completo delle frasi H e P menzionate nelle sezioni precedenti, con testo per esteso

La sezione 16 non è una formalità residuale: è la sezione che attesta la tracciabilità del documento, la qualità delle fonti e la trasparenza del processo di revisione.

Frasi H e P per esteso: obbligo spesso ignorato

Il Reg. 2020/878 richiede che tutte le frasi H e P usate nel documento (nelle sezioni 2, 3, 11 e nell’etichetta) siano elencate per esteso nella sezione 16. Questo significa che la sezione 16 deve contenere una lista del tipo:

  • H290: Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302: Nocivo se ingerito.
  • H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P260: Non respirare le polveri/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Le SDS che riportano solo i codici (es. “H314, P260”) senza il testo per esteso nella sezione 16 non sono conformi al Reg. 2020/878. Il testo delle frasi deve corrispondere verbatim all’allegato III del Reg. CLP nella lingua della SDS.

Fonti dei dati: la tracciabilità scientifica

La sezione 16 deve indicare le fonti utilizzate per compilare la SDS: banche dati tossicologiche, letteratura scientifica, schede ECHA, studi di sicurezza chimica (CSR). Questo requisito serve a rendere verificabile la base informativa del documento.

Le fonti accettabili includono:

  • Fascicoli ECHA (IUCLID) per sostanze registrate REACH
  • Banche dati ECHA (C&L Inventory, Brief Profiles)
  • Banche dati tossicologiche riconosciute (RTECS, IARC, EFSA, BfR)
  • SDS del fornitore della materia prima (con data e versione)
  • Risultati di test interni documentati

Una sezione 16 che cita genericamente “dati interni” senza ulteriori indicazioni non è conforme al requisito di tracciabilità.

Storico delle revisioni: struttura e contenuto obbligatorio

Quando la SDS è una revisione di una versione precedente, la sezione 16 deve riportare:

  • Numero di versione attuale (es. “Versione 3.0”)
  • Data della revisione attuale
  • Numero di versione e data della versione precedente
  • Elenco delle sezioni modificate con descrizione sintetica della modifica
Versione Data Sezioni modificate Motivo della revisione
1.0 15/03/2021 Prima emissione conforme Reg. 2020/878
2.0 10/01/2023 Sez. 1 (UFI aggiunto), Sez. 9 (nuovi parametri fisico-chimici) Adeguamento al Reg. 2020/878 – scadenza periodo transitorio
3.0 05/06/2024 Sez. 2 (nuova classificazione ATP 21), Sez. 11 (endpoint PBT aggiornati) Recepimento ATP 21 al Reg. CLP

Questa trasparenza consente ai destinatari della SDS di identificare rapidamente cosa è cambiato e valutare se aggiornare le valutazioni del rischio nei propri ambienti di lavoro.

Quando la SDS deve essere aggiornata (e cosa annotare in sezione 16)

L’Art. 31(9) REACH prevede che la SDS venga aggiornata senza indugio nelle seguenti circostanze:

  1. Disponibilità di nuove informazioni che incidono sulle misure di gestione del rischio o sulla pericolosità
  2. Concessione, modifica o revoca di un’autorizzazione REACH (allegato XIV)
  3. Imposizione o modifica di una restrizione REACH (allegato XVII)
  4. Variazione della classificazione CLP armonizzata (allegato VI Reg. 1272/2008, aggiornamenti ATP)

Ogni aggiornamento deve essere documentato nella sezione 16 con il motivo specifico. “Aggiornamento periodico” senza ulteriori dettagli non è una documentazione sufficiente.

Indicazioni per la formazione: voce sottovalutata

La sezione 16 deve contenere indicazioni sulla formazione pertinente raccomandata per i lavoratori che utilizzano la sostanza o miscela. Questa voce è spesso compilata con formule vaghe (“formare gli operatori all’uso dei DPI”) che non aggiungono informazioni utili.

Una compilazione corretta specifica:

  • Il tipo di formazione rilevante (es. primo soccorso per esposizione cutanea, formazione per movimentazione di prodotti infiammabili, uso di respiratori)
  • Il riferimento normativo applicabile (es. D.Lgs. 81/2008 per la formazione sicurezza lavoro)

Errori tipici nella sezione 16

L’audit di SDS in circolazione rivela gli stessi errori ricorrenti:

  • Sezione 16 copiata da SDS precedente senza aggiornare la data di revisione
  • Frasi H e P elencate solo con codice, senza testo per esteso
  • Storico revisioni assente: SDS alla versione 4.0 senza indicazione delle versioni precedenti
  • Fonti dei dati assenti o generiche (“letteratura scientifica”)
  • Formazione indicata come “non applicabile” anche per sostanze con rischi significativi

Domande frequenti

Cosa deve contenere la sezione 16 di una SDS?

Frasi H e P per esteso, fonti dei dati, abbreviazioni e acronimi, indicazioni per la formazione e — in caso di revisione — le sezioni modificate con motivazione. Non può essere lasciata vuota o con formule generiche.

Con quale frequenza deve essere rivista una SDS?

Il REACH non prevede revisioni periodiche a scadenza fissa. L’aggiornamento è obbligatorio in presenza di nuove informazioni rilevanti, variazioni di classificazione CLP o interventi di autorizzazione/restrizione REACH.

Come si indica una revisione nella sezione 16?

Data, numero di versione e sezioni modificate con descrizione della modifica. La tabella storica delle revisioni è la struttura raccomandata per garantire chiarezza al destinatario.

La sezione 16 può essere lasciata vuota?

No. Una sezione 16 vuota o con “Nessuna” è una SDS incompleta e non conforme al Reg. 2020/878.

Le frasi H e P devono essere riportate per esteso nella sezione 16?

Sì. Il Reg. 2020/878 richiede che tutte le frasi H e P usate nel documento siano elencate con il testo completo nella sezione 16, usando il testo ufficiale dell’allegato III del Reg. CLP.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).