Vendere cosmetici online: documenti minimi

Cosmetici

Notifica CPNP, PIF ed etichettatura dei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Cosmetici

In sintesi

  • Occorrono almeno: notifica CPNP (art. 13 Reg. 1223/2009), Product Information File (PIF) conservato dalla Persona Responsabile (art. 11), etichetta conforme all’art. 19 e…
  • Il PIF non ha un obbligo di lingua specifica a livello UE, ma deve essere accessibile alle autorità competenti del paese dove il prodotto è immesso in commercio.
  • No, la SDS ai sensi del Reg. 2020/878 (REACH) non è obbligatoria per i cosmetici destinati al consumatore finale.
  • No, se vende prodotti già notificati dalla loro Persona Responsabile.

Aprire un e-commerce di cosmetici sembra semplice: si carica un prodotto, si imposta il prezzo, si attiva il pagamento. Ma dal punto di vista della conformità al Reg. CE 1223/2009, vendere cosmetici online comporta esattamente gli stessi obblighi della distribuzione fisica — più qualche specificità legata alla presentazione digitale del prodotto. La mancanza di anche un solo documento obbligatorio espone l’operatore a sequestri, sanzioni e responsabilità verso i consumatori.

Questa guida elenca sistematicamente i documenti minimi che ogni operatore — importatore, produttore in private label o semplice rivenditore — deve avere prima di mettere in vendita un cosmetico in Italia o in qualsiasi altro paese UE, indipendentemente dal canale (marketplace, sito proprio, social commerce).

Chi è obbligato: la figura della Persona Responsabile nell’e-commerce

Prima di parlare di documenti, occorre stabilire chi ha l’obbligo di produrli. La Persona Responsabile (PR) è il soggetto UE che ha immesso il prodotto sul mercato (art. 4, Reg. 1223/2009). Nell’e-commerce, la PR è:

  • Il fabbricante UE che vende direttamente online.
  • L’importatore che porta prodotti da paesi extra-UE e li rivende (anche su marketplace).
  • Chi appone il proprio marchio su un prodotto altrui (private label), anche se fabbricato da un terzo in Italia.
  • Chiunque sia stato designato per iscritto come PR da fabbricante o importatore (art. 4 par. 3).

Il distributore che vende prodotti di terzi senza modifiche o marchio proprio non è PR, ma ha comunque obblighi di tracciabilità e cooperazione (art. 6).

Documento 1: la notifica CPNP

La notifica al Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) è un prerequisito assoluto: il prodotto non può essere immesso in commercio prima che sia completata (art. 13). Riguarda la PR, non il distributore. La notifica include:

  • Nome e tipo di prodotto.
  • Categoria di prodotto e funzione cosmetica.
  • Nome e indirizzo della PR.
  • Paese di origine (per prodotti importati).
  • Paese/i di immissione in commercio.
  • Formulazione (ingredienti e concentrazioni in formato INCI).
  • Dati tossicologici e contatti per emergenze mediche (art. 13 par. 1 lett. g).

Per i prodotti destinati solo a bambini sotto 3 anni o ai prodotti per igiene intima, va indicata la categoria specifica. La notifica va aggiornata se cambia la formulazione o la PR.

Documento 2: il Product Information File (PIF)

Il PIF è il dossier tecnico che la PR deve tenere disponibile per 10 anni dall’ultimo lotto immesso in commercio (art. 11). Deve essere conservato all’indirizzo indicato in etichetta e deve contenere:

  1. Descrizione del prodotto cosmetico.
  2. Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (art. 10 e Allegato I del Reg. 1223/2009).
  3. Descrizione del metodo di fabbricazione e dichiarazione di conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP, Reg. CE 655/2013 e ISO 22716).
  4. Prove dell’effetto vantato per il prodotto, se pertinenti.
  5. Dati relativi a qualsiasi sperimentazione animale.

Nell’e-commerce, le autorità italiane (ASL, NAS) possono richiedere l’accesso al PIF anche a distanza. Il termine per fornirlo è normalmente 48-72 ore; ritardi reiterati configurano illecito autonomo.

Documento 3: la valutazione della sicurezza

È la parte B del PIF e deve essere firmata da un safety assessor con diploma universitario in farmacia, tossicologia, medicina o disciplina analoga (art. 10 par. 2). La valutazione comprende:

  • Profilo tossicologico di ogni ingrediente.
  • Struttura chimica e livello di esposizione stimato.
  • Caratteristiche specifiche di sicurezza del prodotto finito (stabilità, microbiologia, compatibilità packaging).
  • Conclusione sulla sicurezza d’uso del prodotto nelle condizioni normali e ragionevolmente prevedibili.

Un cosmetico senza valutazione di sicurezza firmata non può essere legalmente venduto nell’UE, indipendentemente dal canale.

Documento 4: l’etichetta conforme all’art. 19

L’etichetta (o, per i prodotti online, la scheda prodotto accessibile prima dell’acquisto) deve riportare le indicazioni obbligatorie nella lingua del paese di vendita:

Indicazione Note
Nome/ragione sociale della PR e indirizzo UE Può essere abbreviato se rimanda a un foglietto illustrativo
Contenuto netto (peso o volume) Obbligatorio sull’imballaggio
Data di scadenza o PAO Data “entro” se durata ≤ 30 mesi; PAO se durata > 30 mesi
Avvertenze particolari d’uso Incluse quelle degli Allegati III-VI (es. coloranti, conservanti)
Numero di lotto o riferimento identificativo Permette la tracciabilità per ritiri/richiami
Funzione del prodotto Se non evidente dalla presentazione
Elenco INCI degli ingredienti In ordine decrescente di peso; quelli < 1% in qualsiasi ordine

Per i prodotti venduti online, la norma si applica analogamente: le indicazioni devono essere visibili sulla pagina prodotto prima che il consumatore completi l’acquisto. La sola presenza in un PDF scaricabile non è sufficiente.

Obblighi aggiuntivi per l’e-commerce: presentazione del prodotto

Il Reg. 1223/2009 vieta qualsiasi presentazione — incluse le immagini e i testi delle schede online — che attribuisca al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede, con particolare riguardo all’art. 20 sui claims. Le indicazioni non consentite includono:

  • Affermazioni terapeutiche o medicinali (es. “cura la psoriasi”, “elimina l’acne”): queste trasformano il prodotto in medicinale, soggetto a normativa diversa.
  • Claims quantitativi non supportati da prove (es. “98% delle utenti ha riscontrato una riduzione delle rughe” senza studio documentato nel PIF).
  • Indicazioni vietate dalla Linea guida sui claims cosmetici (Reg. UE 655/2013).

Cosa controllare prima di caricare un prodotto sul marketplace

Un operatore che vende su piattaforme (Amazon, eBay, Etsy) deve verificare che ogni singolo prodotto in catalogo abbia:

  1. Notifica CPNP attiva (numero di notifica disponibile dalla PR).
  2. PIF accessibile alla PR entro 48-72 ore da eventuale richiesta.
  3. Etichetta fisica del prodotto conforme all’art. 19 nella lingua italiana.
  4. Scheda prodotto online coerente con l’etichetta (stesso nome, stessa funzione dichiarata).
  5. Contratto con il fornitore che chiarisca chi è la PR.

Domande frequenti

Quali documenti sono obbligatori per vendere cosmetici online in Italia?

Notifica CPNP, Product Information File con valutazione di sicurezza, etichetta conforme all’art. 19 del Reg. 1223/2009. Il tutto deve essere gestito dalla Persona Responsabile stabilita nell’UE, prima dell’immissione in commercio.

Il PIF deve essere in italiano?

Non esiste un obbligo di lingua specifica per il PIF a livello UE, ma le autorità italiane possono richiedere che i documenti siano comprensibili. In pratica, la valutazione di sicurezza viene spesso redatta in inglese con sommario in italiano.

Serve una scheda di sicurezza (SDS) per i cosmetici?

No, la SDS (Reg. 2020/878) non è obbligatoria per cosmetici destinati al consumatore finale. Può essere richiesta dai clienti professionisti come i parrucchieri, ma non è un documento cosmetico obbligatorio per la vendita.

Un e-commerce che vende prodotti di terzi deve fare la notifica CPNP?

Solo se vende con marchio proprio o importa da paesi extra-UE, diventando così Persona Responsabile. Se distribuisce prodotti già notificati dalla loro PR, non ha l’obbligo di notifica (ma ha quelli di tracciabilità dell’art. 6).

Per quanto tempo va conservato il PIF?

Dieci anni dalla data in cui l’ultimo lotto del prodotto è stato immesso sul mercato, come stabilito dall’art. 11 par. 1 del Reg. 1223/2009.

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Controlliamo insieme che ogni prodotto nel tuo catalogo abbia notifica CPNP, PIF e etichetta conformi al Reg. 1223/2009 prima di un’ispezione o di un ritiro dal marketplace.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).