Cosmetici
Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).
In sintesi
- No, la notifica CPNP è unica per tutto il mercato UE.
- Sì, l’art. 19, par. 5 del Reg. 1223/2009 stabilisce che le indicazioni obbligatorie sull’etichetta (denominazione, avvertenze, istruzioni d’uso, lista ingredienti presentata con…
- Il Responsible Person non cambia con il paese di vendita: è sempre il soggetto designato ai sensi dell’art. 4 del Reg. 1223/2009 (tipicamente il produttore UE o l’importatore).
- Il distributore (art. 6 Reg. 1223/2009) deve verificare che il prodotto abbia le indicazioni obbligatorie nella lingua del paese di distribuzione, che la data di durata minima non…
Un cosmetico prodotto in Italia e notificato sul CPNP può essere legalmente venduto in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea senza dover ripetere la notifica. Questo è uno dei vantaggi concreti del mercato unico europeo. Tuttavia, “stessa notifica” non significa “stessa etichetta”: ogni paese ha la propria lingua ufficiale, e il Reg. 1223/2009 impone che le indicazioni obbligatorie dell’art. 19 siano nella lingua dello Stato membro di destinazione.
Questa guida analizza cosa cambia concretamente quando si vuole distribuire un cosmetico in altri paesi UE: dalla notifica CPNP unica alle variazioni di etichetta per lingua, dal ruolo del distributore agli adempimenti che restano invariati indipendentemente dal paese.
La notifica CPNP è unica per tutto il mercato UE
L’art. 13 del Reg. 1223/2009 prevede un sistema di notifica centralizzato tramite il Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) gestito dalla Commissione europea. La notifica è:
- Unica per tutto il SEE: una sola notifica copre tutti i 27 Stati membri UE più i paesi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
- Da effettuare prima dell’immissione sul mercato in qualsiasi Stato membro.
- A carico del Responsible Person: è il RP, e non il distributore, a effettuare la notifica.
Quando si aggiunge un nuovo mercato nazionale alla distribuzione di un prodotto già notificato, non occorre una nuova notifica se la formulazione e le caratteristiche fondamentali non sono cambiate. È invece necessario aggiornare la notifica se cambiano elementi sostanziali: composizione, denominazione del prodotto, RP, presenza di nanomateriali.
Obbligo di etichettatura nella lingua del paese di destinazione
L’art. 19, par. 5 del Reg. 1223/2009 stabilisce esplicitamente: “Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), f) e g) sono indicate con caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili… nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione dell’utente finale.”
Le indicazioni soggette all’obbligo linguistico sono:
- Lettera b): contenuto nominale (peso/volume — ma questo è numerico).
- Lettera c): data di durata minima (“da usarsi preferibilmente entro il…”).
- Lettera d): precauzioni d’uso particolari (avvertenze, istruzioni per un uso sicuro).
- Lettera f): funzione del prodotto cosmetico (se non evidente dalla presentazione).
- Lettera g): lista degli ingredienti — la lista INCI usa nomenclatura INCI in latino, ma la dicitura introduttiva “Ingredients” è universalmente accettata in inglese in tutta l’UE per prassi consolidata.
Cosa rimane invariato indipendentemente dal paese
| Elemento | Uguale per tutti i paesi UE | Adattamento per paese |
|---|---|---|
| Notifica CPNP | Unica per tutto il SEE | Nessuno |
| Responsible Person | Stesso soggetto UE per tutti i paesi | Nessuno |
| Product Information File (PIF) | Unico, accessibile all’autorità competente del paese RP | Nessuno (redatto nella lingua del RP o in inglese) |
| Formulazione | Identica in tutti i paesi UE | Nessuno |
| Lista INCI | Nomenclatura INCI unica | Nessuno (INCI è lingua tecnica universale) |
| Avvertenze e istruzioni d’uso | Stesso contenuto | Traduzione nella lingua ufficiale del paese |
| Denominazione del prodotto | Può rimanere in lingua originale | Facoltativo adattamento marketing |
| Data di scadenza / PAO | Stesso testo (formato numerico) | La dicitura “da usarsi preferibilmente entro” in lingua locale |
Il ruolo del distributore in un paese diverso
L’art. 6 del Reg. 1223/2009 definisce il distributore come “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal produttore o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto cosmetico.” Il distributore in un paese UE diverso da quello di immissione sul mercato originario:
- Deve assicurarsi che l’etichetta sia conforme alla lingua del paese in cui distribuisce.
- Deve verificare che la data di durata minima non sia scaduta al momento della messa a disposizione al consumatore.
- Deve garantire che le condizioni di stoccaggio raccomandate siano rispettate durante la distribuzione.
- Non deve modificare il prodotto (formulazione, imballaggio primario). Se lo fa, si assume le responsabilità del RP.
Se il distributore appone il proprio nome o marchio sull’etichetta come se fosse il produttore o il RP, la legge lo considera RP ai fini regolatori, con tutti gli obblighi connessi (PIF, valutazione della sicurezza, CPNP).
Adattamento dell’etichetta: soluzioni pratiche
Per un produttore italiano che vuole distribuire in Francia, Germania e Spagna, le opzioni pratiche sono:
- Etichetta multilingue: incluire le indicazioni obbligatorie in tutte le lingue dei paesi di distribuzione. È la soluzione più economica per volumi limitati, ma aumenta la complessità grafica dell’etichetta.
- Etichetta per mercato: creare versioni separate dell’etichetta per ciascun paese. Richiede più SKU ma dà massima flessibilità.
- Foglio illustrativo allegato: per alcune informazioni, è ammesso rinviare a un foglio illustrativo (es. precauzioni speciali che non entrano sull’etichetta per motivi di spazio), purché sia indicata la localizzazione dell’informazione sull’etichetta.
Regime post-Brexit: vendita nel Regno Unito
Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più nel mercato unico UE. I cosmetici venduti in UK sono soggetti al Cosmetic Products Enforcement Regulations 2013 (aggiornato) e al UK CPNP (portale separato). È necessario designare un Responsible Person stabilito in UK (tipicamente l’importatore o un mandatario) separato dall’RP UE. La notifica UK CPNP è separata da quella UE. La Brexit ha quindi raddoppiato gli adempimenti per chi vuole coprire sia UE che UK.
Domande frequenti
È necessario notificare nuovamente il prodotto sul CPNP per ogni paese UE in cui viene venduto?
No. La notifica CPNP è unica per tutto il mercato UE/SEE. Una volta effettuata, copre tutti gli Stati membri. L’etichetta deve però essere nella lingua ufficiale di ogni Stato membro in cui il prodotto è immesso in commercio.
L’etichetta di un cosmetico venduto in Germania deve essere in tedesco?
Sì. Le indicazioni obbligatorie (avvertenze, istruzioni d’uso, funzione del prodotto) devono essere in tedesco per il mercato tedesco. La lista INCI può rimanere in nomenclatura INCI indipendentemente dalla lingua dell’etichetta.
Chi è il Responsible Person quando un cosmetico italiano viene venduto in Francia?
Il Responsible Person non cambia con il paese di vendita: è sempre il soggetto designato ai sensi dell’art. 4 del Reg. 1223/2009 (tipicamente il produttore italiano UE). Per la vendita in Francia non occorre designare un nuovo RP francese; l’etichetta deve però riportare le indicazioni obbligatorie in francese.
Quali obblighi ha il distributore di cosmetici in un paese UE diverso?
Il distributore deve verificare la lingua dell’etichetta, che la data di scadenza non sia superata e che le condizioni di stoccaggio siano rispettate. Se appone il proprio nome sull’etichetta o modifica il prodotto, assume le responsabilità del Responsible Person.
Un cosmetico con etichetta solo in italiano può essere venduto in Spagna?
No. Le informazioni obbligatorie (avvertenze, istruzioni d’uso, funzione del prodotto) devono essere in spagnolo per il mercato spagnolo. Il produttore dovrà preparare un’etichetta con le indicazioni obbligatorie in spagnolo o un foglio illustrativo bilingue.
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Fonti ufficiali
- Reg. (CE) n. 1223/2009 — Testo consolidato EUR-Lex
- CPNP — Cosmetic Products Notification Portal (Commissione europea)
- UK OPSS — Cosmetic products: comply with UK rules (post-Brexit)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
