Schede dati di sicurezza
Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.
In sintesi
- La sezione 2 deve riportare: la classificazione della sostanza o miscela secondo il Reg. CLP (categoria di pericolo, codici H, menzione di pericolo); gli elementi dell’etichetta…
- Le frasi R (risk phrases) appartenevano al vecchio sistema di classificazione DSD/DPD (Dir. 67/548/CEE e Dir. 1999/45/CE).
- Il numero di pittogrammi dipende dalla classificazione.
- Il punto 2.3 riguarda pericoli che non danno luogo a una classificazione CLP formale ma che il compilatore ritiene rilevanti: sostanze con proprietà di interferenza endocrina…
La sezione 2 della scheda di dati di sicurezza è la prima sezione informativa realmente critica: è quella che un responsabile HSE o un operatore di magazzino consulta prima di tutto per capire se e quanto un prodotto è pericoloso. Eppure è anche una delle sezioni più spesso compilate in modo incompleto o non aggiornato.
Questa guida analizza il contenuto richiesto dalla sezione 2 secondo il Regolamento (UE) 2020/878, con riferimento al sistema di classificazione CLP (Reg. 1272/2008), e indica gli errori di compilazione più frequenti riscontrati in fase di audit.
Struttura della sezione 2: tre sottosezioni obbligatorie
Il Reg. 2020/878 (allegato II, parte A) prevede che la sezione 2 si articoli in tre sottosezioni:
- 2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela: classificazione secondo il CLP con le relative categorie e codici H;
- 2.2 – Elementi dell’etichetta: pittogrammi GHS, avvertenza (pericolo/attenzione), frasi H e frasi P applicabili;
- 2.3 – Altri pericoli: pericoli non coperti dalla classificazione formale ma pertinenti (SVHC, PBT, vPvB, distruttori endocrini).
Sezione 2.1 – Come si riporta la classificazione
La classificazione deve essere espressa per categorie di pericolo e classi di pericolo secondo il CLP. Per ogni classe (es. Liquido infiammabile) si indica la categoria (es. Cat. 2) e la menzione di pericolo corrispondente (es. H225). Per le miscele, la classificazione può derivare da:
- metodo basato sulla classificazione dei componenti (approccio additivo per tossicità acuta e cronica);
- classificazione basata su dati di prova della miscela nel suo complesso;
- principio di estrapolazione (per miscele simili per le quali esiste classificazione).
È errato indicare solo il codice H senza la classe di pericolo, o viceversa. Entrambi gli elementi sono obbligatori.
Tabella: classi di pericolo più comuni nella sezione 2.1
| Classe di pericolo | Tipiche categorie | Pittogramma GHS | Frasi H esempio |
|---|---|---|---|
| Liquido infiammabile | Cat. 1, 2, 3 | GHS02 (fiamma) | H224, H225, H226 |
| Tossicità acuta (orale) | Cat. 1–5 | GHS06 (teschio), GHS07 | H300, H301, H302 |
| Corrosione/irritazione cutanea | Cat. 1A/B/C, Cat. 2 | GHS05 (corrosione), GHS07 | H314, H315 |
| Sensibilizzazione respiratoria/cutanea | Cat. 1, 1A, 1B | GHS08 (pericolo salute) | H334, H317 |
| Pericolo per l’ambiente acquatico | Acuto 1, Cronico 1–4 | GHS09 (ambiente) | H400, H410, H411 |
| Cancerogeno | Cat. 1A, 1B, 2 | GHS08 | H350, H351 |
Sezione 2.2 – Elementi dell’etichetta
La sezione 2.2 deve riportare gli stessi elementi presenti sull’etichetta del prodotto, generati dal sistema GHS/CLP:
- Pittogrammi: codice GHS01–GHS09 e relativa descrizione (es. GHS02 – Fiamma);
- Avvertenza: «Pericolo» (per le categorie più gravi) o «Attenzione»;
- Frasi H: menzioni di pericolo, nell’ordine fisici/salute/ambiente;
- Frasi P: consigli di prudenza selezionati tra quelli applicabili secondo i criteri del CLP (allegato IV);
- Menzioni supplementari EUH, ove applicabili (es. EUH066 – irritazione pelle per esposizione ripetuta; EUH208 – contiene: nome sostanza sensibilizzante).
Dal Reg. 2020/878 è obbligatorio indicare nella sezione 2.2 anche l’identificatore prodotto, il numero UFI (Unique Formula Identifier) se registrato al PCN, e le informazioni sul fornitore che compaiono sull’etichetta. Molte SDS redatte prima del 2023 mancano di questi elementi.
Sezione 2.3 – Altri pericoli non coperti dalla classificazione
Questa sottosezione è spesso trascurata, ma è diventata più rilevante con le revisioni normative recenti. Deve riportare:
- Sostanze PBT o vPvB presenti nella miscela, anche se la miscela non è classificata pericolosa;
- Sostanze incluse nella candidate list SVHC per motivi diversi dalla classificazione formale (es. interferenti endocrini);
- Pericoli fisici non coperti dal CLP ma rilevanti (es. rischio di esplosione da polvere per alcune sostanze solide);
- Indicazione «Nessun ulteriore pericolo noto» se non vi sono elementi da segnalare, per chiarezza.
Errori tipici di compilazione della sezione 2
- Indicare frasi R invece di frasi H (documento non aggiornato al CLP);
- Omettere i codici delle classi di pericolo, riportando solo le frasi H;
- Non aggiornare la classificazione dopo la pubblicazione di nuove voci nell’allegato VI del CLP (regolamento ATP);
- Lasciare la sezione 2.3 vuota invece di scrivere «Nessun ulteriore pericolo noto»;
- Non indicare l’UFI nella sezione 2.2 per miscele pericolose soggette all’obbligo PCN (dal 1° gennaio 2021 per uso professionale, dal 1° gennaio 2024 per consumatori).
Coerenza tra sezione 2 ed etichetta
Un’ispezione tecnica confronta sistematicamente la sezione 2 della SDS con l’etichetta del prodotto. Divergenze — un pittogramma presente sull’etichetta ma assente nella SDS, o una frase H sull’etichetta non riportata nella sezione 2 — sono indicatori di non conformità documentale e costituiscono un rischio in caso di incidente o contestazione.
La coerenza deve essere mantenuta anche quando si aggiorna la classificazione: una nuova ATP che introduce una frase H aggiuntiva richiede l’aggiornamento sia dell’etichetta che della SDS entro i termini previsti.
Domande frequenti
Cosa deve contenere obbligatoriamente la sezione 2 della SDS?
La sezione 2 deve riportare: la classificazione della sostanza o miscela secondo il Reg. CLP (categoria di pericolo, codici H, menzione di pericolo); gli elementi dell’etichetta (pittogrammi GHS, avvertenze, frasi H e P); e, se applicabile, altre informazioni sui pericoli non coperte dalla classificazione CLP, come le proprietà endocrine disrupting o le soglie PBT/vPvB.
Qual è la differenza tra frasi H e frasi R nella sezione 2?
Le frasi R (risk phrases) appartenevano al vecchio sistema di classificazione DSD/DPD. Dal 1° giugno 2015 sono state completamente sostituite dalle frasi H (hazard statements) del sistema GHS/CLP. Una SDS conforme non deve riportare frasi R; se presenti, indica che il documento non è aggiornato.
Quanti pittogrammi possono essere presenti nella sezione 2?
Non esiste un limite numerico fisso; vengono applicati tutti i pittogrammi pertinenti alle classi di pericolo attribuite, seguendo le regole di precedenza del CLP (allegato I, parte 1). In pratica le etichette di prodotti complessi possono portare fino a 6 pittogrammi.
Cosa si intende per ‘altri pericoli’ nella sezione 2.3?
Il punto 2.3 riguarda pericoli che non danno luogo a una classificazione CLP formale ma che il compilatore ritiene rilevanti: sostanze con proprietà di interferenza endocrina, sostanze PBT o vPvB, sostanze incluse nella candidate list SVHC per motivi diversi dalla classificazione. Devono essere esplicitamente dichiarate anche se non generano pittogrammi.
Una miscela non classificata può avere la sezione 2 vuota?
No. Anche per una miscela non classificata come pericolosa, la sezione 2.1 deve indicare esplicitamente che la miscela non soddisfa i criteri di classificazione CLP, e la sezione 2.3 deve riportare eventuali altri pericoli pertinenti. La sezione non può essere omessa né lasciata in bianco.
La sezione 2 della tua SDS è conforme al Reg. 2020/878?
Verifichiamo classificazione, pittogrammi, frasi H/P e coerenza con l’etichetta per ogni prodotto del tuo catalogo.
Fonti ufficiali
- Reg. (UE) 2020/878 — allegato II REACH (SDS) (EUR-Lex)
- Reg. (CE) n. 1272/2008 CLP — testo consolidato (EUR-Lex)
- ECHA — Strumenti e guida per la redazione di SDS
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
